Tabelle di risarcimento e calcolo del danno biologico

Quando si parla di danno biologico si fa riferimento alla lesione del diritto all’integrità fisica, bene costituzionalmente garantito.

L’esatta quantificazione del risarcimento dovuto al danneggiato, tuttavia, non è sempre così agevole, avendo la legge determinato criteri certi di liquidazione solo nelle ipotesi di lesioni, subite a seguito di un sinistro stradale o di altra natura, che comportino un’invalidità non superiore a 9 punti percentuali.

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La fonte principale della normativa in materia è il Codice delle Assicurazioni che all’art. 139 prevede un piano di liquidazione del risarcimento elaborato sulla base della tabella predisposta con decreto del Presidente della Repubblica ed aggiornata annualmente dal Ministro dello Sviluppo Economico.

In particolare, l’art. 139 C.d.A. distingue due tipi di danno biologico: (i) il danno biologico permanente e (ii) il danno biologico temporaneo, prevedendo per il primo un criterio di calcolo che applica ad ogni punto percentuale di invalidità un determinato coefficiente (importo che si riduce con il crescere dell’età del danneggiato) e per il secondo la precisa indicazione dell’importo (€ 39,37) dovuto per ogni giorno di invalidità assoluta.

I criteri di calcolo puntualmente indicati nel citato articolo, pur previsti inizialmente per le sole ipotesi di sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, risultano oramai applicabili anche in materia di responsabilità medica.

La legge n. 189/2012 (cd. Riforma Balduzzi) ha, infatti, esteso l’ambito di applicazione dell’art. 139 C.d.A. anche ai casi in cui i danni biologici siano conseguenza dell’esercizio della professione sanitaria.

Quanto, invece, alle lesioni che superino i 9 punti percentuali di invalidità (cd. lesioni macropermanenti) la quantificazione del danno biologico dovrà essere effettuato con modalità diverse.

Ed invero, per la liquidazione delle invalidità macropermanenti, i giudici ricorrono alle Tabelle elaborate dai diversi Tribunali Italiani.

Le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano e di Roma sono certamente le più utilizzate, pur comportando diverse modalità di calcolo per la valutazione del danno.

Al fine di garantire l’uniformità di trattamento, è intervenuta con sentenza n. 12408/2011 la Suprema Corte di Cassazione, stabilendo che i Giudici avrebbero dovuto conformarsi alle cd. “Tabelle Milanesi” per la determinazione del quantum risarcitorio per lesioni di non lieve entità (dal 10% al 100%), disponendo queste ultime dei parametri più validi.

Tale principio è stato nuovamente ribadito dal Collegio di Legittimità che, con sentenza n. 2167/2016, ha invitato i Giudici italiani, in assenza di tabelle normativamente determinate, a ricorrere alle “prassi seguite nei diversi tribunali”.

Le Tabelle di Milano, prosegue la Corte, recano i parametri più idonei ad evitare “ingiustificate disparità di trattamento”; il Giudice che se ne discosta dovrà, pertanto, fornire adeguata motivazione per la decisione assunta.

Considerati i contrasti giurisprudenziali che tuttavia residuavano sul punto, nella seduta dell’8 giugno 2016, la Commissione permanente Industria, Commercio e Turismo del Senato ha approvato il testo dell’art. 8 del Disegno di Legge n. 2085/2015.

L’intento è quello di predisporre, mediante un futuro D.P.R., una tabella unica da applicarsi su tutto il territorio nazionale in tutte le ipotesi in cui dovrà essere risarcita una lesione all’integrità psico-fisica qualificabile come “macropermanente”.

Tale tabella dovrà ricomprendere anche il danno morale, ovvero il turbamento dello stato d’animo e la sofferenza subita da un individuo per le lesioni fisiche riportate in un sinistro.

Ed infatti, individuato l’importo corrispondente al danno biologico – mediante l’applicazione della tabella unica – dovrà tenersi conto anche della quota del danno morale.

La somma complessiva così ottenuta potrà essere aumentata dal Giudice sino al 30% con “equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.

In materia di quantificazione del danno non patrimoniale, dunque, rimane fermo il principio della libera valutazione del Giudice che potrà discostarsi dai criteri di calcolo stabiliti dalla tabella unica e determinare una misura diversa e maggiore del risarcimento dovuto.

Infine, si rende necessario rilevare come sia ormai consolidato il principio giurisprudenziale per cui il danno morale e il danno biologico costituiscono due entità autonome.

Potrà, pertanto, accadere che venga risarcito il danno morale e non anche quello biologico.

Sul punto si è, invero, espressa la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 811/2015, stabilendo  che “la valutazione del danno morale, inteso come entità autonoma, deve essere effettuata caso per caso senza che il pregiudizio biologico funga da riferimento assoluto e necessario”.

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