Si alla sospensione dei mutui per le micro, piccole e medie imprese.”
Covid-19 – Decreto “Cura Italia”
Decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020): si alla sospensione dei mutui per le micro, piccole e medie imprese.
A cura dell’Avv. Fabio D’Addario
«La risposta dell’Italia alla diffusione repentina dell’epidemia Covid-19 è immediata e incisiva.
Nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, l’Esecutivo si è dato tre obiettivi prioritari: proteggere la salute dei cittadini, sostenere il sistema produttivo e salvaguardare la forza lavoro».
Comincia così la Relazione illustrativa del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (pubblicato in G.U. n. 70 del 17.03.2020).
E così, per il raggiungimento degli scopi prefissati, il Governo ha previsto all’art. 56 le «Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19», come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.
In particolare, le Imprese de quibus possono avvalersi delle seguenti misure:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Durante il periodo di moratoria, è sospeso il computo dei giorni di persistenza dell’eventuale scaduto e/o sconfinamento.
Per accedere a tali agevolazioni è necessaria una comunicazione da parte dell’Impresa «corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19» (cfr. 3 comma dell’art. 56 D.L. cit.), a condizione che le «esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi» (cfr. 4 comma dell’art. 56 D.L. cit.).
Con riferimento a tale ultima condizione, al fine di prevenire l’accesso abusivo alle agevolazioni in commento, nella Relazione illustrativa è chiaramente precisato che «La misura si rivolge specificamente alle microimprese e piccole e medie imprese che, benchè non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia, che non implicano comunque modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni debitorie» (cfr. Relazione cit.).
Ovviamente, la manovra del Governo salvaguarda parzialmente anche le Banche dagli effetti economici della suddetta moratoria, anche al fine di scongiurare il deterioramento del credito.
Sul punto, il D.L. n. 18/2020 prevede la possibilità per i finanziatori di accedere ad una garanzia istituita presso una sezione speciale del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con una dotazione di 1.730 milioni di euro, con la precisazione, tuttavia, che detta garanzia copre i danni subiti dalle Banche nei limiti stabiliti dal 6 comma dell’art. 56 D.L. cit.
In conclusione, per accedere alle agevolazioni sopra indicate, le micro, piccole e medie imprese (nell’accezione di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003), aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate, possono inoltrare una comunicazione alla Banca corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica (ex art. 47 DPR 445/2000) di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.