Illegittimità della clausola floor e gratuità del mutuo

La clausola floor applicata ai tassi variabili

 Come noto, nei mutui a tasso variabile, il tasso di interesse riportato nel contratto non corrisponde, diversamente dai mutui a tasso fisso, ad una misura percentuale predeterminata ed invariabile, ma ad una misura percentuale variabile costituita dalla somma di due parametri: l’uno, lo spread, fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, l’altro, un indice di riferimento, usualmente costituito dall’Euribor, variabile in relazione all’andamento del mercato finanziario.

Ne discende che il tasso variabile, parametrato all’indice Euribor, può variare fino a, teoricamente, scendere al di sotto dello zero ed assumere segno negativo, con la conseguenza che il mutuatario potrebbe ritrovarsi a non versare interessi (c.d. gratuità del mutuo) o, addirittura, a restituire un importo inferiore al capitale finanziato.

Al fine di evitare tale situazione, nei finanziamenti a tasso variabile è solitamente prevista la “clausola floor”, che prevede una soglia minima al di sotto della quale il tasso di interesse applicato non può scendere , spesso, ma non necessariamente, associata alla corrispettiva “clausola cap”, che stabilisce la soglia percentuale massima oltre la quale il tasso non può andare.

La legittimità di tale clausola è stata sottoposta più volte al vaglio della giurisprudenza, di solito nel decidere sull’eccezione sollevata dai mutuatari morosi nel pagamento delle rate, che ne assumevano l’implicita natura di derivato finanziario ovvero lavessatorietà sulla scorta dell’apparente squilibrio di diritti ed obblighi in favore del mutuatario determinato da tale previsione.

La “clausola floorper quanto evidentemente funzionale ad assicurare un guadagno minimo all’intermediario finanziario, è, tuttavia, legittima, atteso che :“nel contratto di mutuo non è giuridicamente configurabile un tasso di interesse negativo che incida sul capitale mutuato. Conseguentemente, quando il tasso d’interesse sia stato pattuito in misura variabile, esso non può assumere valore negativo in alcun momento della durata del contratto” (Decisione n. 23294/2018Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario).

Tale valutazione, condivisa anche dalla giurisprudenzamaggioritaria, viene solitamente motivata sulla basedella natura del contratto di mutuo che, per sua definizione (art. 1813 codice civile), prevede l’obbligo del mutuatario di restituire una somma non inferiore a quella ricevuta, mentre, quanto agli interessi, una volta che sono stati pattuiti, costituiscono un’obbligazione del mutuatario nei confronti del mutuante. Il carattere presuntivamente oneroso del mutuo esclude la configurabilità di un interesse negativo. E, quindi, allorché, per effetto dell’indice di riferimento a cui è parametrato, il tasso di interesse pattuito si riduca notevolmente, non può tuttavia assumere valore negativo per l’intermediario.

Pertanto, nell’ipotesi più favorevole per il mutuatario, la riduzione del parametro di indicizzazione potrà ridurre a zero la misura del saggio di interesse applicabile; il tasso non potrà, invece, mai assumere segno negativo. 

La giurisprudenza è altresì costante nell’escludere la possibilità di considerare la clausola floor inserita in un contratto puramente bancario (quale è un finanziamento/mutuo) un derivato implicito, non ricorrendone né la struttura (derivazione da altri prodotti finanziari) né le funzioni tipiche (copertura per finalità speculative di rischi connessi ai prodotti sottostanti).

Analogamente ne sono esclusi profili di vessatorietà o abusività, sul presupposto che il carattere vessatorio di una clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, “purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”, come richiesto dal Codice del consumatore (art. 34, comma 2, D.lgs. 206/2005).

Per tutto ciò, la clausola floor, indipendentemente dalla previsione o meno della corrispettiva clausola capdeve ritenersi validamente pattuita ed efficace, purché formulata in modo chiaro e comprensibile ed approvata dal cliente.

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