
LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO PER PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO. DIVIETO DI DIFFERENTE APPREZZAMENTO NEL MERITO RICHIESTO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ
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Per licenziamento intendiamo l’istituto giuridico attraverso il quale il datore di lavoro, con un atto unilaterale, interrompe il rapporto lavorativo con il proprio dipendente.
La legge n. 604/1966 e lo Statuto dei Lavoratori (L. n 300/1970) ne regolano la disciplina.
Ed invero, da un’attenta analisi della normativa, il licenziamento viene distinto in due grandi macro categorie:
Rientra nel primo gruppo il licenziamento collettivo ed il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Rientra nel secondo gruppo, il licenziamento per giusta causa ed il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Analizziamo più nello specifico le varie forme di licenziamento.
Tale forma di licenziamento è utilizzata dal datore di lavoro in casi di riorganizzazione strutturale ed irreversibile dell’azienda, crisi economica, personale in esubero. Si sostanzia in un licenziamento di gruppo
È conseguenza di motivi economici, produttivi ed organizzativi che spingono il datore di lavoro a procedervi (chiusura di un reparto, riduzione del personale). Rientra nella categoria del licenziamento individuale
Deriva da un comportamento del lavoratore talmente grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto
è conseguenza di un comportamento poco diligente del lavoratore, caratterizzato da notevoli e ripetuti inadempimenti degli obblighi contrattuali. in tale circostanza, però, la motivazione sottesa al licenziamento non è grave al punto tale da far venir meno il vincolo di fiducia posto alla base del rapporto di lavoro. Difatti, il datore di lavoro dovrà rispettare il termine di preavviso previsto dal contratto collettivo di riferimento
La legge impone al datore di lavoro il rispetto di precisi requisiti ai fini della validità del licenziamento.
La forma scritta e l’obbligo di motivazione sono richiesti a pena di nullità del licenziamento.
Ed invero, qualora il licenziamento sia stato intimato in forma orale o determinato da motivi discriminatori, ovvero per fatti non sussistenti o per comportamenti non commessi, al lavoratore spetta la reintegra sul posto di lavoro oltre un risarcimento commisurato all’ultima retribuzione globale maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione.
In particolare, il lavoratore che considera illegittimo il licenziamento intimato nei suoi confronti dovrà rispettare termini ben precisi ai fini dell’impugnazione.
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