In breve: Chi si dimette rinuncia di regola alla NASpI e all’indennità di mancato preavviso, e perde ogni forza contrattuale sull’uscita. Le dimissioni per giusta causa (stipendi non pagati, demansionamento, trasferimento illegittimo, condotte vessatorie) conservano la NASpI, e le dimissioni trasmesse per via telematica si possono revocare entro sette giorni (art. 26 D.lgs. 151/2015). Prima di firmare esistono quasi sempre alternative: la risoluzione consensuale con incentivo all’esodo, la contestazione della condotta aziendale, il licenziamento negoziato.
«Ti conviene dimetterti.» È la frase che apre molte delle consulenze sull’uscita dall’azienda. Arriva in una riunione informale, spesso dopo settimane di segnali: un progetto tolto, una riunione a cui non si è più invitati, una valutazione che peggiora. Chi la sente ha di solito due pensieri: chiudere in fretta e non rovinare i rapporti. Sono comprensibili, ma portano a firmare un atto che non si può quasi mai correggere dopo. Questo articolo mette in fila cosa si perde con le dimissioni, quando la legge fa eccezione e quali strade esistono prima di firmare.
La NASpI: perché chi si dimette non la prende
La NASpI spetta a chi perde il lavoro involontariamente (art. 3 D.lgs. 22/2015). Le dimissioni volontarie sono, per definizione, una perdita voluta: chi le rassegna non ha diritto all’indennità di disoccupazione, per tutta la durata teorica della prestazione. Nel 2026 il massimale mensile della NASpI è di 1.584,70 euro (circolare INPS n. 4/2026) e la durata può arrivare a 24 mesi, con una riduzione progressiva dal sesto mese: per un dirigente o un quadro con una carriera contributiva piena, la rinuncia riguarda una prestazione che vale decine di migliaia di euro lordi. È la prima voce che chi «consiglia» le dimissioni conosce bene e non menziona mai.
Le eccezioni: quando le dimissioni conservano la NASpI
La legge e la prassi INPS riconoscono la NASpI anche a chi si dimette, in tre situazioni. La prima è la giusta causa (art. 2119 c.c.): il lavoratore recede perché la condotta del datore non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Gli esempi che l’INPS ha elencato nel tempo sono precisi: mancato pagamento della retribuzione, molestie o mobbing, demansionamento, trasferimento a una sede lontana senza comprovate ragioni, modifiche peggiorative delle condizioni di lavoro. La seconda è la dimissione della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo protetto, che va dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno del bambino: qui le dimissioni vanno convalidate davanti all’Ispettorato del lavoro e danno diritto alla NASpI. La terza è la risoluzione consensuale raggiunta nella procedura di conciliazione davanti all’Ispettorato prevista dall’art. 7 della legge 604/1966, che riguarda i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nelle imprese sopra i quindici dipendenti. Fuori da questi casi, la regola resta l’esclusione: anche quando le dimissioni sono state «suggerite», per l’INPS restano volontarie finché non si prova la giusta causa.
Il preavviso: la seconda voce che sparisce
Il preavviso funziona in due direzioni. Chi viene licenziato ha diritto al periodo di preavviso o, se l’azienda lo esonera dal lavorarlo, all’indennità sostitutiva: per i dirigenti i contratti collettivi prevedono periodi lunghi, che nel CCNL dirigenti industria vanno da sei a dodici mesi a seconda dell’anzianità. Chi si dimette, invece, il preavviso lo deve all’azienda, in misura ridotta rispetto a quella prevista per il licenziamento, e se non lo rispetta è lui a dover pagare l’indennità corrispondente. Nel passaggio da «mi licenziano» a «mi dimetto» la stessa persona passa quindi da creditore a debitore di preavviso. Per un dirigente con retribuzione elevata è la voce economicamente più pesante del bilancio, insieme alla NASpI.
Bonus, stock option e patto di non concorrenza
Il terzo blocco di perdite sta nei documenti che il lavoratore ha già firmato. Molti piani MBO contengono la clausola per cui il bonus è pagato solo a chi è «in forza al momento dell’erogazione»: dimettersi a febbraio significa perdere il premio maturato l’anno prima e pagato a marzo, salvo che la clausola sia contestabile per come è scritta. I piani di stock option e le azioni gratuite prevedono di regola la decadenza delle quote non ancora maturate in caso di dimissioni, mentre alcune ipotesi di uscita concordata le preservano. Il patto di non concorrenza, infine, resta pienamente in vigore dopo le dimissioni: chi se ne va spontaneamente non ha alcuna leva per farselo sciogliere, mentre nell’ambito di un’uscita negoziata la liberatoria dal patto è una delle voci che si trattano.
Stai valutando di lasciare l’azienda, o te lo hanno chiesto? Nella pagina dedicata all’exit package trovi come lavoriamo sulle uscite negoziate: la prima videoconsulenza ha un costo fisso di 78 €, detratti dall’incarico se si prosegue.
