Che cos’è una sanzione conservativa
In diritto del lavoro, con il termine sanzione conservativa si identificano tutta una serie di sanzioni disciplinari a disposizione del datore di lavoro diverse dal licenziamento, tali da consentire la conservazione del rapporto di lavoro.
Il potere disciplinare rientra tra i poteri del datore di lavoro ed è di particolare rilievo dato l’impatto che può esercitare sul rapporto di lavoro. In forza del potere disciplinare, il titolare può comminare sanzioni disciplinari al lavoratore dipendente che non rispetti i propri obblighi e doveri in relazione al rapporto lavorativo.
Quali sanzioni conservative possono essere applicate al lavoratore
Rientrano nella categoria di sanzioni disciplinari conservative del rapporto di lavoro il richiamo verbale, il richiamo scritto, la multa, la sospensione dalla prestazione lavorativa e dalla retribuzione sino ad un massimo di 10 giorni.
Il richiamo verbale rappresenta la meno grave tra le sanzioni conservative applicabili dal datore di lavoro. Anche nota come rimprovero verbale, tale sanzione non richiede che venga rispettata alcuna procedura di contestazione disciplinare.
Più formale è invece la sanzione del richiamo scritto (o ammonizione scritta), la quale richiede il rispetto di specifiche procedure. In particolare, il richiamo scritto richiede la preventiva contestazione, per iscritto, della condotta sanzionabile posta in essere dal lavoratore. Solo una volta trascorsi 5 giorni dalla contestazione, il datore di lavoro potrà legittimamente procedere con l’applicazione del richiamo scritto. In quanto documento scritto, l’ammonizione scritta può essere conservata agli atti dell’azienda e, in caso di recidiva, usata quale base per l’applicazione di sanzioni disciplinari più gravi, quali la multa.
Prevista dai contratti collettivi, la multa consiste in una trattenuta in busta paga di una somma di denaro pari ad un massimo di 4 ore della retribuzione del lavoratore. Come per il richiamo scritto, la multa non può essere inflitta se non successivamente alla contestazione, per iscritto, della condotta del lavoratore che ne giustifichi l’applicazione.
Nei casi più gravi, o in caso di recidiva già sanzionata con una multa, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore dal servizio, con conseguente sospensione della retribuzione. Come già osservato, tale sospensione non potrà estendersi oltre i 10 giorni lavorativi.
In aggiunta, si considera sanzione disciplinare conservativa anche il trasferimento disciplinare del lavoratore, il quale comporta lo spostamento del lavoratore a un’altra sede aziendale o a un altro reparto. Tale sanzione, tuttavia, può essere applicata solo se espressamente prevista dal contratto collettivo.
Diversamente dal licenziamento (unica sanzione non conservativa), nessuna di queste sanzioni determina la cessazione del rapporto di lavoro. L’applicazione delle sanzioni conservative deve rispettare quanto disciplinato dallo Statuto dei lavoratori in materia di irrogazione delle sanzioni e di diritto di difesa del lavoratore.
Un licenziamento è illegittimo se è applicabile una sanzione conservativa?
Con la pronuncia del 18 marzo 2014 n. 6222, la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare intimato al lavoratore nell’ipotesi in cui, con riferimento alla condotta contestata, il CCNL applicabile preveda in luogo del licenziamento una diversa sanzione di carattere conservativo.
La Corte ha così dato applicazione al disposto dell’art. 18, comma 4, Legge 300/1970, così come modificato dalla cd. Legge Fornero, secondo cui il giudice dovrà dichiarare illegittimo il licenziamento intimato – con conseguente condanna del datore di lavoro al reintegro del lavoratore e al risarcimento del danno da questi subito – ogni qualvolta il fatto contestato rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa a norma delle disposizioni del CCNL applicabile ovvero dei regolamenti aziendali.
In applicazione di detta normativa, pertanto, la Suprema Corte ha confermato la decisione assunta dalla Corte d’Appello di L’Aquila che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento del lavoratore intimato “per uso improprio di strumenti di lavoro” – in particolare del PC, della rete informatica e della casella di posta elettronica aziendali – sulla base di una specifica disposizione contenuta nel contratto collettivo per cui a suddetta condotta è riconducibile esclusivamente una sanzione di carattere conservativo.
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