
Con un comunicato diffuso nella serata del 1° dicembre, la Corte costituzionale ha finalmente messo fine alle numerose questioni di legittimità sorte a seguito dell’introduzione dell’obbligo vaccinale, considerato dal governo unico strumento idoneo per fronteggiare il picco della pandemia da Covid-19.
Gli undici ricorsi sottoposti all’attenzione della Corte, sull’obbligo vaccinale, originano dalla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dei professionisti nel campo sanitario e dell’istruzione perché non vaccinati.
In sostanza, la Consulta, è stata chiamata a dirimere in via definitiva tre punti essenziali, a seguito dei quali si è così pronunciata:
- “Inammissibilità per ragioni processuali della questione di legittimità costituzionale relativa all’impossibilità per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano l’obbligo vaccinale, d svolgere l’attività lavorativa, quando non implichi contatti“.
- “Non irragionevoli e non sproporzionate le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull’obbligo vaccinale del personale sanitario“.
- “Non fondate le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso“.
Da una prima analisi, è possibile desumere quale sia stata la scelta operata dalla Corte costituzionale: nessuna delle questioni di legittimità costituzionale sollevate da numerosi ricorrenti sull’obbligo vaccinale contro il covid è stata accolta.
In ordine al primo punto, la Consulta non entra nemmeno nel merito dell’incostituzionalità della questione censurando, “per ragioni processuali“, il ricorso promosso da una psicologa sospesa nonostante il suo lavoro si svolgesse unicamente “da remoto“.
Con riferimento al secondo e terzo punto, sono state ritenute parimenti fondate le scelte adottate dal governo Draghi: in primo luogo, è stata avallata la legittimità della mancata previsione per il personale sanitario non vaccinato di impieghi che non prevedono il contatto con il pubblico al fine di garantire l’accesso alla retribuzione; in secondo luogo, è stata confermata la legittimità dell’imposizione dell’obbligo vaccinale contro il covid, pur senza la garanzia di non subire effetti collaterali nefasti.
Partendo dall’analisi dell’art. 32 Cost., la Corte costituzionale ha effettuato un bilanciamento tra gli interessi individuali di chi non si vuole sottoporre ad un trattamento sanitario e gli obblighi vaccinali derivanti dalla tutela di un interesse generale ed astratto, quale quello collettivo.
Di fronte alla scelta dell’autodeterminazione del singolo, la Corte ha chiaramente scelto la salvaguardia del benessere della comunità tutelando il diritto alla salute nel suo complesso.
Il rigetto, espresso con sentenza dalla Consulta, ha quale importante precipitato quello di risolvere in via definitiva tutti quei ricorsi promossi dai lavoratori e pendenti innanzi ai giudici amministrativi.
Sull’obbligo vaccinale anti covid, l’ipotesi di una decisione contraria avrebbe, per converso, aperto la strada all’istaurazione di nuovi giudizi e richieste di indennizzo, andando a realizzare uno scenario diametralmente opposto.
In attesa di tornare sull’argomento non appena verrà pubblicata per esteso la Sentenza della Corte costituzionale, in riferimento all’obbligo vaccinale covid-19.

