La separazione giudiziale

“La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.

È dalla formulazione letterale dell’art. 151 c.c. che si muove per evidenziare gli aspetti più rilevanti della separazione giudiziale, istituto giuridico contemplato nel nostro ordinamento per le ipotesi in cui i coniugi, che intendano separarsi legalmente, non raggiungano un accordo.

La norma individua, invero, quali presupposti per avanzare domanda di separazione giudiziale, fatti obiettivi che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza o pregiudichino gravemente l’educazione dei figli.

Il concetto di intollerabilità della vita coniugale, in particolare, è stato ampliato dalla giurisprudenza di legittimità, potendo dipendere anche dalla mera “condizione di disaffezione o di distacco spirituale di uno solo dei coniugi” (Corte di Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 8713 del 29 aprile 2015).

Il giudizio di separazione, volto ad accertare la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 151 c.c., può essere promosso anche da uno solo dei coniugi, mediante il deposito del ricorso presso il Tribunale del luogo di ultima residenza delle parti.

All’udienza presidenziale (fissata a seguito della presentazione del ricorso) le parti, ancorché assistite da un avvocato, sono obbligate a presenziare personalmente per l’espletamento del tentativo di conciliazione.

Il procedimento di separazione giudiziale, invero, consta di due fasi: (i) la fase presidenziale che si conclude, qualora non venga raggiunto un accordo tra le parti, con l’emissione dei provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse della prole e dei coniugi e (ii) la fase contenziosa che, ispirandosi ad un ordinario giudizio di cognizione, si conclude con sentenza impugnabile con l’ordinario mezzo dell’appello.

Come espressamente previsto dall’art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere chiesta anche al fine di accertare la violazione, da parte del coniuge, di uno dei doveri coniugali (obbligo di fedeltà reciproca, collaborazione, coabitazione, assistenza morale e materiale, contribuzione) e di ottenere, per l’effetto, la declaratoria di addebito.

Sul punto è oramai consolidato in giurisprudenza il principio per cui la pronuncia di separazione con addebito presuppone la sussistenza di un nesso causale tra la condotta tenuta dal coniuge e l’intollerabilità della convivenza.

Ed invero, “ai fini dell’addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza” (cfr. ex multis Corte di Cassazione, sentenza n. 17317 del 24 agosto 2016).

Le conseguenze di una siffatta pronuncia hanno carattere prevalentemente patrimoniale, incidendo sul riconoscimento del diritto all’assegno di mantenimento.

Ed invero, il coniuge cui sia stata addebitata la separazione, pur trovandosi in una situazione tale da non poter mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio, non avrà diritto all’assegno di mantenimento.

Analoga considerazione non potrà, invece, essere svolta con riferimento all’assegno alimentare che rimane obbligatorio, a prescindere dall’addebito della separazione, nelle ipotesi in cui sussistano i presupposti previsti dalla legge (stato di bisogno dovuto non solo all’insufficienza di mezzi economici, ma anche all’impossibilità di esercitare una professione).

Dopo aver rilevato gli aspetti più rilevanti della disciplina contenuta nell’art. 151 c.c., si rende necessario soffermarsi brevemente sull’impatto che la Legge n. 55 del 6 maggio 2015 (cd. divorzio breve) ha avuto sull’istituto giuridico esaminato.

Come noto, la riforma ha notevolmente ridotto la durata del periodo di separazione dei coniugi che consente la proposizione della domanda di divorzio.

In particolare, la durata inizialmente fissata dal legislatore in tre anni dalla comparizione personale dei coniugi all’udienza presidenziale, è stata ridotta a sei mesi nel caso di separazione consensuale e ad un anno (decorrente dalla data di notifica del ricorso) nell’ipotesi di separazione giudiziale.

La differenza tra i due istituti rileva, dunque, anche ai fini dell’applicabilità della legge sul divorzio breve.

Articoli correlati

RICONOSCIMENTI

YouTube video

Premiazione come
Eccellenza in Diritto del Lavoro

YouTube video

Premiazione come Eccellenza in Diritto Bancario

YouTube video

Premiazione come Eccellenza in Diritto Bancario

PREMI
E RICONOSCIMENTI

CASI
DI SUCCESSO

I nostri casi di successo testimoniano il nostro impegno nel diritto del lavoro. Abbiamo assistito lavoratori e aziende in situazioni complesse, come licenziamenti ingiustificati e dispute contrattuali.

Le esperienze dei nostri clienti sottolineano la nostra dedizione a proteggere i loro diritti e a ottenere risultati concreti, dimostrando che insieme possiamo affrontare qualsiasi sfida.

APPROFONDIMENTI
SUL DIRITTO DEL LAVORO

Rimani aggiornato sulle ultime novità e tematiche rilevanti nel diritto del lavoro. Analizziamo questioni cruciali e offriamo guide pratiche per orientarsi in un panorama legale in continua evoluzione, a tutela di lavoratori e aziende.

Dicono di noi

LE VOCI
DEI NOSTRI CLIENTI

Le esperienze dei nostri clienti nel diritto del lavoro parlano di fiducia, professionalità e risultati concreti. Ogni testimonianza riflette il nostro impegno a tutelare i diritti e a fornire soluzioni efficaci per ogni esigenza legale.

Prenota una consulenza con un nostro esperto

Oppure compila il form, verrai ricontattato dalla nostra Office Manager per avere tutte le informazioni relativa al nostro servizio di consulenza.

Consulenza gratuita in caso di conferimento dell’incarico.