Riforma lavoro sportivo 2023: le novità dopo gli ultimi correttivi legislativi

INTRODUZIONE ALLA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n.120 si è concluso l’articolato iter burocratico diretto a riformare la materia sul lavoro sportivo.
Il fine perseguito dal legislatore si sostanzia nell’introduzione di una disciplina speciale volta alla tutela del lavoro e dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specialità dello sport. Tale finalità è stata perseguita attraverso l’emanazione di provvedimenti volti ad un riordino delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici.

NOVITÀ INTRODOTTE A SEGUITO DELLA RIFORMA: come cambia il lavoro sportivo.

La riforma dello sport apporta rilevanti novità sotto molteplici profili.
Analizziamo, di seguito, le modifiche più significative, con l’avvertenza che alcune tra le materie costituiscono ancora oggetto di chiarimenti interpretativi.

1) COSA S’INTENDE PER LAVORATORE SPORTIVO

Per prima cosa, occorre chiarire cosa s’intende per “lavoratore sportivo”.
Il lavoratore sportivo è il tesserato che, a fronte di un corrispettivo economico svolge mansioni disciplinate da regolamenti tecnici di FSN e DSA ed opera a favore di soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo.
Il Governo ha ampliato la nozione di “lavoratore sportivo” che ora ricomprende anche quelle figure necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive, ad esclusione di quelle aventi ruoli prettamente amministrativi-gestionali.
Rientrano, pertanto, in tale categoria:

  • “l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all’art. 29.
  • Ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione di mansioni di carattere amministrativo – gestionale.”

Da ciò ne consegue che:
– non rientrano all’intero di tale categoria: i lavoratori sportivi che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (custodi, receptionist, addetti alle pulizie, manutentori impianti). Per tali soggetti, salva diversa disposizione, trovano applicazione le norme ordinarie sui rapporti di lavoro subordinati.

2) IL LAVORO SPORTIVO SOTTO FORMA DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

A seguito della riforma, i lavoratori sportivi potranno essere qualificati come subordinati, autonomi o Co. Co. Co.
In particolare, con riferimento a tale ultima forma giuridica contrattuale, il Correttivo ha aumentato il numero delle ore settimanali (fino a 24 ore).
Pertanto, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co. co. co qualora ricorrano due requisiti: 1) la durata delle prestazioni oggetto di contratto non deve superate le ventiquattro ore settimanali; 2) le prestazioni oggetto del contratto devono risultare coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle FSN, DSA e degli Enti di promozione sportiva.
Ciò non significa che un co. co. co. sportivo non possa essere contrattualizzato per un maggior numero di ore, ma superata tale soglia temporale non opera la presunzione legale di co.co.co. introdotta dalla norma. Pertanto, in tale circostanza, sarà onere del committente dimostrare che il rapporto di lavoro rientra all’interno della collaborazione coordinata e continuativa.

1) APPROVATO IL VOLONTARIO SPORTIVO

Con il correttivo-bis, le organizzazioni sportive (Enti di promozione sportiva, ASD, SSD etc.) possono avvalersi di volontari per lo svolgimento delle loro attività. Va, però, precisato che le prestazioni dei volontari sono eseguite a titolo gratuito. Eccezionalmente, sono previsti rimborsi per le spese documentate relative al viaggio (vitto, alloggio, trasporti) qualora la mansione da svolgere sia all’esterno del territorio comunale di residenza del volontario.

4) NOVITÀ SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI

Per i co.co.co. sportivi non è più prevista la contribuzione INAIL. Tale scelta deriva dal fatto che la copertura assicurativa contro gli infortuni è ricompresa all’interno della tessera sportiva.

5) NUOVE REGOLE PER ARBITRI , GIUDICI E DIRETTORI DI GARA

Ulteriore semplificazione operata dal Governo si riscontra all’interno della categoria dei giudici di gara, direttori di gara, arbitri e tutti quei soggetti preposti a garantire la regolarità delle competizioni sportive.
Per tali figure professionali non sarà più necessario stipulare un contratto di co.co.co..
La nuova disposizione chiarisce che ora sarà sufficiente una comunicazione o designazione da parte dell’organismo competente per il compimento di ogni singola prestazione.

6 ) BONUS PER LE ASD E SSD

La nuova riforma del lavoro sportivo prevede, altresì, un sostegno per le ASD e SSD.
Ed invero, per le ASD e SSD iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è previsto il riconoscimento di un bonus commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali di loro competenza versati sui compensi dei lavoratori sportivi co.co.co. nei mesi da luglio a novembre 2023, purché abbiano conseguito ricavi siano al di sotto della soglia dei centomila euro.

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