Il sovraindebitamento è disciplinato dall’art. 2, lett. c) del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, con il quale si fa riferimento allo “stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative […] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.”
Dall’analisi della norma ne deriva che il sovraindebitamento consiste in una situazione di perdurante squilibrio tra i debiti contratti e la massa patrimoniale disponibile per il soddisfacimento degli stessi, configurabile, dunque, anche nel caso in cui il debitore disponga di un patrimonio non prontamente liquidabile e si trovi pertanto impossibilitato a concedere garanzie attraverso le proprie sostanze non liquide.
Procedure per arginare il sovraindebitamento
A chi si rivolgono le procedure?
I soggetti che possono accedere alla procedura di sovraindebitamento sono tutti quelli che non hanno accesso alle altre procedure concorsuali. A titolo meramente esemplificativo citiamo l’imprenditore agricolo, la start up innovativa, le persone fisiche, i liberi professionisti, gli enti appartenenti al terzo settore, i piccoli imprenditori che non possono fallire.
Le procedure hanno quale obiettivo principale quello di porre rimedio alle situazioni di eccessivo indebitamento attraverso la proposta di una sanatoria della posizione debitoria. Pertanto, per uscire dalla cosiddetta “situazione di blocco”, si ricerca una soluzione complessiva di tutti i debiti (che a titolo esemplificativo e non esaustivo possono riguardare l’Agenzia delle Entrate, intermediari finanziari o fornitori privati) che tenga conto della effettiva disponibilità economica del debitore.
La procedura può essere azionata esclusivamente previa istanza del debitore; i creditori, di contro, possono solo limitarsi a sollecitare quest’ultimo.
Tipologie di procedure per uscire dal sovraindebitamento
A seconda dei casi, il debitore, con l’ausilio di uno degli Organismi per la Composizione della Crisi (OCC), potrà accedere ad una delle quattro diverse procedure di composizione della crisi previste dall’ordinamento:
- Il Piano di ristrutturazione dei debiti, riservato ai consumatori, ovvero a coloro che abbiano assunto una obbligazione per scopi estranei alla attività di impresa o professionale.
- Il concordato minore, rivolto ai Professionisti.
- La Liquidazione controllata del sovraindebitato.
- L’Esdebitazione del debitore totalmente incapiente.
L’organo deputato alla diffusione delle informazioni relative ai casi di sovraindebitamento è l’Organismo per la Composizione della Crisi. Esso è un organo terzo ed imparziale avente quale compito fondamentale quello di nominare dei Gestori della Crisi, ovvero professionisti scelti all’interno di appositi registri che esaminano la situazione di chi versa in sovraindebitamento e forniscono possibili soluzioni.