Assistenza in favore di una Banca in un filone di giudizi avviati nei confronti della stessa nella qualità di banca trattaria di un assegno bancario, per far valere l’illegittima negoziazione dei titoli di credito risultati essere stati incassati fraudolentemente ed ottenere la condanna al pagamento dell’importo facciale degli assegni.
Il tribunale di Roma, accogliendo la tesi avanzata nell’interesse della Banca trattaria che aveva operato in Chuck truncation e, dunque, telematicamente senza apprensione materiale del titolo in stanza di compensazione, ha accertato la responsabilità esclusiva della banca negoziatrice, l’unica a poter verificare la legittimazione del portatore del titolo, allorquando vi fosse stato una condotta negligente al riguardo e, negli altri casi, respingendo integralmente la domanda.