In breve: Con la sentenza n. 22413 del 3 novembre 2015 la Cassazione ha ribadito che il datore di lavoro risponde dell’infortunio mortale del dipendente se non ha adottato tutte le misure di sicurezza richieste dall’art. 2087 c.c., anche in presenza di un comportamento imprudente del lavoratore, salvo che questo sia abnorme e imprevedibile; ai familiari spetta il risarcimento del danno.
La sentenza della Cassazione n. 22413/2015
Con la sentenza in esame la Cassazione torna a toccare il delicato tema delle morti bianche sul lavoro – fenomeno purtroppo tristemente noto nel nostro Paese -, pronunciandosi sul diritto al risarcimento del danno conseguente la morte di un congiunto sul luogo di lavoro.
Il caso: l’infortunio mortale in cantiere
La vicenda sottoposta all’attenzione della Cassazione, da cui si origina la sentenza in esame, scaturiva della richiesta di risarcimento del danno avanzata dal coniuge superstite di un operaio specializzato, impiegato presso un’azienda edile, venuto a mancare in conseguenza di un infortunio verificatosi presso il luogo di lavoro. La domanda di risarcimento formulata dalla vedova veniva rigettata dapprima dal Tribunale di Modena e successivamente dalla Corte di Appello di Bologna sulla base dell’insussistenza di un nesso causale tra l’evento morte ed il rispetto da parte della società datrice di lavoro delle norme relative alla sicurezza in cantiere. In particolare, la Corte di Appello accoglieva l’eccezione avanzata da parte della società convenuta secondo cui il comportamento omissivo del lavoratore deceduto, dato dal mancato utilizzo di una fune di trattenuta assicurata ad un idoneo ancoraggio, sarebbe stato di per sé sufficiente ad escludere a priori la responsabilità della società in punto di sicurezza.
La decisione della Cassazione
Secondo la Corte d’Appello, l’obbligo del datore di vigilare sull’osservanza, da parte dei lavoratori, delle misure di sicurezza non si estendeva fino al punto di comprendere l’obbligo di impedire comportamenti anomali ed imprevedibili posti in essere in violazione delle norme di sicurezza, come quello posto in essere da lavoratore deceduto. La Corte di Cassazione, investita della questione, ha ritenuto il ragionamento dei giudici di appello non condivisibile, accogliendo il ricorso presentato dal coniuge superstite. Secondo i giudici di legittimità, infatti, in materia di tutela dell’integrità fisica del lavoratore, il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell’abnormità, dell’imprevedibilità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute.
Il principio: il datore risponde anche dell’imprudenza del lavoratore
Ne consegue che, qualora non ricorrano detti caratteri, l’imprenditore è integralmente responsabile dell’infortunio, non rilevando in alcun grado il concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l’incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza. Pertanto, la mancata adozione di cautele da parte del lavoratore non è idonea di per sé ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del datore di lavoro che non abbia provveduto, pur avendone la possibilità, all’adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro o non abbia adeguatamente vigilato, anche tramite suoi preposti, sul rispetto della loro osservanza, non essendo né imprevedibile né anomala una dimenticanza dei lavoratori nell’adozione di tutte le cautele necessarie. Ha chiarito, infatti, la Cassazione che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente.
La conclusione
La Suprema Corte ha quindi concluso che la mancata adozione, da parte del lavoratore, della specifica misura di sicurezza, rappresentata dall’ancoraggio alla fune di sostegno, non rappresentava affatto un evento imprevedibile atto a scagionare la società datrice di lavoro dal dovere di vigilanza finalizzato al rispetto delle misure di prevenzione, cassando così la sentenza impugnata.
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Autore: Avv. Erika Chiaramonte · Ordine degli Avvocati di Roma, n. A46871. Ultima revisione: 11 settembre 2026.
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