SI PUÒ LICENZIARE UN DIRIGENTE PER MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA A FRONTE DEL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI?

L’incarico

Si è rivolto a noi un Dirigente licenziato dopo un solo mese e mezzo per mancato superamento del periodo di prova contrattualmente pattuito in sei mesi, lamentando di non aver ricevuto il supporto promesso al momento dell’assunzione e di non aver avuto neanche il tempo necessario ad avviare, men che meno realizzare, il progetto complesso per il quale era stato assunto ma che non era menzionato nel contratto.

La questione giuridica

Quando il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova può ritenersi legittimo?

  1. Se il superamento della prova presuppone il raggiungimento di un determinato obiettivo da parte del Dirigente (nel caso specifico la realizzazione di uno specifico progetto industriale), questo deve essere espressamente menzionato nel contratto di assunzione, unitamente alla precisa indicazione delle tempistiche ritenute utili alla sua realizzazione.
  2. L’obiettivo deve essere oggettivamente raggiungibile nelle tempistiche ipotizzate, anche tenuto conto degli strumenti messi a disposizione del lavoratore.
  3. La durata del periodo di prova deve essere adeguata a permettere al datore di lavoro di verificare effettivamente le capacità e le elevate qualità professionali che il Dirigente dovrebbe avere e, dunque, proporzionata alla complessità dell’incarico affidatogli.

La strategia

Lo Studio ha tempestivamente impugnato in via stragiudiziale il licenziamento irrogato al Dirigente, contestando il mancato affiancamento concordato in vista dell’assunzione sulla scorta della complessità del progetto affidato al lavoratore nonché la durata della prova (di poche settimane), insufficiente a giudicare il lavoro del Dirigente, e chiedendo la prosecuzione della prova o il pagamento della retribuzione per il periodo residuo di prova non espletato ed il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

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