Guida al Risarcimento del Danno per Infortunio sul Lavoro: Diritti e Procedure

Cosa si Intende per Risarcimento del Danno per Infortunio sul Lavoro

Si definisce infortunio sul lavoro qualsiasi infortunio che si verifica per causa violenta, in occasione di lavoro, e che causa nell’infortunato un’inabilità temporanea o permanente al lavoro o, in alcuni casi più gravi, la morte.

Un infortunio è configurabile come infortunio sul lavoro quando sussistono contemporaneamente i seguenti 3 elementi:

  • l’occasione di lavoro, da intendersi come il nesso causale tra l’attività lavorativa e l’infortunio,
  • la causa violenta, definita dall’Inail, come ogni “fattore che opera dall’esterno nell’ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo, e presenta le seguenti caratteristiche: efficienza, rapidità ed esteriorità”; difatti, qualora l’evento si protragga nel tempo, potrebbe invece derivarne una malattia professionale.
  • la lesione all’integrità psico-fisica del lavoratore.

A seguito di un infortunio sul lavoro al lavoratore spetta il risarcimento del danno.

Tipologie di Danni Risarcibili

A seguito di un infortunio sul lavoro che determini un’assenza del lavoratore di almeno tre giorni, l’infortunato in primo luogo potrà confidare nell’intervento dell’INAIL, sul quale grava l’onere di pagare la c.d. “invalidità temporanea giornaliera” sostitutiva della retribuzione.

L’INAIL, in caso di postumi valutati oltre il 5%, risarcisce il c.d. “danno biologico permanente”, definito dall’art. 13 co. 1 D.Lgs. n. 38/2000 come la «lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona».

Nel caso in cui l’infortunio dipenda dal mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, della normativa in materia di sicurezza sul lavoro o dalla condotta colposa o negligente di un terzo (si pensi ad un automobilista che provoca un incidente che coinvolge il lavoratore durante l’orario di lavoro o, nel caso del cd. “infortunio in itinere” nel tragitto verso il luogo di lavoro) il lavoratore avrà diritto all’integrale risarcimento del danno civilistico e, dunque, al risarcimento dei seguenti danni non coperti dall’INAIL (cd. “danno differenziale):

  • danno biologico temporaneo,
  • danno biologico permanente con postumi inferiori al 6%,
  • danno morale,
  • danno dinamico-relazione,
  • danno da perdita o menomazione del rapporto parentale,
  • danno patrimoniale, sia per spese sostenute che per mancato guadagno.

D’altronde, «la diversità strutturale e funzionale tra l’erogazione INAIL ex art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall’istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato» (In tal senso cfr. Cassazione Civile, 07.02.2023, n. 3694).

Chi Ha Diritto al Risarcimento?

Al risarcimento del danno da infortunio sul lavoro hanno diritto i lavoratori dipendenti (con conseguente esclusione dei lavoratori autonomi) che abbiano subito un infortunio sul lavoro, così come sopra delineato.

Come chiarito dall’INAIL, restano inoltre esclusi dalla definizione di infortunio sul lavoro “gli infortuni conseguenti ad un comportamento estraneo al lavoro, quelli simulati dal lavoratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso”.

Ne consegue che non potranno chiedere il risarcimento del danno coloro che abbiano subito un infortunio al di fuori della sfera lavorativa e nel caso del cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore.

Per rischio elettivo che esclude il risarcimento del danno per infortunio sul lavoro si intende un comportamento del lavoratore abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l’attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell’evento dannoso (In tal senso, Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 12 ottobre 2022, n. 29777;  Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 18 novembre 2021, n. 35364).

Procedura per Richiedere il Risarcimento

In seguito ad un infortunio sul lavoro, il lavoratore deve rivolgersi ad un medico optando:

  • per il medico dell’azienda, qualora presente nel luogo di lavoro,
  • per un medico del Pronto soccorso, soprattutto nei casi più gravi in cui si necessiti di cure immediate o specialistiche,
  • per il proprio medico curante,

acquisendo il primo certificato medico -il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso- e gli eventuali ulteriori certificati medici.

Il lavoratore deve, inoltre, comunicare immediatamente al datore di lavoro l’infortunio sul lavoro subito.

Il datore di lavoro dovrà, a sua volta, trasmettere all’INAIL, entro due giorni dalla ricezione del certificato medico, la denuncia di infortunio; il certificato viene comunque trasmesso per via telematica all’Inail direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che ha rilasciato il certificato al lavoratore infortunato.

L’Inail, a seguito della ricezione in via telematica della documentazione utile per la valutazione del caso di infortunio sul lavoro, procede all’istruttoria e alle successive attività finalizzate alla liquidazione del danno.

Il lavoratore, inoltre, scaduti i giorni di prognosi riconosciuti dal medico curante, deve presentarsi presso gli ambulatori dell’Inail per il riconoscimento dell’evento lesivo, o può provvedere, tramite il medico di base, a trasmettere all’Inail il certificato medico continuativo e/o definitivo.

Il Ruolo dell’INAIL nel Risarcimento

L’INAIL copre innanzitutto le spese degli interventi medici e delle prestazioni finalizzate alla cura e alla riabilitazione del lavoratore che ha subito l’infortunio.

L’indennizzo INAIL, in caso di danni biologici permanenti, viene erogato al lavoratore che riporti una menomazione permanente superiore al 6%.

In particolare, nel caso di invalidità permanenti comprese tra i 6 e i 15 punti, al lavoratore viene riconosciuto un “indennizzo in capitale” erogato in un’unica soluzione; nel caso di invalidità compresa tra il 16 e il 100%, al lavoratore è riconosciuto un indennizzo in forma di rendita mensile.

