Le dimissioni per giusta causa rivestono una particolare importanza nel diritto del lavoro. Configurano un’ipotesi particolare di dimissioni del lavoratore subordinato. Difatti esse identificano tutte quelle situazioni nelle quali un dipendente ha il diritto di recedere dal contratto di lavoro in tronco, ovvero può interrompere il proprio rapporto lavorativo senza rispettare l’obbligo di preavviso previsto dalla legge. La motivazione sottesa all’esercizio di tale facoltà ha a che fare con la condotta tenuta dal datore di lavoro, condotta talmente grave da rendere impossibile, anche temporaneamente, la normale prosecuzione del rapporto lavorativo.
2. Cosa si intende per giusta causa nel diritto del lavoro
Come già anticipato sopra, la giusta causa consiste in un comportamento talmente grave da far venir meno il legame di fiducia tra lavoratore e datore di lavoro. Quando si verificano determinate circostanze tali da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto lavorativo, una delle due parti può decidere di recedere dal contratto di lavoro con effetto immediato, senza osservare il periodo di preavviso.
3. Normativa e procedura per dimissioni per giusta causa
Le dimissioni per giusta causa sono disciplinate dall’articolo 2119 del Codice civile, rubricato “Recesso per giusta causa”. Secondo tale normativa, ciascuno dei contraenti all’interno del
apporto di lavoro può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, nel caso in cui si sia verificata una causa che non consenta più la prosecuzione del rapporto stesso.
La materia è, altresì, regolata dall’art. 2118 (“Recesso del contratto a tempo indeterminato”), nonché dal d. lgs. n. 151 del 2015. E proprio l’art. 26 del decreto summenzionato ha introdotto una nuova procedura telematica al fine di consentire un’ulteriore modalità di formalizzazione delle dimissioni per giusta causa.
Ed invero, si potrà ricorrere all’utilizzo di appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e seguire le modalità operative ivi specificate, al fine di comunicare correttamente le proprie dimissioni.
In particolare, la procedura può essere attivata sia da un lavoratore che opera in autonomia, sia da un lavoratore assistito da patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali o commissioni di certificazione.
Se il lavoratore preferisce agire autonomamente dovrà espletare alcune attività:
– richiedere il codice personale INPS (PIN INPS dispositivo), accedendo al sito dell’INPS.
– registrarsi al Ministero del Lavoro, accedendo al sito, per ottenere username e password;
– accedere al sito del Ministero del Lavoro e compilare l’apposito modulo per le dimissioni;
– inviare il modulo al proprio datore di lavoro tramite PEC e alla DTL territorialmente competente tramite posta elettronica ordinaria.
La compilazione del modello telematico, validato dal datore di lavoro, dovrà essere successivamente trasmessa all’INPS e corredata da tutta la documentazione che attesta i motivi delle dimissioni, al fine di ottenere il beneficio NASPI.
È bene precisare che tale procedura si applica a tutte le dimissioni rassegnate a partire dal 12 marzo 2016.
4. Motivazioni valide per dimissioni giusta causa
Le cause che possono indurre il dipendente a rassegnare le proprie dimissioni si sostanziano in un impedimento grave commesso dal datore di lavoro verso gli obblighi contrattuali.
Ad esempio: corrispondere la retribuzione, versare i contributi previdenziali e assistenziali, pagare l’Inail, rispettare la normativa sulla salute e sicurezza del lavoro.
Pertanto, di seguito indicheremo alcune delle motivazioni sottese al recesso:
– Il mancato pagamento dello stipendio.
– Il mancato versamento dei contributi.
– Molestie sessuali.
– Insulti o comportamenti illeciti del datore di lavoro.
– Demansionamento.
– Peggioramento delle condizioni o delle mansioni lavorative.
– Spostamento del lavoratore da una sede all’altra senza che vi siano “comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive” come richiesto dall’articolo 2103 del Codice civile.
– Mobbing.
5. Preavviso e tempistiche
Come già più volte sottolineato, le dimissioni per giusta consentono al dipendente di interrompere il rapporto di lavoro con effetto immediato, senza dover rispettare il periodo di preavviso.
Da ciò ne consegue che, il lavoratore che si dimette per giusta causa è esonerato dal fornire al proprio datore di lavoro il congruo preavviso previsto dal contratto di settore. Ciò significa la possibilità di lasciare il posto di lavoro in tronco, con effetto immediato.
6. Conseguenze delle dimissioni per giusta causa
Il lavoratore che rassegna le dimissioni per giusta causa diviene titolare di una serie di diritti:
– l’indennità sostitutiva del preavviso, nel caso in cui si tratti di un rapporto a tempo
indeterminato;
– la NASPI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) nel caso in cui sussistano i
presupposti;
– eventuale risarcimento per il danno patrimoniale subito, nel caso di contratto a tempo
determinato o a tempo indeterminato con una clausola di stabilità;
– eventuale risarcimento per il danno non patrimoniale nel caso in cui la giusta causa di
dimissioni abbia determinato anche un’obiettiva lesione dell’integrità psicofisica del
lavoratore.
Di contro, il datore di lavoro, oltre a dover corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, è anche tenuto a versare il contributo addizionale di recesso all’INPS in tutti i casi previsti dalla legge.
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