In breve: Durante l’emergenza Covid il DL 111/2020 consentiva a uno dei genitori di un figlio under 14 in quarantena scolastica di lavorare in smart working o, se impossibile, di fruire di un congedo straordinario indennizzato al 50%. Le misure sono scadute; oggi valgono le regole ordinarie sul congedo parentale (d.lgs. 151/2001).
Articolo del settembre 2020: le misure descritte (DL 111/2020) erano legate all’emergenza Covid-19 e non sono più in vigore.
Smart working o congedo parentale per covid
L’emergenza covid ha sollevato rilevanti questioni nell’ambito del diritto del lavoro. Tra esse, particolare rilievo ha assunto la questione della disciplina del congedo parentale per covid durante il periodo di quarantena obbligatorio del figlio minore di anni 14.
La possibilità di richiedere un congedo parentale come conseguenza della pandemia da covid-19 è risultata di particolare rilevo a seguito della riapertura delle scuole. Ciò ha reso più rilevante il rischio per i figli minori di essere esposti a situazioni che richiedono l’applicazione delle misure di quarantena obbligatoria con conseguente necessità di determinare i casi in cui uno o entrambi i genitori abbiano diritto a richiedere un congedo parentale per il tempo in cui il minore sia impossibilitato a tornare a scuola.
Al fine di agevolare la gestione familiare per la cura dei figli rimasti a casa fino alla riapertura delle scuole, le precedenti disposizioni in materia prevedevano il diritto generalizzato dei genitori di minori di anni 14 di lavorare in modalità agile o cosiddetta smart.
Per far fronte alla riapertura delle scuole è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 dell’8 settembre 2020, il DL 8 settembre 2020, n. 111 recante “disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Ebbene, con il DL appena emanato, in particolare, l’art. 5 regolamenta il lavoro agile e il congedo parentale straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti avvenuti a scuola.
Suddetta disposizione, pertanto, regolamenta il caso in cui il minore di anni 14 dovesse contrarre il virus entrando a contatto con gli altri studenti e dovesse trascorrere, di conseguenza, il periodo di quarantena a casa.
DL 8 settembre 2020, n. 111 prevede che un genitore lavoratore su due possa avvalersi del congedo parentale per covid in base al quale potrà svolgere le proprie mansioni lavorative in modalità agile per tutto o parte del periodo relativo alla durata dell’isolamento del figlio. Ciò detto non vale, però, nell’eventualità in cui un genitore non possa svolgere le proprie mansioni in modalità smart. In tal caso il congedo parentale per covid come disposto dal DL non si applica ma il genitore potrà, invece, potrà avvalersi di un congedo parentale straordinario per DAD retribuito al 50%, usufruibile sino al 31 dicembre 2020.
Occorre sottolineare che, a prescindere dalle due opzioni di cui sopra che ciascun genitore può scegliere in base alle proprie esigenze di lavoro, il diritto ad avvalersi del congedo parentale per covid con il minore di anni 14 è consentito ad uno solo dei due genitori in maniera alternativa e non spetta qualora l’altro non svolga alcuna attività lavorativa.
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Alternativa al congedo parentale per covid
Come menzionato, qualora il genitore non potesse richiedere il congedo parentale da covid, rimane riconosciuta la possibilità di avvalersi del congedo straordinario. Tale misura alternativa, rispetto alla modalità di lavoro agile, prevede un periodo di congedo parentale per DAD di durata corrispondente al periodo di quarantena (o a parte di esso) coperto da un’indennità a carico Inps pari al 50% della retribuzione, con contribuzione figurativa. Questo beneficio può essere riconosciuto solo per periodi compresi entro il 31 dicembre 2020, ed è in ogni caso soggetto a un limite massimo di spesa (50 milioni di euro), raggiunto il quale l’Inps non prende in considerazione ulteriori domande.
Sul punto, pertanto, preme evidenziare la differenza di trattamento creatasi rispetto a chi non ha la possibilità di lavorare da remoto – e pertanto si trovi nell’impossibilità di avvalersi del congedo parentale per covid – e chi invece svolge mansioni tali da consentire un passaggio in smart working. Il rischio è dunque quello di creare una discriminazione in base alla mansione svolta da ciascun genitore.
La modalità di congedo parentale covid per la scuola, in situazioni in cui il lavoro da remoto è consentito, infatti, non prevede alcuna scadenza e pertanto da dopo il 31 dicembre 2020 sarà l’unica opzione disponibile per il genitore qualora dovesse trovarsi nella condizione di dover trascorrere la quarantena con il figlio minore di 14 anni. Ciò di fatto configura una forma di discriminazione basata sulla mansione effettivamente svolta da ciascun genitore in violazione di quanto previsto dalla nostra Carta Costituzionale all’art. 3.
Autore: Avv. Brigida Troilo, Avvocato dello Studio Legale Lombardo. Ultima revisione: 29 agosto 2026.
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