Una malattia che si prolunga per mesi porta il lavoratore verso un confine preciso: il periodo di comporto. Avvicinarsi a quel limite, e ancor più superarlo, cambia la posizione del lavoratore rispetto all’azienda in modo concreto. Non automaticamente, non necessariamente in modo traumatico, ma in modo che richiede di sapere esattamente cosa prevede la legge e quali opzioni sono ancora aperte.
Quello che segue descrive cosa succede quando la malattia supera il comporto, le tutele economiche garantite durante l’assenza prolungata, le opzioni negoziali disponibili e come non perdere le tutele già maturate. Come si applicano queste norme alla situazione specifica, con i documenti e la storia del rapporto di lavoro, è il lavoro della consulenza.
Cosa succede quando la malattia si prolunga oltre il comporto
Superare il periodo di comporto non provoca il licenziamento automatico. Il secondo comma dell’art. 2110 c.c. stabilisce che il datore di lavoro acquisisce la facoltà di recedere dal contratto, non l’obbligo di farlo. Può scegliere di attendere il rientro del lavoratore, di mantenere il rapporto anche oltre la scadenza del limite contrattuale, o di intimare il licenziamento. La decisione è unilaterale dell’azienda, che può esercitare questa facoltà in qualsiasi momento successivo al superamento del comporto.
Se il datore decide di procedere, il licenziamento è legittimo ai sensi dell’art. 2110 c.c. a condizione che il comporto sia stato effettivamente superato. Il lavoratore ha il diritto di contestare il recesso se ritiene che il conteggio dei giorni sia errato, ad esempio perché nel computo sono state incluse giornate riconducibili a infortunio sul lavoro, malattia professionale, o, come ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 9095/2023, a patologie imputabili alla disabilità del lavoratore, che devono essere escluse dal calcolo.
Dal momento della ricezione della lettera di licenziamento decorrono i termini perentori per l’eventuale impugnazione: 60 giorni per la contestazione stragiudiziale ai sensi dell’art. 6 della L. 604/1966, seguiti da 180 giorni per il deposito del ricorso in tribunale o la richiesta di conciliazione.
Le tutele economiche durante la malattia prolungata: chi paga e quanto
Durante il periodo di comporto il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione o un’indennità economica. Il primo comma dell’art. 2110 c.c. stabilisce che in caso di malattia è dovuta al lavoratore la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dai contratti collettivi, dagli usi o, in via residuale, secondo equità.
In pratica, il sostegno economico durante una malattia prolungata si articola su due livelli. Una parte dell’indennità è normalmente a carico dell’INPS, che copre i periodi di assenza secondo le regole previdenziali. Un’altra parte può restare a carico del datore di lavoro, in misura variabile secondo il CCNL applicato: molti contratti collettivi prevedono un’integrazione dell’indennità INPS per avvicinarla alla retribuzione ordinaria, almeno per la prima parte del periodo di assenza.
Un aspetto che non sempre viene ricordato: il periodo di assenza per malattia, anche prolungata, è computato nell’anzianità di servizio. Il lavoratore non perde i benefici legati all’anzianità durante l’assenza, incluse tredicesima e ferie maturate.
Come gestire la malattia prolungata per non perdere le tutele
Tre aspetti pratici incidono direttamente sulle tutele disponibili quando la malattia si prolunga nel tempo.
Il primo è la documentazione medica. Tenere traccia di tutte le certificazioni, i ricoveri e le diagnosi è indispensabile sia per giustificare le assenze sia per sostenere eventuali contestazioni sul conteggio del comporto. In particolare, se la malattia è connessa a una disabilità riconosciuta, documentare questo legame è fondamentale per poter escludere quelle assenze dal computo, come stabilito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 9095/2023.
Il secondo è il monitoraggio del conteggio dei giorni. Il lavoratore ha il diritto di verificare quante giornate di assenza risultano registrate dall’azienda. Se si sospetta un errore, o la presenza nel computo di assenze che dovrebbero essere escluse come quelle per infortunio sul lavoro, agire prima di ricevere la lettera di licenziamento lascia margini molto più ampi rispetto a dover contestare il recesso dopo averlo ricevuto.
