Chi riceve una lettera di licenziamento sente spesso parlare di buonuscita, ma il termine viene usato in modo impreciso. Non esiste una definizione normativa di buonuscita: è un’espressione colloquiale che indica l’accordo economico che il datore di lavoro propone al lavoratore per chiudere la vertenza senza arrivare in giudizio. Confondere questo accordo con l’esito di una causa porta a valutare male un’offerta ricevuta o ad aspettarsi somme che non spettano.
Quello che segue chiarisce di cosa si tratta concretamente, come si calcola e quando spetta davvero. La valutazione della tua situazione specifica, con i tuoi documenti e la storia del rapporto, è il passo successivo.
Buonuscita e licenziamento: l’accordo tra le parti e il rischio in giudizio
La buonuscita è un accordo: il datore propone una somma, il lavoratore accetta, la vertenza si chiude senza giudizio. Non è il giudice a riconoscerla. Il giudice, se la causa si fa, riconosce l’indennità risarcitoria, che è qualcosa di diverso.
Per capire come funziona la buonuscita bisogna tenere presente questa logica: il datore calibra la propria offerta tenendo a mente quello che rischierebbe se il lavoratore impugnasse il licenziamento e vincesse in causa. Quel rischio è l’indennità risarcitoria, disciplinata dagli artt. 3 e seguenti del D.Lgs. 23/2015. Più il licenziamento è vulnerabile, più alto è quel rischio, più il datore ha interesse a proporre un accordo prima che si arrivi davanti a un giudice.
Lo strumento giuridico attraverso cui questo accordo può prendere forma in modo formalizzato è l’offerta conciliativa prevista dall’art. 6 del D.Lgs. 23/2015: una proposta che il datore può presentare entro 60 giorni dal licenziamento, con un importo esente da tassazione e contribuzione, da consegnare tramite assegno circolare nelle sedi conciliative previste dalla legge. Se il lavoratore accetta, rinuncia all’impugnazione. Non è un obbligo per il datore: è una scelta che dipende dal rischio che vuole evitare.
Come si calcola la buonuscita: offerta conciliativa e parametri di riferimento
Quando il datore decide di proporre un accordo, l’importo che offre segue un parametro preciso fissato dal D.Lgs. 23/2015: una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio prestato. Due esempi concreti: un lavoratore con tre anni di anzianità riceverà un’offerta di tre mensilità; uno con dieci anni, un’offerta di dieci mensilità.
L’importo dell’offerta conciliativa non è soggetto a contribuzione previdenziale né a tassazione ordinaria, un vantaggio fiscale che va pesato nella valutazione complessiva. Il pagamento avviene tramite assegno circolare nelle sedi conciliative previste dalla legge. Il datore ha 60 giorni dal licenziamento per presentare l’offerta. Decorso questo termine senza accordo, la strada rimane quella del giudizio.
Cosa cambia sopra e sotto i 15 dipendenti
La dimensione dell’azienda incide in modo sostanziale sui parametri entro cui si muove la trattativa. Nelle aziende con più di 15 dipendenti, l’offerta conciliativa può andare da un minimo di 3 mensilità a un massimo di 27, calcolate in base all’anzianità di servizio. Nelle aziende con meno di 15 dipendenti il range si riduce sensibilmente: da un minimo di 1,5 mensilità a un massimo di 6. Questa soglia va sempre verificata prima di valutare se un’offerta ricevuta è congrua rispetto al rischio che il datore sta cercando di evitare.
TFR, ferie e permessi: cosa resta sempre dovuto a parte
La buonuscita, intesa come accordo tra le parti, non assorbe le altre voci economiche che spettano al lavoratore alla cessazione del rapporto. TFR, ferie non godute e permessi non fruiti restano sempre dovuti, indipendentemente da qualsiasi accordo. Sono voci distinte che maturano per effetto della legge e del contratto collettivo, e nessun accordo transattivo le cancella salvo rinuncia espressa e consapevole nelle forme previste.
