Non riteniamo legittimo licenziare un Lavoratore per assunta inidoneità alla mansione, valutata a seguito di un isolato problema di salute che in alcun modo può comprometterne la futura efficienza.
Per noi non è accettabile la tesi della Azienda, secondo cui il Lavoratore avrebbe tradito il vincolo di fiducia, omettendo di rendere nota una preesistente “patologia” in occasione della visita preassuntiva, soprattutto considerato che lo specifico problema di salute sofferto dal Lavoratore non lo rendeva inidoneo alla mansione a cui era adibito e non lo esponeva a particolari rischi sul lavoro.
Per questo motivo abbiamo accettato l’incarico e dimostreremo le ragioni del nostro assistito.
LA STRATEGIA
Impugneremo ai sensi dell’art. 41, comma 9 del D.Lgs. 81/08 davanti la ASL la valutazione del medico competente, rilevando come la condizione fisica del lavoratore possa al più comportare delle limitazioni alla idoneità ma di certo non una valutazione di assoluta inidoneità.
Al contempo, impugneremo in via stragiudiziale il licenziamento, contestandone la nullità, per mancata affissione del codice disciplinare, nonchè l’illegittimità, per l’insussistenza della giusta causa ed, in ultimo, la sproporzione della sanzione rispetto alla condotta censurata.
OBIETTIVO
Ottenere da parte della ASL la revisione del giudizio del medico competente oltre al riconoscimento di una indennità risarcitoria.