Infortuni in itinere: cosa sono e quando scatta la copertura INAIL

Cos’è un infortunio in itinere: definizione e significato legale

Per infortunio “in itinere”, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 38 del 2000, va inteso qualsiasi infortunio che può colpire il lavoratore:

  • durante il percorso abituale e necessario che compie per recarsi al lavoro o per tornare a casa, senza deviazioni ingiustificate;
  • durante il tragitto che collega due luoghi di lavoro nel caso di più impieghi;
  • durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale (la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con Sentenza del 21 dicembre 2024 n. 33783 afferma che “Deve, pertanto, concludersi che ogni infortunio occorso durante lo spostamento casa/lavoro – sia lo spostamento che sia funzionale all’inizio e alla cessazione del turno lavorativo (che può dirsi necessitato) sia quello compiuto dal lavoratore per libera scelta, durante pause e riposi – deve ritenersi compreso nella copertura Inail di cui all’art. 2, terzo comma del D.P.R. n. 1124/65, a prescindere da ogni considerazione circa la strumentalità del percorso compiuto rispetto all’attività lavorativa”). Dunque, si riconosce la sussistenza dell’infortunio sul lavoro anche nel caso di infortunio nel tragitto casa-lavoro avvenuto durante la cd. sosta libera, anche se il rientro a casa del lavoratore non era necessitato;
  • durante la trasferta, tranne nel caso in cui l’infortunio sia avvenuto con modalità e in circostanze che non implicano alcun collegamento con l’attività svolta in trasferta;
  • durante il percorso necessario per recarsi ad una riunione di lavoro presso la sede aziendale o altro luogo di lavoro.

La normativa italiana riconosce dunque l’infortunio in itinere come parte integrante degli infortuni sul lavoro (ovvero gli incidenti che avvengono per causa violenta in occasione di lavoro dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni), garantendo la copertura assicurativa INAIL, dal momento che il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro può essere considerato parte integrante dell’attività lavorativa, quando lo spostamento è funzionale rispetto alla prestazione lavorativa.

Secondo una recente ordinanza della Cassazione (n. 28429/2024), il tragitto per raggiungere il luogo di lavoro è indennizzabile se collegato all’attività lavorativa in senso stretto.

L’infortunio in tali casi si considera avvenuto “in occasione di lavoro”, in quanto il lavoro assume il ruolo di fattore che ha occasionato il rischio stesso, con il solo limite del c.d. “rischio elettivo”, da intendersi per tale quello che sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento”.

Secondo la Cassazione n. 5814/22 (in senso conforme cfr. Cass. n. 18659/20 e la recente sentenza del 17.07.2024 del Tribunale di Milano), la tutela assicurativa che copre i sinistri verificatisi nel normale percorso abitazione-luogo di lavoro è operativa anche in caso di fruizione da parte del lavoratore di un permesso per motivi personali che, quale fattispecie di sospensione dell’attività lavorativa ontologicamente non differente dalle pause o dai riposi, da cui si differenzia soltanto per il carattere occasionale ed eventuale, a fronte del connotato di periodicità e prevedibilità tipico degli altri, non recide il rapporto finalistico con l’attività lavorativa, né concretizza una ipotesi di rischio cd. elettivo.

Quando si applica la copertura INAIL ( Requisiti per la copertura assicurativa: necessità, normalità del tragitto, mezzi di trasporto ammessi.

La copertura INAIL per gli infortuni in itinere si applica quando il tragitto percorso dal lavoratore

rispetta determinati requisiti:

  • necessità del percorso: il tragitto deve essere indispensabile per raggiungere il luogo di lavoro,
  • normalità del tragitto: il percorso deve essere quello che il lavoratore sceglie per raggiungere la sede di lavoro o la propria abitazione nel minor tempo possibile e/o con il percorso più breve, salvo eccezioni dovute a cause di forza maggiore (traffico, lavori stradali, ecc.),
  • siano utilizzati i mezzi di trasporto ammessi: l’uso del mezzo privato (auto di proprietà del dipendente ma anche bicicletta e bike sharing) è consentito solo se necessario, ad esempio quando i mezzi pubblici non sono disponibili o non permettono di arrivare in tempi da considerarsi ragionevoli.

