Ricevere una lettera di licenziamento mentre si è malati è disorientante, e la prima domanda è quasi sempre la stessa: possono farlo? La risposta dipende dalla causa del recesso. La regola generale è che durante la malattia il lavoratore è protetto e il datore di lavoro non può recedere liberamente. Esistono, però, casi specifici in cui il licenziamento è legittimo anche in corso di malattia, e distinguerli è il primo passo per capire se si può agire.
Quello che segue spiega quando il licenziamento durante la malattia è illegittimo, quando invece il datore ha titolo per procedere e come si contesta un recesso illegittimo. Valutare se la propria situazione rientra in uno di questi casi richiede un esame della documentazione specifica con l’ausilio di un legale.
Quando il licenziamento durante la malattia è vietato
Finché non si supera il periodo di comporto previsto dal proprio contratto collettivo, il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore malato. È l’art. 2110 del codice civile a stabilirlo: durante quel periodo il rapporto di lavoro è sospeso, ma non può essere interrotto solo perché il dipendente è assente.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 11174/2023, ha confermato che questa regola prevale su quella generale sui licenziamenti. Questo vuol dire che, anche se le assenze prolungate creano problemi all’azienda, licenziare per giustificato motivo oggettivo prima della scadenza del comporto è illegittimo.
Chi viene licenziato in queste circostanze ha diritto a impugnare il provvedimento nei termini di legge.
Quando il licenziamento è legittimo anche in corso di malattia
La protezione offerta dall’art. 2110 c.c. non è assoluta. Ci sono tre situazioni in cui il datore può legittimamente procedere al licenziamento anche mentre il lavoratore è assente per malattia.
La prima è il superamento del periodo di comporto: quando l’assenza supera la durata massima prevista dal contratto collettivo, il recesso diventa legittimo ai sensi del secondo comma dell’art. 2110 c.c. È la causa più frequente di licenziamento in corso di malattia.
La seconda è il giustificato motivo oggettivo per ragioni economiche e organizzative: ristrutturazione aziendale, crisi d’impresa, cessazione dell’attività, soppressione del ruolo senza possibilità di ricollocamento. In questi casi la malattia del lavoratore non impedisce il recesso se la causa è genuinamente organizzativa e non collegata all’assenza.
La terza è la giusta causa, riservata a situazioni di gravità tale da non consentire nemmeno la prosecuzione provvisoria del rapporto. Due ipotesi riconosciute dalla giurisprudenza: la simulazione di malattia, ossia la certificazione di uno stato di infermità inesistente; e lo svolgimento, durante l’assenza, di attività incompatibili con la patologia dichiarata. La Cassazione, con l’ordinanza n. 13676/2016, ha stabilito che se il lavoratore compie durante la malattia attività che pregiudicano la guarigione, il datore ha fondamento per dubitare della correttezza dei rapporti futuri e il recesso per giusta causa è giustificato.
La distinzione tra attività compatibili e incompatibili con la malattia non è sempre nitida. Con l’ordinanza n. 23747 del 4 settembre 2024, la Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato a un lavoratore che, durante l’assenza per infortunio, svolgeva attività riconosciute come non idonee a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio. All’opposto, con l’ordinanza n. 1472 del 15 gennaio 2024, la Corte ha confermato la legittimità del recesso nel caso in cui i comportamenti del dipendente fossero idonei ad aggravare lo stato di infermità e mettere a rischio la ripresa dell’attività lavorativa.
Come impugnare il licenziamento illegittimo per malattia
Ricevuta la lettera di licenziamento, il lavoratore deve impugnare stragiudizialmente il provvedimento. Entro 60 giorni dalla ricezione della lettera, il lavoratore deve far pervenire al datore una comunicazione scritta con cui manifesta la volontà di opporsi al recesso. La forma è libera ma deve essere documentabile: raccomandata, PEC o qualsiasi mezzo che consenta di provare la ricezione.
La seconda fase è il deposito del ricorso o la richiesta di conciliazione. Entro i successivi 180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale, il lavoratore deve depositare il ricorso in tribunale oppure comunicare alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Se il tentativo di conciliazione viene rifiutato dall’azienda o non si raggiunge alcun accordo, il ricorso giudiziario deve essere depositato entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo, a pena di decadenza.
