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Obbligo vaccino over 50: cosa cambia e cosa rischia chi non si vaccina?

Avv. Erika Chiaramonte Avv. Erika Chiaramonte 12 minuti di lettura
Obbligo vaccino over 50: cosa cambia e cosa rischia chi non si vaccina?

Obbligo vaccino over 50: quali conseguenze per il lavoro

Con il Decreto-Legge n. 1/2022 del 7 gennaio 2022 (recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore l’8 gennaio 2022 (cd. Decreto Covid), sono state introdotte ulteriori misure volte a contenere la pandemia da Covid-19 riguardanti:

  • l’obbligatorietà dei vaccini per gli over 50,
  • l’estensione del super green pass per il lavoro per i soggetti che abbiano compiuto il 50° anno di età,
  • l’estensione dell’obbligo vaccinale, senza limiti di età, al personale universitario e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e degli istituti tecnici superiori,
  • l’accesso a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali.

Tra le nuove misure, di particolare impatto quella che riguarda l’estensione dell’obbligo vaccinale anti-covid agli over cinquantenni, che vanno ad aggiungersi alle categorie già soggette a tale obbligo: i) gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, amministrativi e funzionari compresi (come previsto dal Decreto Legge 1° aprile 2021 n. 44); ii) il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; iii) il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale; iv) tutto il personale delle strutture adibite allʼesercizio di attività sanitarie e sociosanitarie (a esclusione dei contratti esterni); v) il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attivita’ lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita’, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori (come previsto dall’art. 4 ter del Decreto-Legge 1° aprile 2021 n. 44 introdotto con DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172), tutte categorie per cui la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lʼesercizio della professione e lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

In cosa consiste il nuovo decreto covid

Il nuovo decreto covid n. 1/2022 tra le altre misure sopra citate, aggiunge al Decreto-Legge 1° aprile 2021 n. 44 (recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”) l’art. 4-quater che, dall’8 gennaio fino al 15 giugno 2022, introduce l’obbligo del vaccino per la prevenzione dell’infezione da SARS-Cov 2 per la popolazione over 50 “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e di assistenza”.

In generale, a tenore dell’art. 1 del DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 che ha introdotto l’art. 3-ter al decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, l’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario (somministrazione della prima e della seconda dose) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo (terza dose o booster), da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.

L’obbligo del vaccino per gli over 50, da intendersi tutti i soggetti che abbiano già compiuto i 50 anni di età o che li compiranno entro il 15 giugno 2022, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché agli stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (regolarmente soggiornanti in Italia per una delle ragioni previste dalla legge: a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento; b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera d-bis), per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza; c) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio; d) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell’accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973, n. 304).

L’unica eccezione all’obbligo del vaccino introdotto per gli over 50 prevista dalla norma in esame riguarda coloro che dispongono di una esenzione o di una previsione di differimento per ragioni di salute rilasciata dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore nei casi di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico” o che, essendo guariti da meno di sei mesi dall’infezione da SARS-Cov 2 sono equiparati ai vaccinati per l’arco temporale previsto dalla normativa e possono ottenere, analogamente a chi è vaccinato, il Super Green pass.

Fatta salvo l’eccezione sopra richiamata, al fine di evitare le sanzioni per i non vaccinati previste dal Decreto COVID, i soggetti over 50, entro il 1° febbraio 2022 dovranno aver iniziato il ciclo vaccinale primario (aver fatto almeno la prima dose) o, dal 1° febbraio 2022, dovranno aver completato il ciclo vaccinale primario (aver effettuato la seconda dose) nel rispetto delle indicazioni ed entro i termini previsti con circolare del Ministero della Salute o, in caso di completamento del ciclo vaccinale primario, sempre dal 1° febbraio 2022, dovranno aver effettuato la terza dose di richiamo (booster) entro i termini di validità della certificazione verde Covid-19 (o Green Pass), che si ricorda essere ottenibile da chi è vaccinato, da chi è guarito dall’infezione da SARS-Cov 2 da non più di sei mesi o da coloro che sono risultati negativi a un test antigenico rapido nelle 48 ore precedenti o a un test molecolare nelle ultime 72 ore.

Rispettando l’obbligo vaccinale previsto per gli over 50 gli ultracinquantenni che non ne erano già muniti potranno ottenere il c.d. Super Green Pass o Green Pass rafforzato (la Certificazione verde COVID-19 conseguente alla vaccinazione o alla guarigione da Covid-19, con esclusione dei casi di negatività accertata tramite l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare che, diversamente, consente di ottenere solo il Green Pass base), e potranno così rispettare anche l’obbligo di vaccinazione prevista per i lavoratori over 50 che partirà dal 15 Febbraio 2022.

Cosa cambia per gli over 50 non vaccinati

Nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di eseguire il vaccino da parte degli over 50 entro il 31 gennaio 2022 (si ricorda che l’obbligo consiste nell’aver iniziato il ciclo vaccinale primario con effettuazione della prima dose o nell’aver completato il ciclo vaccinale primario con effettuazione anche della seconda dose nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della Salute o, in caso di completamento del ciclo vaccinale primario, nell’aver effettuato la terza dose di richiamo (booster) entro i termini di validità della certificazione verde Covid-19), salve le eccezioni sopra richiamate di esenzione o di differimento, è prevista una sanzione di 100,00 euro una tantum (dunque da corrispondere una sola volta), che sarà irrogata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvederà sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale predisposti e trasmessi dal Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonche’ su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione.

Ai soggetti inadempienti all’obbligo di eseguire la vaccinazione disposto per gli over 50 viene inoltrato un avviso di avvio del procedimento sanzionatorio e indicato il termine perentorio di dieci giorni per comunicare all’Azienda sanitaria locale competente giustificazioni in merito alla mancata vaccinazione, dunque “l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra  ragione di assoluta e oggettiva impossibilità”.

