Si è rivolto a noi un quadro direttivo di un Istituto di Credito che lamenta la mancata esecuzione dell’ordine di reintegra emesso dal Tribunale all’esito del giudizio di impugnazione del licenziamento, nonché il mancato pagamento degli straordinari.
Per noi questo è illegittimo.
Per questo motivo abbiamo accettato l’incarico e ci impegneremo per far valere le sue ragioni.
Contesteremo al datore di lavoro l’illegittimità del mancato ottemperamento all’ordine di reintegra emesso dal Giudice del Lavoro in sede di impugnativa del licenziamento, che ha determinato la totale inattività del lavoratore, con un conseguente danno biologico da far accertare mediante perizia medico – legale e danno professionale, da quantificare in via equitativa in base agli elementi di fatto inerenti la qualità e quantità dell’esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata ed all’esito finale della dequalificazione. Aggiuntivamente, contesteremo al datore di lavoro la ricorrenza dei presupposti individuati dalla giurisprudenza e, in particolare, dalla sentenza n. 12687 del 2016 della Suprema Corte di Cassazione, per il pagamento dello straordinario anche in favore del quadro direttivo, dal momento che il CCNL applicabile delimita anche per il personale direttivo l’orario normale e tale orario è stato in concreto superato oltre il limite della ragionevolezza.
Con l’obiettivo di ottenere il risarcimento del danno cagionato alla professionalità del dipendente ed il pagamento delle differenze retributive.