Si è rivolta a noi una Area Manager che lamenta di essere stata sospesa dal lavoro e dalla retribuzione a fronte di un certificato di inidoneità temporanea alla mansione.

L’incarico

Si è rivolta a noi una Area Manager di una nota azienda italiana che lamenta di essere stata sospesa dal lavoro e dalla retribuzione a fronte di un certificato di inidoneità temporanea alla mansione, emesso dal medico competente a seguito di una visita di controllo sollecitata dal datore di lavoro, dopo che la lavoratrice aveva lamentato un mal di schiena e chiesto di non effettuare trasferte di lavoro per alcuni giorni.  Per noi questo è illegittimo. 

Per questo motivo abbiamo accettato l’incarico e ci impegneremo per far valere le sue ragioni. 

LA STRATEGIA

Contesteremo al datore di lavoro la ritorsività della condotta aziendale, dal momento che la lavoratrice aveva richiesto il riconoscimento di un superiore inquadramento ed il pagamento delle conseguenti differenze retributive nonché di percentuali non corrisposte. Inoltre, impugneremo davanti la ASL competente il giudizio del medico competente ai sensi dell’art. 41, comma 9 del D.Lgs. 81/08, rilevando che la condizione fisica della lavoratrice non giustifica un giudizio di inidoneità assoluta alla mansione ma solo un giudizio di idoneità con limitazioni sulla scorta di una relazione medica di parte; inoltre, eccepiremo che la mansione della lavoratrice, tenuto conto della declaratoria del CCNL, non impone lo svolgimento di trasferte, sicché deve essere adibita ad altre attività presso la sede o in smart working.    

OBIETTIVO

Ottenere da parte della ASL una pronuncia di annullamento del giudizio del medico competente e la conseguente reintegra sul posto di lavoro oltre al pagamento delle mensilità non corrisposte durante il periodo di sospensione. 

 

 

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