All’esito del procedimento previsto dal Decreto COVID in esame, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, qualora l’ASL non confermi l’insussistenza dell’obbligo vaccinale o l’impossibilità di adempiervi, provvede entro i 180 giorni successivi alla notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, spostando così in autunno l’eventuale obbligo di pagamento qualora siano state presentate giustificazioni o vi sia stata una opposizione.

ln caso di opposizione alla sanzione contenuta nell’avviso di addebito sopra citato, la competenza è del Giudice di Pace.

L’obbligo di vaccinazione per gli over 50 e la sanzione di cento euro conseguente alla sua inosservanza vale per l’intera popolazione italiana e per i cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché agli stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, senza distinzione tra i lavoratori ed i soggetti disoccupati/inoccupati.

In caso di inosservanza dell’obbligo di vaccino previsto per gli over 50 sono, tuttavia, previste sanzioni e conseguenze ulteriori rispetto a quelle già esaminate qualora il soggetto ultracinquantenne sia un lavoratore.

Cosa rischiano sul lavoro, gli over 50 non vaccinati

Oltre all’obbligo di vaccino per gli over 50, a decorrere dal 15 Febbraio 2022, per tutti i lavoratori over 50, sia pubblici (come disposto dagli articoli 9-quinques, comma 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4 9 – septies, commi 1 e 2 del Decreto – Legge 22 aprile 2021, n. 52 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87 e richiamato all’art. 4-quinnques del DL 44/2021 introdotto dal Decreto Civid in esame, in tale categoria sono compresi il personale delle Autorita’ amministrative indipendenti; della Commissione nazionale per la societa’ e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione; della Banca d’Italia; nonche’ degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale; i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita’ lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni; i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonche’ i componenti delle commissioni tributarie; i magistrati onorari e i giudici popolari) sia privati (compresi tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita’ lavorativa o di formazione, anche in qualita’ di discenti, o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni) nonché autonomi, tanto che lavorino in presenza quanto in smart working, è stato introdotto l’obbligo di possedere il super green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro.

Nel dettaglio, il Decreto-Legge n. 1/2022 prevede che i lavoratori over 50, per l’accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e sono tenuti ad esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del Decreto-Legge n. 52 del 2021 e, dunque, la certificazione emessa nei seguenti casi:

  1. a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
  2. b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

E’ esclusa, dunque, la certificazione verde da COVID conseguente all’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2, che si rammenta consente il rilascio del solo Green Pass base e non anche quello rafforzato.

Importante sapere che, ai sensi dell’art. 3 del Decreto-Legge n. 52 del 2021, la certificazione verde COVID-19 conseguente alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo, è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino ma ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all’atto del rilascio, sicché per coloro che non avessero ancora iniziato il ciclo vaccinale, per poter rispettare l’obbligo in esame di possedere il Super Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro dal 15 febbraio 2022, sarebbe necessario effettuare la prima dose entro e non oltre il 31 gennaio 2022, così da poter disporre dopo 15 giorni di un Super Green Pass valido entro il termine prescritto.

Saranno i datori di lavoro pubblici di cui all’articolo 9-quinques del Decreto – Legge 22 aprile 2021, n. 52 ed i datori privati di cui all’articolo 9-septies del Decreto – Legge 22 aprile 2021, n. 52 nonché i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria di cui all’articolo 9-sexies del medesimo Decreto a dover verificare il rispetto della prescrizione in esame.

I lavoratori over 50 che dal 15 febbraio 2022 comunichino di non essere in possesso del c.d. super green pass obbligatorio per il lavoro o che ne risultino privi al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Resta in ogni caso ferma la multa di 100 euro prevista per la violazione dell’obbligo di vaccino per gli over 50, che vale per tutta la popolazione, sia per i lavoratori sia per i non lavoratori.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro trattamento economico.

Inoltre, il D.L. n. 1/2022 prevede che, fino al 15 giugno 2022, per le imprese (a prescindere dalle dimensioni), si applica l’art. 9 septies, comma 7, del medesimo Decreto – Legge 22 aprile 2021, n. 52, sicchè, dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di sospendere il lavoratore assente sprovvisto di certificazione verde Covid-19 per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione  del  posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

E’ fatto dunque divieto ai lavoratori di accedere ai luoghi di lavoro sprovvisti di Super Green Pass e, in caso di violazione di tale prescrizione, dal 15 febbraio 2022 è prevista una sanzione amministrativa stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 euro a 1.500, oltre alle conseguenze disciplinari previste dalle normative di settore.

Per i lavoratori non soggetti all’obbligo di vaccino per gli over 50 per esenzione o il cui obbligo è differito per motivazioni medico – sanitarie (anche per avvenuta guarigione da meno di 6 mesi), il Decreto Covid prevede che il datore di lavoro adibisce il lavoratore a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di contagio da SARS-CoV-2.

Tenendo conto di quanto sostenuto dal Ministero dell’Istruzione con nota del 17 dicembre 2021 in relazione alla analoga disposizione prevista per il personale scolastico, sembrerebbe che la norma preveda una semplice facoltà di adibizione dei soggetti over 50 esenti dall’obbligo di vaccino a mansioni diverse, qualora il mutamento sia possibile, e non anche un obbligo per il datore di lavoro.

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Erika Chiaramonte

Scritto da

Erika Chiaramonte

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Laureata all’Università “Luiss Guido Carli” nell’aprile 2009, con tesi di laurea in Diritto Bancario, ha svolto da subito la pratica forense presso lo Studio Legale Lombardo ed ha conseguito il…

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