Determinazione dell’Assegno Divorzile: Le Sezioni Unite individuano un nuovo criterio di attribuzione.

Determinazione dell’assegno minorile

Il riconoscimento dell’assegno di divorzio richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilitá di procurarseli per ragioni oggettive, da accertarsi mediante una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’etá dell’avente diritto.

É quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 23138/2018, pubblicata in data 11 luglio 2018. La sentenza in esame interviene in materia di assegno divorzile per dirimere il contrasto giurisprudenziale, circa i parametri applicabili per la determinazione dello stesso, venutosi a creare a seguito della sentenza n. 11504 del 2017 adottata dalla medesima Corte.

La pronuncia del 2017, infatti, ha mutato radicalmente il precedente orientamento giurisprudenziale in materia di assegno di divorzio, stabilendo quale parametro esclusivo per la determinazione dell’assegno ex art. 5, comma 6, Legge n. 898 del 1970 non piú il tenore di vita del coniuge durante il matrimonio (precedentemente stabilito dalla sentenza S.U. n. 11490/1990), bensí la non autosufficienza economica del coniuge piú debole. Dunque, l’indipendenza o autosufficienza economici del coniuge richiedente, da desumersi sulla base di elementi concreti quali il possesso di cespiti patrimoniali o di redditi di qualunque specie, diventava criterio cardine in sede di statuizione sull’assegno divorzile.

Anteriormente la decisione del 2017, invece, l’orientamento giurisprudenziale consolidato attribuiva centralitá al criterio dell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante al mantenimento di un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, indipendentemente dalla sussistenza di un eventuale stato di bisogno. Nel procedere alla determinazione dell’assegno ex art. 5, comma 6, Legge n. 898 del 1970, il giudice del divorzio era, pertanto, tenuto a valutare esclusivamente la sussistenza di un apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche precedentemente godute dal coniuge al quale era necessario porre rimedio.

Preso atto della sussistenza di tali indirizzi giurisprudenziali contrastanti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono quindi intervenute per fare chiarezza in materia di determinazione dell’assegno divorzile. L’approccio adottato dalla Suprema Corte con la pronuncia in esame non sposa nessuno dei due orientamenti presistenti ma ne inaugura uno nuovo, basato sui principi di pari dignitá e di solidarietà tra i coniugi che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.

Partendo da un’interpretazione costituzionalmente orientata del dato normativo, infatti, le Sezioni Unite giungono ad affermare ‘la natura composita’ del parametro sulla base del quale deve essere fondato l’accertamento del diritto all’assegno divorzile. Ció vuol dire che, in sede di statuizione sull’assegno di divorzio, il giudice dovrá procedere ad una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali di ambo i coniugi che dia rilievo, in particolar modo, alla durata del vincolo matrimoniale, al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, all’etá dello stesso e alle sue future potenzialità reddituali.

Solo tale criterio ‘composito’ – ha sottolineato la Corte – ha l’elasticitá necessaria per adeguarsi anche a quelle fattispecie concrete, molto frequenti, in cui la sensibile disparitá di condizioni economico-patrimoniali tra gli ex coniugi non risulta dettata dalla radicale mancanza di autosufficienza economica di una delle parti, ma piuttosto da un “dislivello reddituale conseguente alle decisioni prese di comune accorda dai coniugi in costanza di matrimonio”.

Cosí facendo, le Sezioni Unite hanno fornito tutela anche a quelle situazioni giuridiche in cui uno dei coniugi, nell’ambito di un rapporto matrimoniale di lunga durata, abbia rinunciato alle proprie aspettative professionali per dedicarsi esclusivamente agli impegni familiari e si trovi, a seguito dello scioglimento del vincolo matrimoniale, a dover radicalmente modificare la propria conduzione di vita.

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