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Decreto “Cura Italia” Agevolazioni per imprese e lavoratori

Avv. Barbara Cito Avv. Barbara Cito 7 minuti di lettura
Decreto “Cura Italia” Agevolazioni per imprese e lavoratori

Agevolazioni per imprese e lavoratori

Con il  decreto n. 18 del 17 marzo 2020, per la emergenza COVID -19 ed al fine di contenere i suoi effetti in campo socio economico, sono state emesse misure di sostegno per le imprese e per i lavoratori.

Diverse sono le proposte, per le quali le domande saranno accolte solo fino al segnalato raggiungimento, da parte dell’INPS, anche in via prospettica, del limite di spesa fissato.

Ecco, quindi, per agevolare la tempestività della richiesta, un breve panorama delle più rilevanti misure .

Le aziende che si trovano già in Cassa integrazione alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 ex art. 20 possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale.

Per i datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla stessa data, avevano in corso un assegno di solidarietà, è, altresì, possibile presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario che sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso.

Le suddette domande potranno essere relative ad un periodo non superiore a nove settimane.

Per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, sempre per un periodo non superiore a nove settimane, per il settore privato, ove non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, possono essere richiesti trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga.

L’accordo, necessario solo per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, potrà essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Per entrambe le misure sono previsti limiti di spesa oltre i quali saranno rigettate le successive richieste.

Premesso che il periodo trascorso dai dipendenti del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto, in deroga alle disposizioni vigenti, i datori di lavoro potranno presentare domanda all’ente previdenziale, per gli oneri posti normalmente a loro carico, sempre nel limite massimo di spesa previsto.

Sul fronte dei benefici per i lavoratori, a decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i lavoratori che siano genitori con figli di età non superiore ai 12 anni possono fruire di uno specifico congedo parentale.

Durante questo periodo, ai lavoratori del settore privato, è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo.

Per coloro che già fruivano del congedo parentale nel suddetto periodo è convertito il congedo come da disposizioni del decreto Cura Italia con erogazione della relativa indennità.

Per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’indennità per tale congedo parentale è determinata, per ciascuna giornata indennizzabile, nella misura del 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

La fruizione di questo congedo parentale in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado  è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Nessun limite di età si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, mentre i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività.

A decorrere dall’entrata in vigore del Decreto Cura Italia, in alternativa al congedo parentale, i genitori dipendenti del settore privato, quelli iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi possono scegliere di richiedere la corresponsione di un bonus – erogato  mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50 – per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di  sospensione  dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Per i lavoratori dipendenti del settore pubblico l’erogazione della indennità nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, compreso il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il bonus è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro.

I lavoratori dovranno presentare la domanda telematicamente all’INPS, indicando il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare.

Come per tutte le disposizioni del decreto, una volta superato il limite (fissato in questo caso a 30 milioni di euro per l’anno 2020), le ulteriori domande saranno rigettate.

Ulteriori agevolazioni sono, poi, riconosciute per i beneficiari di l.104/92.

In particolare, i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità di cui all’art. 3 comma 3 L102/94, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, ove sia compatibile con le caratteristiche della loro prestazione lavorativa.

Sarà, peraltro, riconosciuta priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 per i lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa

I permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono stati incrementati di ulteriori 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, per un totale, così, di 18 giorni in questi due mesi.

Tale ultimo beneficio è, tuttavia, riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

Inoltre, fino al 30 aprile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, nonché  per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.

Una indennità di 600 euro è riconosciuta per i professionisti e per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione Separata, per gli autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago, per gli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, nonché per i lavoratori del settore agricolo e dello spettacolo, entro i limiti di spesa previsti per ciascuna categoria,

Sono esclusi i i professionisti iscritti alle Casse di previdenza, ad ordini od albi professionali, per i quali è stata prevista l’erogazione di una indennità definita “reddito di ultima istanza”, ma per accedervi si dovrà aspettare le ulteriori disposizioni.

Peraltro, giova sapere che sono sospese le procedure di impugnazione dei licenziamenti collettivi dall’entrata in vigore del decreto Cura per 60 giorni, oltre alle procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

Barbara Cito

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