L’incarico
Si è rivolto a noi un dipendente di una azienda operante nel settore automobilistico, assunto come Promoter Parts Partner e poi adibito nel corso del rapporto di lavoro a Responsabile di Zona, che, dopo aver segnalato sul canale Wisthleblower (istituito dal datore di lavoro in base al modello 231) sospette violazioni relative alla gestione di alcuni contributi ed degli incentivi aziendali, ha subito diverse ritorsioni.
In particolare:
1) Gli è stata minacciata la interruzione del rapporto di lavoro;
2) Gli è stata modificata la mansione, all’esito della soppressione del ruolo;
3) Ha subito diversi provvedimenti disciplinari oltre alla violazione della sua riservatezza per effetto della diffusione in azienda della segnalazione.
La questione giuridica
Prima che entrasse in vigore la attuale normativa sul Whitsleblowing:
1)le società dotate di un modello di organizzazione e gestione 231 dovevano prevedere canali di segnalazione interna e il divieto di ritorsione;
2) i modelli di organizzazione e gestione 231, tra le altre cose, dovevano prevedere forme di tutela riservate alla protezione dell’identità dei soggetti segnalanti e alle relative sanzioni previste nei confronti di chi viola tali misure;
3) Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante era nullo, così come erano nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’art. 2103 del c.c., nonché qualsiasialtra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante;
La strategia
Lo Studio ha ritenuto di dover contestare in prima battura alla azienda la condotta tenuta nei confronti del lavoratore per poi procedere a denunciare all’Ispettorato nazionale del lavoro le misure discriminatorie poste in essere nei confronti del lavoratore che aveva effettuato le segnalazioni oltre alle ulteriori condotte aziendali e ad agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno, valutando anche possibili ulteriori azioni in merito alla violazione della privacy del segnalante.