L’infortunato deve comunque dare prova della necessità nell’utilizzo del mezzo privato, soprattutto quando il tragitto è breve e comodamente percorribile a piedi o quando ci sono adeguati mezzi pubblici.

Per il legislatore, invero, il mezzo di trasporto pubblico è lo strumento più idoneo per recarsi al lavoro in quanto comporta il minimo grado di esposizione ai rischi della strada.

Infortuni in itinere con mezzo proprio: cosa dice la legge

Come già anticipato, l’uso del veicolo privato (auto, moto, bicicletta) per il tragitto casa-lavoro è compatibile con la copertura INAIL solo in determinate condizioni:

  • se il datore di lavoro prescrive l’uso del mezzo per esigenze lavorative,
  • se il luogo di lavoro non è raggiungibile con i mezzi pubblici o se la distanza dalla fermata del mezzo pubblico è eccessivamente lunga,
  • se i mezzi pubblici comportano attese eccessivamente lunghe o un ritardo rispetto al turno di lavoro.

Con l’ordinanza n. 28429 del 05.11.2024, la Cassazione ha affermato che va considerato in itinere l’infortunio occorso al dipendente che, durante l’orario lavorativo, fa spostamenti per conto dell’azienda, seppur con mezzi propri.

In buona sostanza, l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula:

a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;

b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;

c) la necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza fra tali luoghi sia ragionevole.

 

Casi esclusi dalla copertura: quando l’INAIL può negare l’indennizzo

La copertura INAIL non si applica in alcuni casi specifici:

  • deviazioni ingiustificate dal percorso abituale,
  • interruzioni o tragitti per motivi personali indipendenti dall’attività lavorativa, salvo eccezioni come l’accompagnamento dei figli a scuola, e comunque non necessarie. Ad esempio, se il lavoratore devia dal percorso normale per motivi personali non necessari, come fare una commissione non urgente, la copertura non si applica. Rappresentano invece una eccezione i casi in cui le deviazioni o modifiche dipendano da un ordine del datore di lavoro, da forza maggiore (ad esempio: caduta di un albero) e dall’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (ad es. nel caso di soccorso di un ferito),
  • uso improprio del mezzo di trasporto, ad esempio se il lavoratore non ha la patente o l’infortunio è causato da violazioni del codice della strada o dall’abuso di sostanze alcoliche, psicofarmaci, stupefacenti.

Secondo la giurisprudenza, in tali ultimi casi è ravvisabile il rischio elettivo, ovvero una scelta arbitraria del lavoratore che interrompe il nesso tra lavoro e infortunio, escludendo la copertura assicurativa.

Al riguardo, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28377 depositata il 5 novembre 2024, confermava la decisione della Corte d’appello, che aveva escluso la copertura del sinistro per l’abuso di alcol da parte del lavoratore, dal momento che la condotta del ricorrente, ovvero la guida in stato di ebbrezza, costituiva un aggravamento volontario del rischio: tale scelta personale era così significativa da interrompere il nesso causale tra l’attività assicurata e l’incidente, escludendo così il diritto all’indennizzo.

 

Cosa fare in caso di infortunio in itinere: iter da seguire e diritti del lavoratore

In caso di infortunio in itinere, il lavoratore deve seguire una procedura specifica per ottenere l’indennizzo e l’assistenza legale o medico-legale.

In particolare, il lavoratore deve:

– comunicare immediatamente l’incidente al datore di lavoro,

– recarsi al pronto soccorso o dal medico e ottenere un certificato medico,

– consegnare al datore di lavoro il certificato di Pronto Soccorso o il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi. Il datore di lavoro dovrà poi presentare la denuncia all’INAIL entro i termini di legge,

– recarsi alla visita medica presso gli ambulatori INAIL per la valutazione dell’infortunio, se richiesto.

Il certificato medico che attesta la diagnosi e i giorni di prognosi (cd. inabilità temporanea al lavoro) deve essere inviato telematicamente all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria che lo ha rilasciato.

Il lavoratore ha diritto a un indennizzo proporzionato alla gravità dell’infortunio e alla durata dell’inabilità lavorativa.

 

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