Licenziamento durante la malattia: i tre punti da tenere fermi
Il quadro è chiaro su tre aspetti. Durante il periodo di comporto il licenziamento è vietato, salvo cause organizzative genuine o comportamenti gravi del lavoratore. I termini per impugnare sono rigidi e decorrono dalla ricezione, non dalla fine della malattia. La verifica della legittimità del recesso richiede un esame della documentazione e del CCNL applicato.
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Domande frequenti
Si può licenziare un dipendente mentre è in malattia?
In linea generale no: durante il periodo di comporto l’art. 2110 c.c. vieta al datore di lavoro di recedere dal contratto. Il licenziamento durante la malattia è però legittimo in tre casi: superamento del periodo di comporto, giustificato motivo oggettivo per ragioni organizzative o economiche reali, giusta causa per comportamenti gravi come la simulazione di malattia o lo svolgimento di attività che ne pregiudicano la guarigione.
Ho ricevuto la lettera di licenziamento mentre ero malato: è valida?
Può esserlo o no, in base alla causa indicata. Se il datore ha intimato il licenziamento per superamento del comporto, per giustificato motivo oggettivo genuino o per giusta causa conclamata, il recesso può essere legittimo anche in corso di malattia. Se la motivazione non rientra in nessuna di queste ipotesi, o se il comporto non era effettivamente superato, il licenziamento è illegittimo e impugnabile entro 60 giorni dalla ricezione.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è possibile durante la malattia?
Sì, ma solo se la causa è realmente organizzativa o economica e non collegata all’assenza per malattia. La Cassazione, con l’ordinanza n. 9453/2023, ha precisato che prima del superamento del comporto il licenziamento per GMO fondato sull’assenza è illegittimo. Se invece la causa è genuinamente strutturale, come la soppressione del ruolo senza possibilità di ricollocamento, il recesso può essere legittimo anche durante la malattia.
Entro quanto tempo devo impugnare il licenziamento ricevuto in malattia?
Entro 60 giorni dalla ricezione della lettera, ai sensi dell’art. 6 della L. 604/1966. Il termine decorre dalla data di ricezione, non dalla fine della malattia. Entro i successivi 180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale deve essere depositato il ricorso in tribunale o avviato il tentativo di conciliazione o arbitrato. Questi termini sono perentori: la loro decadenza estingue il diritto.
Se il licenziamento è illegittimo, ho diritto alla reintegra o solo a un indennizzo?
Dipende dalla data di assunzione e dalle dimensioni dell’azienda. Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, si applica lo Statuto dei Lavoratori (art. 18 L. 300/1970): nei casi più gravi di illegittimità può scattare il diritto alla reintegra. Per chi è stato assunto dopo quella data con contratto a tutele crescenti ai sensi del D.Lgs. 23/2015 (Jobs Act), la tutela è principalmente indennitaria, con reintegra limitata a ipotesi specifiche come il licenziamento discriminatorio o nullo.
Il licenziamento durante la malattia mi dà diritto alla NASpI?
Il diritto alla NASpI non dipende dal fatto che il licenziamento sia avvenuto durante la malattia, ma dalla tipologia di recesso. Il licenziamento involontario, incluso quello per superamento del periodo di comporto, dà in linea di principio accesso alla NASpI, a condizione che siano soddisfatti i requisiti contributivi previsti dalla normativa vigente. Le dimissioni volontarie, invece, non danno accesso alla prestazione, salvo le dimissioni per giusta causa.
La malattia sospende i termini per impugnare il licenziamento?
In linea generale no. I termini per l’impugnazione del licenziamento, 60 giorni per la contestazione stragiudiziale e 180 giorni per il deposito del ricorso o per la richiesta di conciliazione, decorrono dalla ricezione della lettera ai sensi dell’art. 6 della L. 604/1966. Ricevere la comunicazione durante una malattia non proroga automaticamente quei termini. Se le condizioni di salute hanno reso oggettivamente impossibile agire nei termini, la valutazione di eventuali rimedi dipende dalle circostanze concrete del caso.

