Patto di stabilità: una clausola accessoria nel contratto di lavoro

Cosa s’intende per patto di stabilità. 

Si definisce “patto di stabilità” la clausola, eventuale ed accessoria, inserita all’interno del contratto di lavoro che mira a garantire una durata minima del rapporto tra datore e dipendente. 

Si sostanzia, pertanto, in un impegno a non recedere dal rapporto di lavoro per un determinato periodo di tempo, espressamente pattuito nella clausola. 

Tale accordo è spesso utilizzato per fidelizzare il personale e proteggere l’investimento dell’azienda in termini di formazione e sviluppo del lavoratore. L’assunzione di nuovo organico rappresenta, difatti, per le imprese un investimento sia in termini economici sia in termini di tempo e risorse umane dedicate alla formazione e all’inserimento del lavoratore; per tale ragione, nell’ambito dell’autonomia privata al datore di lavoro è consentito di tutelare il proprio investimento attraverso strumenti quali il patto di stabilità. 

Non si escludono tuttavia patti posti a favore del lavoratore, al fine di garantirgli la conservazione del posto di lavoro per un determinato arco temporale o, ancora, nell’interesse di entrambe le parti, che si vincolerebbero a non recedere in epoca precedente al termine previsto nella clausola di stabilità. 

 

Riferimenti normativi. 

All’interno del nostro ordinamento non esiste una normativa specifica che disciplini la clausola di stabilità né, tantomeno, la regolamentazione è affidata alla contrattazione collettiva. 

Le parti possono pertanto definirne i contenuti liberamente, nel rispetto sia delle norme civilistiche che dell’art. 36 della Costituzione. 

Caratteristiche principali. 

Il patto di stabilità, inserito all’interno del contratto di lavoro, presenta alcune caratteristiche: 

  • Durata minima: la clausola stabilisce un periodo minimo durante il quale il rapporto di lavoro non può essere interrotto salvo non sussista una giusta causa o si configuri una ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione. Il periodo durante il quale una o entrambe le parti del rapporto di lavoro è obbligata a non recedere è determinato dalle parti e solitamente non eccede i due anni. 
  • Vincolo per entrambe le parti: il patto di stabilità può vincolare sia il lavoratore che il datore di lavoro, impedendo loro di esercitare il recesso dal contratto nel periodo pattuito. 
  • Recesso anticipato: il lavoratore potrà recedere dal contratto nonostante il mancato decorso del termine indicato nella clausola, qualora dovesse verificarsi un evento talmente grave da non consentire la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto di lavoro; in tal caso sarà legittimato a rassegnare le dimissioni per giusta causa. 

Altra ipotesi di recesso legittimo riguarda il caso di impossibilità sopravvenuta nell’esecuzione della prestazione. 

  • Compenso aggiuntivo: in cambio dell’impegno a rimanere in azienda per un periodo minimo stabilito, il lavoratore, qualora l’obbligo non sia reciproco ma solo a suo carico, dovrà ricevere un corrispettivo. Il corrispettivo pattuito può consistere in una equa maggiorazione della retribuzione o in un beneficio non monetario, purché distinti dal minimo contrattuale garantito costituzionalmente; in buona sostanza, il riconoscimento in favore del lavoratore deve essere proporzionato al suo sacrificio e non simbolico. 
  • Protezione per il lavoratore: la clausola di stabilità può essere richiesta anche dal lavoratore stesso per avere la certezza e garanzia di non essere licenziato entro un certo periodo di tempo.  
  • Inserimento: il patto di stabilità può essere inserito sia all’interno della lettera di assunzione, sia contenuto in un accordo separato o essere pattuito oralmente; non è invero previsto alcun obbligo di forma scritta ma è opportuni che risulti da atto scritto. 
  • Previsione di una penale: in caso di recesso ingiustificato e anticipato del rapporto rispetto alla data pattuita, le parti possono prevedere un diritto al risarcimento del danno. Il risarcimento può essere in favore sia del datore di lavoro che del lavoratore stesso. 

Per l’ipotesi in cui il recesso venga effettuato dal lavoratore, di norma si prevede già nel patto l’importo che il datore di lavoro avrà diritto a ricevere a titolo di risarcimento del danno; diversamente, per i casi in cui sia il datore di lavoro a non rispettare la clausola di stabilità, do norma il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno calcolato in relazione alle retribuzioni che avrebbe percepito qualora il recesso non fosse avvenuto.  