Valutare un’offerta ricevuta richiede quindi di guardare al quadro complessivo: cosa viene proposto come buonuscita, cosa è già dovuto per legge a prescindere, e cosa si cederebbe accettando, in primo luogo la possibilità di impugnare il licenziamento e ottenere l’indennità risarcitoria. È in questo bilanciamento che la valutazione di un avvocato fa la differenza concreta.
Conclusione
La buonuscita è l’accordo economico che il datore propone per chiudere la vertenza senza passare dal giudice. Il suo valore dipende dagli anni di servizio e dalla dimensione dell’azienda, sopra o sotto i 15 dipendenti. TFR, ferie e permessi restano sempre dovuti a parte, indipendentemente dall’accordo raggiunto. Se non si trova un’intesa, la strada è il giudizio, dove il giudice può riconoscere l’indennità risarcitoria, non la buonuscita.
Calcolare l’importo esatto, verificare se l’offerta ricevuta è congrua e decidere se conviene accettarla o procedere in giudizio richiede un’analisi della tua situazione specifica. Studio Legale Lombardo gestisce questo tipo di casi a Milano e Roma. Puoi prenotare una consulenza online o chiamare il numero verde 800 911 781.
Domande frequenti
Ho diritto alla buonuscita se vengo licenziato?
No, non è un diritto automatico. La buonuscita è un accordo che il datore sceglie di proporre quando ritiene che il licenziamento presenti vulnerabilità tali da rendere rischioso un giudizio. Se il datore non presenta alcuna offerta, non c’è buonuscita. In caso di licenziamento accertato come illegittimo in causa, il giudice riconosce l’indennità risarcitoria, che è uno strumento diverso.
Quanto vale la buonuscita su un contratto a tempo indeterminato?
L’importo dell’offerta conciliativa segue un parametro fisso: una mensilità per ogni anno di servizio. Nelle aziende con più di 15 dipendenti va da 3 a 27 mensilità; in quelle con meno di 15 dipendenti, da 1,5 a 6 mensilità, calcolate sulla retribuzione di riferimento per il TFR.
Qual è la differenza tra offerta conciliativa e indennità risarcitoria?
L’offerta conciliativa è la proposta che il datore fa al lavoratore per chiudere la vertenza senza giudizio: è la forma formalizzata della buonuscita, con importo fisso e vantaggi fiscali. L’indennità risarcitoria è invece ciò che il giudice riconosce se il licenziamento viene accertato come illegittimo in causa, ed è il rischio che il datore tiene a mente quando decide se proporre un accordo e a quanto.
La buonuscita è tassata?
L’importo dell’offerta conciliativa non è soggetto a contribuzione previdenziale né a tassazione ordinaria. Il TFR e le altre voci economiche seguono invece le proprie regole fiscali, indipendenti dall’accordo raggiunto sulla buonuscita.
Buonuscita e TFR sono la stessa cosa?
No, sono due voci distinte. Il TFR è dovuto sempre, in qualsiasi caso di cessazione del rapporto, e matura nel corso del rapporto stesso. La buonuscita è l’accordo economico aggiuntivo che il datore propone per evitare il giudizio. Si aggiunge al TFR, non lo sostituisce.
Se accetto la buonuscita perdo il diritto alla NASpI?
No. Accettare l’accordo comporta la fine del rapporto di lavoro e, se ne ricorrono i requisiti contributivi, dà accesso alla NASpI. La rinuncia riguarda l’impugnazione del licenziamento, non le prestazioni previdenziali.
Entro quanto tempo il datore deve presentare l’offerta di buonuscita?
Il datore può presentare l’offerta conciliativa entro 60 giorni dal licenziamento. Decorso questo termine senza accordo, la finestra precontenziosa si chiude e la strada percorribile diventa il giudizio, con la possibilità per il giudice di liquidare l’indennità risarcitoria.
Cosa succede se non accetto la buonuscita proposta?
Se non si raggiunge un accordo, resta possibile impugnare il licenziamento e agire in giudizio. In quel caso non si ottiene la buonuscita: si ottiene, se il licenziamento viene accertato come illegittimo, l’indennità risarcitoria, il cui importo viene valutato dal giudice nell’ambito dei range previsti dalla legge.

