Decreto Mutui – pagamento 18 rate

Decreto mutui: al consumatore la scelta tra la propria casa e l’estinzione del debito contratto con la Banca

In data 20 maggio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il d.lgs. n. 72/2016, noto come “decreto mutui”, che recepisce la direttiva europea n. 17/2014.

Il decreto, composto solo da quattro articoli, ha modificato tanto le norme del Testo Unico Bancario, quanto il precedente decreto attuativo della sopra richiamata direttiva europea, in merito alla  possibilità per le Banche di procedere al pignoramento, nonché alla vendita della casa dei mutuatari – senza avvalersi dell’apposita procedura esecutiva –  in difetto del pagamento, da parte degli stessi, di n. 7 rate del mutuo sottoscritto tra le parti.

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Tale provvedimento, considerato dalle Commissioni Parlamentari lesivo dei diritti del cliente, è stato modificato mediate l’opportuna revisione del testo precedentemente redatto.

Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2016, infatti, l’Istituto di Credito potrà procedere alla vendita della casa del debitore mutuatario, solo nei casi in cui lo stesso non provveda al pagamento di n. 18 rate del contratto stipulato con la Banca.

Ed invero, alle parti è riconosciuta la facoltà di convenire, attraverso clausola espressa, che in caso di inadempimento – ovvero nell’ipotesi di mancato pagamento di 18 rate previste contrattualmente, anche non consecutive – al trasferimento del bene dato a garanzia consegua l’estinzione dell’intero debito.

L’inserimento della predetta clausola dovrà, tuttavia, essere oggetto di accordo esplicito tra le parti ed, in particolare, il consumatore dovrà essere assistito e debitamente informato da un consulente finanziario o dallo stesso Istituto di Credito – a titolo gratuito – al fine di garantire al cliente la piena cognizione degli effetti che da una clausola di tal genere potrebbero derivare.

Il decreto di recepimento della sopra richiamata direttiva europea, stabilisce, infatti, precisi obblighi informativi in favore del consumatore.

Ed invero, sull’Istituto di Credito grava l’onere di fornire ai clienti informazioni dettagliate mediante la consegna del “Prospetto informativo europeo standardizzato”(PIES).

L’ambito di applicazione delle norme in esame è limitato ai soli (i) contratti di mutuo aventi ad oggetto la concessione di credito garantito da ipoteca su immobile residenziale, nonché ai (ii) contratti di mutuo finalizzati all’acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato.

Fra le novità introdotte con il “decreto mutui”, al fine di ausiliare i consumatori in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo, rileva, inoltre, la regola del debito residuo, sulla scorta della quale in tutti quei casi in cui il valore del bene dato a garanzia o dei proventi derivanti dalla vendita dello stesso risulti superiore all’importo del debito residuo, sulla Banca graverà l’onere di versare al consumatore la somma eccedente. Diversamente, qualora il prezzo di stima o di vendita dell’immobile pignorato o restituito fosse inferiore alla quota di mutuo non ancora saldato, vi sarà comunque l’estinzione del debito derivante dal contratto.

A tal riguardo, si osserva inoltre che, per l’applicazione della predetta regola, sarà necessario affidare ad un perito l’incarico di stimare il valore del bene.

Il consulente dovrà essere scelto su comune accordo delle parti o, in difetto di intesa tra le stesse, sarà “nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente”, al fine di garantire l’imparzialità dell’esperto.

La disciplina prevista dal provvedimento commentato (d.lgs. 72/2016) non ha efficacia retroattiva e potrà applicarsi esclusivamente ai contratti sottoscritti a decorrere dal 1 luglio 2016, sicchè i contratti di mutuo già in essere continueranno ad essere assoggettati alle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del d.lsg. 72/2016.

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