Avvocato esperto in Sanzione disciplinare – Consulenza Legale
Quando parliamo di sanzione disciplinare facciamo riferimento a quei provvedimenti sanzionatori irrogati dal datore di lavoro nei confronti del dipendente.
Essi si dividono in due grandi categorie:
- Sanzioni disciplinari conservative
- Sanzioni disciplinari non conservative
All’interno delle sanzioni conservative rientrano il rimprovero verbale, l’ammonizione scritta, la multa, la sospensione ed il trasferimento. All’interno delle seconde è ricompreso il licenziamento.
Ora, vediamo nel dettaglio le varie tipologie di sanzioni disciplinari, partendo dalla più lieve.
Rimprovero verbale
Utilizzato per contestazioni meno gravi. Prescinde da una precedente contestazione scritta
Ammonizione scritta
Consiste in una dichiarazione scritta di biasimo rivolta al lavoratore.
Multa
Si applica a fatti ritenuti di particolare gravità ed in caso di recidiva. Si realizza con una trattenuta in busta paga di un importo massimo corrispondente a quattro ore di retribuzione base
Sospensione
Consiste nell’interruzione sia della prestazione lavorativa sia della retribuzione, e può avere una durata non superiore a dieci giorni
Trasferimento
Se previsto dalla contrattazione collettiva, è legittimo il trasferimento disposto a seguito di situazioni soggettive connesse al comportamento del dipendente, quando tale condotta abbia prodotto conseguenze rilevanti come elementi di disorganizzazione e disfunzione dell’unità produttiva
Licenziamento
È la sanzione più grave. Il datore di lavoro interrompe il rapporto lavorativo con il dipendente per motivi connessi a comportamenti di quest’ultimo che ledono, in modo irreparabile, il vincolo fiduciario tra le parti. Distinguiamo, al proposito, il licenziamento con preavviso dal licenziamento senza preavviso
Lo Statuto dei Lavoratori, all’art. 7, stabilisce che il datore di lavoro può adottare i provvedimenti disciplinari solo a condizione di aver preliminarmente rispettato le indicazioni contenute nella legge.
Si tratta di precisi requisiti formali e di procedura che consentono al dipendente di difendersi ed evitare l’applicazione delle relative misure.
Ed invero, ad eccezione del rimprovero verbale, per tutti gli altri casi, il datore di lavoro dovrà far presente al lavoratore la condotta ritenuta irregolare che costituisce oggetto di contestazione, successivamente dovrà attendere le giustificazioni fornite al riguardo.
L’iter da seguire è il seguente:
- Contestazione della condotta vietata in forma scritta attraverso una lettera di richiamo da recapitare al dipendente, a mani o a mezzo servizio postale. Tale forma ha lo scopo di cristallizzare i fatti oggetto di contestazione per scongiurare il rischio di sollevare nuove circostanze
- Rispetto del termine di cinque giorni dalla consegna della lettera di richiamo al fine di garantire al lavoratore la possibilità di fornire le proprie giustificazioni, sia in forma scritta che in forma orale
- Qualora le giustificazioni non vengano accolte, il datore di lavoro può procedere con la comunicazione, in forma scritta, del provvedimento disciplinare
Le sanzioni disciplinari hanno efficacia immediata.
La legge, di contro, garantisce al lavoratore che vuole opporsi all’applicazione della misura, la possibilità di impugnare la stessa sia in sede giudiziale che in sede stra-giudiziale.
Ed invero, ove il dipendente voglia chiudere celermente la controversia, potrà impugnare il provvedimento, entro venti giorni dalla sua applicazione, innanzi al Collegio di Conciliazione ed Arbitrato. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.
Diversamente, qualora venga adito il Giudice del lavoro, l’esecuzione della sanzione non è sospesa.
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