Il terzo è il dialogo con l’azienda nelle fasi iniziali. Alcune situazioni di malattia prolungata lasciano spazio a soluzioni diverse dal licenziamento: una proroga del comporto concordata per iscritto, un rientro graduale al lavoro, una modifica temporanea delle mansioni. La percorribilità di queste strade dipende dal CCNL applicato e dalla disponibilità dell’azienda, ma verificarle con anticipo è sempre preferibile rispetto ad attendere la lettera.
Malattia prolungata e diritti: il tempo è la variabile più critica
Nella malattia prolungata il tempo lavora contro il lavoratore. Il comporto ha un limite, i termini per impugnare il licenziamento sono rigidi e le opzioni negoziali si riducono man mano che i giorni passano. Agire prima di ricevere la lettera di licenziamento, quando esistono ancora margini di trattativa, produce quasi sempre risultati migliori rispetto a doversi difendere dopo.
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Domande frequenti
Se supero il periodo di comporto vengo licenziato automaticamente?
No. Il superamento del periodo di comporto attribuisce al datore di lavoro la facoltà di recedere dal contratto, non l’obbligo. Il datore può scegliere di attendere il rientro del lavoratore o di mantenere il rapporto di lavoro anche oltre la scadenza del comporto. Il licenziamento deve essere intimato con una comunicazione formale specifica e produce effetti solo dalla data in cui viene ricevuta.
Ho diritto al TFR e alle ferie maturate se vengo licenziato per superamento del comporto?
Sì. Il licenziamento per superamento del comporto è un recesso datoriale che, come qualsiasi altra cessazione del rapporto di lavoro, comporta la liquidazione del TFR maturato e il pagamento delle ferie non godute. Il periodo di assenza per malattia è computato nell’anzianità di servizio, il che incide anche sul calcolo del TFR.
Posso dimettermi durante la malattia prolungata senza perdere la NASpI?
In linea generale le dimissioni volontarie non danno accesso alla NASpI. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa, che consentono di mantenere il diritto alla prestazione. Se la malattia prolungata è causata o aggravata da comportamenti del datore riconducibili a un inadempimento contrattuale grave, potrebbe configurarsi una giusta causa di dimissioni. La valutazione dipende strettamente dai fatti specifici e dalla documentazione disponibile.
Il datore può offrirmi un accordo economico in caso di malattia prolungata?
Sì. La risoluzione consensuale del rapporto con un incentivo economico è uno strumento legittimo. Valutare se conviene accettare richiede di confrontare le condizioni offerte con quanto si otterrebbe in caso di licenziamento per comporto, di verificare l’accesso alla NASpI nella forma di risoluzione proposta e di stimare le possibilità di contestazione del licenziamento. La risposta cambia significativamente in base all’anzianità, al CCNL e alla posizione contributiva.
Come si calcola l’indennità di malattia INPS durante un’assenza prolungata?
Per i lavoratori dipendenti del settore privato, dopo i primi 3 giorni a carico del datore, l’INPS riconosce un’indennità calcolata sulla retribuzione media giornaliera, pari in via generale al 50% nei primi 20 giorni di assenza e al 66,66% dal 21esimo giorno in poi, per un massimo di 180 giorni per anno solare salvo eccezioni. Il CCNL applicato può prevedere un’integrazione a carico del datore che modifica la quota netta effettivamente percepita. Le percentuali esatte dipendono dalla categoria e dal contratto applicato.
Il licenziamento per comporto dà diritto alla NASpI?
Sì. Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è un licenziamento involontario e come tale rientra nelle tipologie che danno accesso alla NASpI ai sensi del D.Lgs. 22/2015, a condizione che il lavoratore soddisfi i requisiti contributivi previsti dalla normativa vigente.
Posso accordarmi con il datore per estendere il periodo di comporto?
In alcuni casi sì. Alcuni CCNL prevedono la possibilità di accordi scritti tra datore e lavoratore per l’estensione del periodo di comporto oltre il limite ordinario. In assenza di una previsione contrattuale specifica, un’estensione può essere concordata tra le parti, ma richiede forma scritta e una definizione precisa delle condizioni. La sua ammissibilità concreta dipende dal CCNL applicato e dalla giurisprudenza del settore.