Nel caso in cui il lavoratore perda la vita durante l’infortunio, l’INAIL eroga un indennizzo a favore dei superstiti.

L’INAIL copre, pertanto, solo l’invalidità permanente dell’integrità psicofisica (e solo per le menomazioni superiori ai 5 punti) mentre sono esclusi gli ulteriori danni.

Cosa Fare se il Risarcimento Viene Negato

L’INAIL potrebbe legittimamente rifiutarsi di erogare il risarcimento in favore del lavoratore qualora difettino i requisiti soggettivi previsti dalla legge per l’assicurazione Inail (ad esempio qualora il lavoratore è autonomo) o nel caso in cui non siano sussistenti i requisiti oggettivi per indennizzare l’infortunio (come nel caso in cui dall’infortunio sia conseguita una menomazione permanente inferiore al 6% o un’inabilità al lavoro di durata inferiore a quattro giorni; o, ancora, per l’assenza di uno degli altri 2 elementi necessari a configurare un infortunio sul lavoro –causa violenta e occasione di lavoro.

Il mancato riconoscimento dell’infortunio sul lavoro da parte dell’Inail determina la trasformazione dell’evento lesivo in malattia comune di competenza dell’Inps.

Qualora si ritenga che il rifiuto di riconoscere l’indennizzo da parte dell’INAIL sia invece illegittimo (ad esempio perché negato in base alla asserita assenza di responsabilità del datore di lavoro o, ancora, deducendo erroneamente il cd. rischio elettivo) il lavoratore infortunato (o gli aventi diritto nel caso in cui dall’infortunio sia derivata la morte del lavoratore) può proporre opposizione in via amministrativa, che è condizione di procedibilità della successiva domanda giudiziale da azionarsi dinanzi al Tribunale del Lavoro entro e non oltre il termine di anni tre dall’infortunio subito.

Consigli Pratici per Affrontare un Infortunio sul Lavoro

Non appena verificatosi l’infortunio sul lavoro, il lavoratore deve immediatamente rivolgersi ad un medico e dare tempestivamente comunicazione dell’infortunio al datore di lavoro, monitorando che provveda alla comunicazione all’INAIL, al fine di farvi luogo personalmente in caso di inerzia del datore.

Peraltro, è consigliabile rivolgersi ad un legale così da valutare quali diritti poter esercitare ed i soggetti tenuti al risarcimento.

Con l’assistenza legale l’infortunato potrà monitorare l’indennizzo INAIL ed eventualmente impugnare la decisione dell’INAIL nonché agire eventualmente per il risarcimento dell’ulteriore danno (cd. danno differenziale).

Domande Frequenti

Quali sono i tempi per ricevere il risarcimento dopo un infortunio sul lavoro?

Le tempistiche dipendono in primo luogo dalla prognosi e, successivamente, anche dalle tempistiche dell’INAIL e delle eventuali ulteriori azioni intraprese per ottenere il risarcimento del danno civilistico.

Diversamente, il danno biologico temporaneo viene riconosciuto tempestivamente.

Come si calcola il danno per infortunio sul lavoro?

Le prestazioni erogate da parte dell’INAIL sono calcolate sulla base della tabella INAIL per il danno biologico come modificata dal D.M. 45/2019, che sostituisce la precedente risalente al 2000 (D.M. 12 luglio 2000).

In caso di rendita mensile vitalizia, la somma versata è composta da due quote: una finalizzata a risarcire il danno biologico, l’altra la ridotta capacità produttiva del lavoratore. La quantificazione delle quote avviene sulla base della Tabelle indennizzo danno biologico in capitale, quanto alla prima quota, ed alla Tabella dei coefficienti, quanto alla seconda. Tale prestazione economica non è soggetta a tassazione Irpef.

Qualora il lavoratore infortunato abbia diritto anche all’ulteriore risarcimento del danno civilistico, si renderà necessario quantificare il cd. danno differenziale, che si ottiene dalla differenza tra quanto versato dall’Inail a titolo di indennizzo per infortunio sul lavoro e quanto dovuto dal datore di lavoro, da calcolarsi con le tabelle previste per le singole voci di danno.

È possibile richiedere un risarcimento anche se l’infortunio è avvenuto per mia negligenza?

Si. Il lavoratore infortunato ha diritto al risarcimento dei danni da parte dell’INAIL anche nel caso in cui abbia causato l’infortunio con un proprio comportamento colposo, (imperizia, negligenza o imprudenza) purché la causa dell’evento sia comunque riconducibile all’ambito delle finalità lavorative.

Si ricorda che il risarcimento del danno è escluso nel caso di “rischio elettivo”.

Che differenza c’è tra risarcimento INAIL e risarcimento civile?

Il risarcimento INAIL copre l’“invalidità temporanea giornaliera” sostitutiva della retribuzione nonché il danno biologico permanente dal 6% al 100%.

Il risarcimento civile copre:

– il danno biologico (anche temporaneo) inferiore al 6%,

– il danno patrimoniale: comprensivo delle spese “vive” e del mancato guadagno derivato dall’infortunio sul lavoro;

– il danno morale,

– il danno esistenziale.

Cosa succede se il datore di lavoro non segnala l’infortunio?

Nel caso di mancata segnalazione dell’infortunio da parte del datore di lavoro, quest’ultimo è sanzionato in via amministrativa.

Il lavoratore rischia ovviamente di perdere l’“invalidità temporanea giornaliera”.

Comunque, in caso di inerzia da parte del datore di lavoro, il lavoratore può procedere autonomamente a denunciare l’infortunio sul lavoro presso la sede Inail competente fornendo il certificato rilasciato dal medico.

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