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L’accordo sindacale: condicio sine qua non per l’accesso alla Cassa integrazione in deroga ex art. 22 D.L. 18/2020?

Avv. Barbara Cito Avv. Barbara Cito 5 minuti di lettura
L’accordo sindacale:  condicio sine qua non per l’accesso alla Cassa integrazione in deroga ex art. 22 D.L. 18/2020?
Avv. Barbara Cito

Potrebbe non essere ancora giunto all’ultima battuta il dibattito relativo alla necessità di un accordo sindacale per accedere alla CIGD, ex art. 22 del D.L. 18/2020.

Come ben noto, tra gli strumenti a sostegno di imprese e lavoratori, in relazione all’emergenza epidemiologica COVID-19, il decreto “Cura Italia” ha previsto che le Regioni e Province autonome possano riconoscere, per un periodo non superiore a nove settimane, trattamenti di cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato – ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti – per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

In ottemperanza a tale previsione, per stabilire le procedure di presentazione delle domande, sono stati stipulati gli accordi regionali che, tuttavia, hanno disciplinato la materia in maniera discordante ed eterogenea.

In particolare, in alcuni accordi quadro, la procedura indicata potrebbe far ritenere come requisito essenziale l’intervenuto accordo con le associazioni sindacali, mentre, in altri, appare chiaramente sufficiente l’espletamento di un esame congiunto tra le parti sociali.

Nel dubbio interpretativo, in un primo momento, da parte di molti professionisti del settore, si è tenuto un atteggiamento “di cautela”, preferendo non rischiare l’inammissibilità della domanda per mancanza dell’accordo.

E’, quindi, intervenuta, in data 28 marzo 2020, l’Inps, con la circolare n. 47/2020, richiamata poi dal messaggio 1525 del 7 aprile, fornendo chiarimenti in materia e precisando come le aziende che trasmettono la domanda di fruizione del trattamento di CIGD siano dispensate dall’osservanza della procedura sindacale, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

La circolare ha specificato, peraltro, che tale consultazione costituisce un atto interno e, quindi, non deve esserne data comunicazione all’Inps che potrà, in ogni caso, procedere all’autorizzazione.

Alla luce di tali chiarimenti, sembra essere divenuta prevalente la tesi che escluderebbe, comunque, la necessità di un vero e proprio accordo sindacale per le imprese con più di cinque dipendenti.

Non ci si può, tuttavia, esimere dal considerare che la circolare INPS ha mera natura giuridica di atto interpretativo e non costituisce fonte di legge, per cui a nulla potrebbe rilevare, in punto di diritto, ove fosse discordante con le disposizioni del decreto e degli accordi quadro.

Si dovrebbe, pertanto, ritenere che, seppur la corretta interpretazione potrebbe essere quella già indicata dall’INPS, il percorso logico giuridico non potrebbe avere tout court a suo fondamento esclusivamente la circolare n. 47/2020 di cui si è tanto discusso in questi giorni.

A tal proposito, si osserva che il Decreto Cura Italia prevede testualmente: “Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, […[possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga”.

Tale previsione potrebbe essere intesa in riferimento all’accordo quadro regionale, – senza, quindi, richiedere il raggiungimento di un accordo tra i singoli datori e le associazioni sindacali – oppure, comunque, nel senso della necessità di una consultazione dei sindacati e non della conclusione dell’accordo (nonostante la criticità di questa seconda soluzione che si scontrerebbe con il dato letterale “previo accordo che può essere concluso anche in via telematica”).

Peraltro, la tesi secondo la quale non sarebbe necessario un accordo sindacale è coerente con l’interpretazione sistematica, nel contesto delle misure introdotte a sostegno delle imprese per l’emergenza epidemiologica, tutte guidate da una ratio di celerità che ha portato ad una semplificazione della procedura.

Dunque, in accordo con le norme del Decreto Cura Italia che individuano il ruolo sindacale nell’ambito del procedimento di concessione della CIGO emergenziale, per la quale è ritenuta sufficiente la mera sollecitazione di un esame congiunto, apparirebbe ragionevole confermare l’insussistenza del requisito della conclusione dell’accordo per la concessione del trattamento di CIGD per l’emergenza sanitaria da COVID-19.

Tanto più che, nello stesso impianto giuridico del procedimento per la concessione della Cassa integrazione, la fase della consultazione sindacale è da intendersi nel senso dell’obbligo per il datore di lavoro di provvedere alla comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali e ad un eventuale confronto, quando richiesto dalle stesse OO.SS. all’uopo informate, mentre non si ritiene necessario il raggiungimento di un vero e proprio accordo, essendo pacifico che il datore possa allegare il verbale di mancato accordo.

Alla luce di tale interpretazione sistematica si potrebbe, quindi, concludere che la domanda di Cassa integrazione in deroga ex art. 22 D.L. 18/2020, possa essere presentata e debba essere accolta anche in caso di mancato accordo e, finanche in assenza di esame congiunto, ove non richiesta negli accordi quadro regionali.

Sul punto, l’8 aprile 2020 si è espresso anche il Ministero del Lavoro con la circolare n. 8 che ha fornito le prime indicazioni interpretative e operative relative ai criteri per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale, in special modo alla Cassa Integrazione in Deroga rivolta alle imprese plurilocalizzate sul territorio nazionale.

Come noto, infatti, per le unità site in cinque o più regioni o provincie autonome, le domande di integrazione salariale in deroga sono presentate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Ministero dunque, dopo aver genericamente richiamato la circolare INPS n. 47 per i trattamenti in deroga concessi con appositi decreti delle Regioni e delle Province Autonome, prevede testualmente che per le aziende plurilocalizzate “Le domande devono essere corredate dall’accordo sindacale, come previsto espressamente al comma 1 dall’art. 22 del D.l n.18/2020 e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario dal quale emerga la quantificazione totale delle ore di sospensione. “

Tale testo potrebbe, forse, riaprire la strada ai dubbi interpretativi circa il senso dell’art. 22 del D.L. e la necessità di un accordo.

 Si rimane in attesa di un auspicabile chiarimento in fase di conversione in legge del D.L. 18/20 che dirima ogni dubbio sulla vexata questio, pur nella consapevolezza dell’incongruenza di un accordo sindacale come requisito per l’accesso agli ammortizzatori sociali, a fronte di una situazione emergenziale che potrebbe far trovare un riscontro non tempestivo delle associazioni sindacali.

Barbara Cito

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