Nullità del contratto di interest rate swap per vizio di causa in concreto

Con la pronuncia in esame il Tribunale di Torino ha richiamato nuovamente l’attenzione sulla tematica dell’obbligo di informazione gravante sull’Intermediario Finanziario in favore del clienteall’atto della sottoscrizione di contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari.

Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici torinesi atteneva la sottoscrizione da parte del cliente di una Banca di un contratto di interest rate swap a copertura del rischio connesso al rialzo del tasso di interessi di un contratto di mutuo stipulato per l’acquisto della prima casa. In corso di rapporto, lamentava il cliente, la Banca convenuta avrebbe addebitato all’investitore costi impliciti, non adeguatamente indicati in contratto e mai oggetto di accordo tra le parti, tali da alterare ab origine l’equilibrio contrattuale tra le parti.

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Il Tribunale di Torino, nel determinare l’incidenza di detta alterazione sulla validità del contratto swap, ha osservato che per stimare la legittimità del contratto di Interest Rate Swap è fondamentale che venga decretato che tale contratto sia stato determinante per un cambiamento dal punto di vista giuridico dei contraenti con l’obiettivo di raggiungere la causa in concreto auspicato da entrambe le parti.

Partendo da detto assunto, il Tribunale ha quindi ritenuto non ravvisabile questa idoneità nel momento in cui la struttura del contratto di interest rete swap sia formato in modo che tra i contraenti non ci possa essere un vero e proprio vantaggio, in ragione dell’evidente squilibrio tra le alee rispettivamente assunte dalle parti, non espressamente reso noto al cliente in sede di trattative.

Per il Tribunale di Torino, dunque, ciò che rileva ai fini della valutazione della sussistenza della causa del contratto non è tanto lo squilibrio dell’alea assunta dalle parti – ben potendo quest’ultime, nell’esercizio dell’autonomia contrattuale loro riconosciuta, stipulare un contratto di swap in cui una di esse si assume un rischio maggiore rispetto all’altra – bensì la consapevolezza del contraente debole dell’esistenza di detto squilibrio, che deriva da un’adeguata informazione fornita dalla banca all’atto della sottoscrizione.

Il giudice inoltre ha chiarito che l’intermediario deve ottenere informazioni precise sui costi, senza tralasciare quelli di produzione oppure di gestione che vengono attributi come debito del cliente.

In mancanza di detta necessaria ed imprescindibile informazione – assente secondo il giudice adito nel giudizio in esame – il contratto non potrà che essere dichiarato nullo per difetto di causa in concreto.

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