La nuova responsabilità medica dopo la riforma Bianco-Gelli

Con la legge n. 24 dell’8 marzo 2017 (Legge Gelli-Bianco) il legislatore ha introdotto una nuova responsabilità medica. Con questa nuova forma di responsabilità medica e sanitaria, il legislatore ha perseguito l’obiettivo di riequilibrare la disciplina giuridica paziente-sanitario, introducendo forme di tutela del medico che possano scongiurare la “medicina difensiva” e, al contempo, del paziente.

Cosa prevede la nuova responsabilità medica

La nuova responsabilità medica definita all’art. 10, prevede che le vittime abbiano azione diretta verso l’impresa assicuratrice che offre la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o al professionista sanitario. Per rendere effettivo tale diritto, è stato introdotto l’obbligo di copertura assicurativa per le strutture sanitarie, tenute a pubblicare sui siti internet i dati delle polizze assicurative.

Il legislatore ha inoltre introdotto nuovi elementi procedurali nell’ambito della nuova responsabilità medica. In particolare, a norma dell’art. 8, il danneggiato, “fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione” deve, a pena di improcedibilità, far precedere l’azione di risarcimento danni dalla consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi ex art. 696 bis c.p.c., cui devono partecipare tutte le parti, comprese le Assicurazioni sulle quali ricade l’obbligo di formulare una offerta di risarcimento oppure di comunicare i motivi del rifiuto.

In caso di rifiuto, la pronuncia favorevole al danneggiato viene trasmessa all’IVASS mentre, in caso di mancata partecipazione, il giudice, indipendentemente dall’esito del giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite nonché di una pena pecuniaria in favore della parte comparsa. In difetto di conciliazione, il danneggiato potrà chiedere l’acquisizione della perizia nel successivo giudizio di merito.

Vengono inoltre istituiti un Fondo di Garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, il Garante per il diritto alla salute, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente e un osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità. Le tutele sopra descritte sono però attenuate dalle novità che interessano la figura del medico e la sua responsabilità.

Cosa cambia con la nuova responsabilità medica

A seguito della riforma della nuova responsabilità medica, il danno subito può essere fatto valere tanto nei confronti della struttura sanitaria che abbia erogato la prestazione, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., quanto del sanitario che l’abbia eseguita, ai sensi dell’art. 2043 c.c..

Mentre viene ribadita la natura contrattuale della responsabilità della struttura, che risponde delle condotte dei sanitari, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura, la responsabilità del medico, salvo abbia agito nell’adempimento di una obbligazione contrattuale assunta con il paziente, viene ricondotta nell’alveo della responsabilità extracontrattuale, con conseguente applicazione del regime proprio di questo tipo di responsabilità sia in riferimento alla ripartizione dell’onere della prova sia alla prescrizione del diritto risarcitorio.

Non sarà, pertanto, più sufficiente che il danneggiato provi il contratto e la insorgenza o aggravamento della patologia e alleghi l’inadempimento, ricadendo su di lui il più gravoso onere di provare i fatti della domanda nonché la colpevolezza del medico ed il nesso causale. La natura extracontrattuale della nuova responsabilità medica implica, peraltro, l’applicazione della prescrizione quinquennale. Con l’introduzione della nuova responsabilità medica dopo la Legge Gelli-Bianco, è stata altresì riformata la disciplina della responsabilità penale dei sanitari con l’introduzione dell’art. 590 sexies del Codice penale: “È esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”.

La determinazione del risarcimento dopo la riforma Gelli – Bianco

Nella determinazione del risarcimento del danno per nuova responsabilità medica, il giudice dovrà tener conto della condotta del medico alla luce dei criteri stabiliti per la responsabilità penale, del rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida. La nuova disciplina introdotta dalla Legge Gelli-Bianco, confermandone la responsabilità civile ma riducendone quella penale, sarebbe più favorevole al medico. In questa prospettiva, l’imperizia sanitaria assumerebbe rilievo penale solo nel caso di utilizzo di linee guida inadeguate al caso concreto, mentre non sarebbe punibile il medico che abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida (da pubblicarsi sul sito Internet dell’Istituto di sanità) o le buone pratiche clinico-assistenziali, anche quando sia incorso in una “imperita” applicazione di linee guida adeguate e pertinenti (Cass., 4^ sezione penale, 31 ottobre 2017, n. 50078).

Secondo altro orientamento la disciplina precedente, escludendo la rilevanza penale delle condotte caratterizzate da colpa lieve in contesti regolati da linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, era più favorevole (Cass., 7 giugno 2017, n. 28187). Sulla colpa medica saranno le Sezioni Unite a pronunciarsi.

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