La voce che non si mette in tabella: la posizione negoziale
Finché il rapporto è in piedi, il lavoratore ha qualcosa da scambiare: la propria uscita ordinata, la rinuncia a contestare, il passaggio delle consegne, la riservatezza. È questo che l’azienda compra con un incentivo all’esodo. Chi si è già dimesso non ha più niente da offrire e, con le dimissioni, ha anche indebolito eventuali contestazioni sul demansionamento o sulla pressione subita: agli occhi di un giudice, chi è andato via di sua iniziativa dovrà spiegare perché non ha reagito prima. Per i dirigenti la posizione negoziale ha un contenuto ulteriore: il licenziamento deve essere «giustificato» secondo il contratto collettivo e, se non lo è, il CCNL prevede un’indennità supplementare che nel settore industria può arrivare a ventidue mensilità. È la ragione per cui l’azienda preferisce le dimissioni al licenziamento, e la ragione per cui le due strade non valgono lo stesso.
Le dimissioni telematiche e i sette giorni per ripensarci
Dal 2016 le dimissioni e la risoluzione consensuale si fanno esclusivamente per via telematica, sul portale del Ministero del Lavoro, direttamente o tramite un soggetto abilitato (art. 26 D.lgs. 151/2015). Una lettera firmata in riunione, da sola, non produce effetti. La stessa norma prevede che entro sette giorni dalla trasmissione il lavoratore possa revocare le dimissioni con la medesima procedura: è la finestra utile per chi ha firmato d’impulso, e va usata subito, perché scaduti i sette giorni la revoca non è più possibile. Attenzione a una novità recente in senso opposto: dal 2025 l’assenza ingiustificata oltre il termine previsto dal contratto collettivo, o comunque oltre quindici giorni, può essere trattata dall’azienda come dimissione per fatti concludenti (art. 19 L. 203/2024), con le stesse conseguenze delle dimissioni volontarie, NASpI compresa. Smettere di presentarsi non è mai un’alternativa.
Le dimissioni «estorte» si possono annullare?
Le dimissioni sono un atto negoziale e, come ogni atto, sono annullabili se la volontà è stata viziata da violenza morale (artt. 1434 e seguenti c.c.): la minaccia di un male ingiusto e notevole, come l’annuncio di un licenziamento per giusta causa infondato o di una denuncia strumentale. La giurisprudenza è però rigorosa: la semplice pressione, il clima ostile o la prospettiva di un licenziamento legittimo non bastano, e la prova grava su chi ha firmato. È per questo che il momento decisivo è prima della firma, non dopo. Chi si trova in quella riunione ha diritto di dire che vuole leggere e riflettere, di non rispondere seduta stante e di farsi assistere. Nessuna norma impone di decidere nella stanza in cui la proposta viene fatta.
Cosa fare prima di firmare
Il percorso corretto ha un ordine. Primo: non firmare nulla e non trasmettere nulla sul portale prima di aver capito il bilancio completo, con contratto, CCNL applicato, piano MBO, eventuali stock option e patto di non concorrenza alla mano. Secondo: mettere per iscritto, con una comunicazione formale, la situazione che ha portato alla proposta, se ci sono stati demansionamento, mancati pagamenti o trasferimenti: è quello che distingue una dimissione per giusta causa da una volontaria. Terzo: aprire la trattativa sull’uscita. La risoluzione consensuale in sede protetta con incentivo all’esodo, che gode di tassazione separata, e il licenziamento con accordo sull’indennità supplementare sono le due forme tipiche; entrambe si costruiscono partendo da ciò che si perderebbe con le dimissioni, cioè dai numeri di questo articolo. Chi arriva al tavolo con quel conto fatto tratta in una posizione diversa da chi ha già firmato.
Domande frequenti
Se mi dimetto perché non mi pagano lo stipendio, ho diritto alla NASpI?
Sì, se le dimissioni sono per giusta causa. Il mancato pagamento della retribuzione è tra le ipotesi riconosciute dall’INPS, purché sia documentato e le dimissioni siano motivate espressamente in questo senso; in caso di contestazione può essere necessario un accertamento giudiziale.
Ho firmato le dimissioni in riunione: sono valide?
Una lettera firmata non basta: le dimissioni hanno effetto solo se trasmesse telematicamente secondo l’art. 26 D.lgs. 151/2015. Se la trasmissione è già avvenuta, entro sette giorni si possono revocare con la stessa procedura.
Il bonus maturato lo perdo se mi dimetto prima del pagamento?
Dipende dal testo del piano. Se contiene la clausola «in forza al momento del pagamento» l’azienda lo tratterà come perduto; la clausola però va interpretata secondo i criteri dell’art. 1362 c.c. e in alcuni casi è contestabile. È uno dei punti da far verificare prima di dimettersi.
Lo Studio Legale Lombardo assiste dirigenti, quadri e professionisti nelle uscite dall’azienda e nelle trattative sull’exit package nelle sedi di Roma e Milano e in tutta Italia in videoconferenza. Per chi è a Milano: avvocati di diritto del lavoro a Milano.
Avv. Rachele Fazzi — Ordine degli Avvocati di Roma, n. A54421 · Ultima revisione: 16 settembre 2026
Studio Legale Lombardo — avvocati giuslavoristi al fianco di lavoratori, dirigenti e quadri. Primo colloquio in videoconferenza, in tutta Italia.

