Cos’è e a cosa serve il testamento
La definizione del testamento è contenuta nell’art. 587 del Codice Civile a mente del quale:
“Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.
Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale”
Il testamento è, quindi, una dichiarazione di volontà che un soggetto rende al fine di disporre delle proprie sostanze successivamente alla propria morte.
Tale dichiarazione non sortirà nessun effetto se non successivamente al decesso del testatore.
Come fare testamento
Come si dirà meglio di seguito dal nostro ordinamento sono previste diverse modalità secondo le quali il testatore può rendere le sue ultime volontà.
Quali tipi di testamento ci sono
Il nostro Codice Civile disciplina diverse forme di testamento:
- il testamento olografo;
- il testamento per atto di notaio;
- il testamento per atto di notaio pubblico;
- il testamento per atto di notaio segreto;
- testamento speciale.
Testamento olografo
Il testamento olografo è una scrittura privata per la quale, a mente del disposto di cui all’art. 602 cod. civ., sono richiesti alcuni requisiti formali:
- l’autografia, il testamento olografo deve essere redatto interamente, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore;
- la sottoscrizione, che deve essere apposta alla fine delle disposizioni;
- la data, che deve contenere l’indicazione completa del giorno, del mese e dell’anno.
Testamento per atto di notaio: il testamento pubblico
È l’atto, ricevuto dal Notaio alla presenza di due testimoni, con il quale il testatore dichiara al Pubblico Ufficiale le proprie ultime volontà trascritte a cura del Notaio stesso che ne darà poi lettura al testatore ed ai testimoni, facendo menzione di ciascuna formalità nel testamento.
Anche tale testamento deve contenere, unitamente a quella del Notaio e dei due testimoni, la sottoscrizione del testatore ovvero, laddove questo non sia nelle condizioni di sottoscrivere l’atto, la menzione delle cause dell’impossibilità.
Testamento per atto di notaio: Testamento segreto
Il testamento segreto è il documento scritto di proprio pugno dal testatore, ovvero da un soggetto terzo (nell’ipotesi in cui sia scritto interamente dal testatore deve recare la sua sottoscrizione alla fine delle disposizioni, nell’ipotesi in cui, invece, sia scritto anche solo parzialmente da soggetti terzi, ovvero con mezzi meccanici, dovrà essere sottoscritto in ogni pagina).
Anche per il testamento segreto sono previsti da nostro ordinamento alcuni requisiti formali, quali:
- l’apposizione di un sigillo sui fogli contenenti le disposizioni, ovvero su quello che serve da involucro;
- la consegna del testamento da parte del testatore al Notaio alla presenza di due testimoni, con dichiarazione che in esso sono contenute le sue ultime volontà;
- la scrittura da parte del notaio dell’atto di ricevimento del testamento nel quale si indicano la consegna, le dichiarazioni del testatore il numero e l’impronta dei sigilli e l’assistenza dei testimoni.
Testamenti speciali
Sono forme di testamento speciale quelle rese dal testatore che, in luogo dove domina una malattia contagiosa, ovvero in luogo colpito da pubblica calamità ovvero ancora per infortunio, non possa avvalersi delle forme ordinarie.
Vi sono ancora testamenti speciali quelli resi a bordo di navi, di aeromobili, ovvero quelli resi da militari o soggetti a questi ultimi assimilabili. Per ciascuno di questi testamenti il Codice Civile prevede forme e termini di efficacia peculiari.
Quanto costa fare testamento
Il costo del testamento, evidentemente, dipende dalla forma che si sceglierà.
Il testamento olografo, infatti, non presenta costi per il testatore; saranno, infatti, i beneficiari delle disposizioni testamentarie a dover sopportare i costi della pubblicazione del testamento successivamente al decesso del testatore.
Per il testamento per atto del notaio, invece, il testatore dovrà sopportare i costi costituiti dai compensi professionali del notaio stesso (ad ogni buon conto, anche in caso di testamento per atto del notaio i beneficiari delle disposizioni in esso contenute successivamente al decesso del testatore dovranno sopportare i costi in questo caso non di pubblicazione bensì di registrazione del testamento pubblico).
Lo Studio Legale Lombardo si avvale di un team di esperti avvocati in diritto civile per fornirti consulenza qualificata e assistenza nella risoluzione dei problemi relativi al testamento. Contattaci per ricevere una consulenza legale.