Il versamento di una penale risarcitoria a carico del contraente inadempiente rappresenta una “liquidazione preventiva convenzionale del danno da inadempimento avente la funzione di predeterminare l’ammontare del risarcimento, in caso di dimissioni anticipate, che esonera il datore di lavoro dall’onere della prova del danno subìto”. In conformità ai principi di diritto comune, resta poi ferma, in ogni caso, la facoltà del giudice di ridurre, secondo una valutazione equitativa, l’importo della penale quantificato nel patto di stabilità, qualora sia ritenuto manifestamente eccessiva avuto riguardo all’interesse che il datore di lavoro aveva all’adempimento (art. 1384 c.c.). 

 

Validità e limiti: 

La validità e i limiti della clausola di stabilità sono regolati principalmente dalla giurisprudenza, poiché come già evidenziato in premessa non esiste una normativa specifica che disciplini questo istituto. 

Ai fini della validità del patto di stabilità occorre: 

  1. Accordo tra le parti: la clausola di stabilità è valida se concordata liberamente tra datore di lavoro e dipendente. 
  1. Rispetto delle norme costituzionali: il patto di stabilità deve rispettare l’articolo 36 della Costituzione, che garantisce al lavoratore una retribuzione proporzionata e sufficiente. 
  1. Giusta causa: la clausola non può impedire il recesso per giusta causa, come previsto dall’articolo 2119 del Codice civile. 

Quanto ai limiti, invece, si evidenziano: 

  1. Durata limitata: il patto di stabilità deve avere una durata ragionevole ed espressamente limitata, non potendo vincolare le parti per un tempo eccessivamente lungo. Solitamente, la durata non eccede i due anni. 
  1. Equilibrio contrattuale: la clausola di stabilità non deve essere vessatoria o sproporzionata a favore del datore di lavoro. Deve garantire comunque un equilibrio di interessi tra le parti. 
  1. Risarcimento: in caso di violazione della clausola, può essere previsto un risarcimento del danno a favore della parte lesa. 

Questi elementi assicurano un utilizzo equo e legittimo della clausola di stabilità, proteggendo sia i diritti del lavoratore che quelli del datore di lavoro. 

Casi giurisprudenziali 

Con la sentenza n. 14457/2017, la Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità di una clausola di durata minima e della penale associata, poiché non prevedeva alcun corrispettivo per il lavoratore. Secondo la Corte, la rinuncia alla libertà di recesso riconosciuta normalmente al lavoratore deve essere compensata da un corrispettivo adeguato. 

Merita un accenno anche la recente sentenza n. 2058/2025, con la quale la Corte ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa di una lavoratrice che aveva pubblicamente denigrato i superiori gerarchici sui social network. Questo caso evidenzia l’importanza del rispetto delle norme di comportamento anche in presenza del patto di stabilità. 

 

Hai bisogno di assistenza qualificata? Il nostro Avvocato del lavoro Roma ti aspetta per un’analisi dettagliata del tuo caso e per offrirti le migliori soluzioni. Inoltre, puoi prenotare una Consulenza Avvocato del lavoro direttamente online, con pochi clic e senza spostamenti.

Articoli correlati

PREMI
E RICONOSCIMENTI

Premiazione come Eccellenza in Diritto del Lavoro

Lo Studio Legale Lombardo, vince il premio come Boutique di Eccellenza in Diritto del Lavoro

Premiazione come Eccellenza in Diritto Bancario

Lo Studio Legale Lombardo, vince il premio come Boutique di Eccellenza in Diritto Bancario

CASI
DI SUCCESSO

I nostri casi di successo testimoniano il nostro impegno nel diritto del lavoro. Abbiamo assistito lavoratori e aziende in situazioni complesse, come licenziamenti ingiustificati e dispute contrattuali.

Le esperienze dei nostri clienti sottolineano la nostra dedizione a proteggere i loro diritti e a ottenere risultati concreti, dimostrando che insieme possiamo affrontare qualsiasi sfida.

APPROFONDIMENTI
SUL DIRITTO DEL LAVORO

Rimani aggiornato sulle ultime novità e tematiche rilevanti nel diritto del lavoro. Analizziamo questioni cruciali e offriamo guide pratiche per orientarsi in un panorama legale in continua evoluzione, a tutela di lavoratori e aziende.

Dicono di noi

LE VOCI
DEI NOSTRI CLIENTI

Le esperienze dei nostri clienti nel diritto del lavoro parlano di fiducia, professionalità e risultati concreti. Ogni testimonianza riflette il nostro impegno a tutelare i diritti e a fornire soluzioni efficaci per ogni esigenza legale.

Chiamaci per fissare un appuntamento con un nostro avvocato esperto.

Oppure compila il form, verrai ricontattato dalla nostra Office Manager per avere tutte le informazioni relativa al nostro servizio di consulenza.

Lo studio non offre consulenze gratuite. Tutti i servizi legali sono soggetti a preventivo personalizzato, concordato con il cliente in base alle esigenze specifiche del caso.