In breve: Con la sentenza n. 664 del 19 febbraio 2016 la Corte d’Appello di Roma ha escluso la natura subordinata del rapporto di una tutor universitaria: senza la prova dell’eterodirezione (potere direttivo, disciplinare e organizzativo del datore), l’attività intellettuale svolta con autonomia resta lavoro autonomo, anche se continuativa.
La sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 664/2016
Con sentenza n. 664 del 19 febbraio 2016 la Corte di Appello di Roma ha respinto l’appello presentato da una lavoratrice e volto al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro dalla stessa svolto in qualità di tutor per la preparazione di esami universitari. La Corte di Appello di Roma, accogliendo le difese svolte dalla società datrice di lavoro – rappresentata e difesa dallo Studio Legale Lombardo – ha ritenuto infondato l’appello promosso dalla lavoratrice sulla base dell’insussistenza, nel caso in esame, di elementi idonei a qualificare il rapporto contestato come subordinato.
Gli indici sussidiari della subordinazione
La Corte ha dedotto che, nel caso di rapporti in cui non sia agevole individuare direttive dettagliate del datore di lavoro (cd. eterodeterminazione), ai fini della riconduzione del rapporto nel novero della subordinazione si debba fare riferimento ai cd. criteri sussidiari, indici rivelatori, nel caso, della subordinazione (quali l’osservanza di un orario determinato, di una retribuzione prestabilita a cadenze fisse).
Perché il rapporto è stato qualificato come autonomo
Fatta questa premessa, la Corte ha ritenuto che nella vicenda esaminata non fossero riscontrabili gli indici tipici della subordinazione, rilevando nello specifico le peculiarità della prestazione svolta dalla tutor (libera determinazione degli orari delle lezioni e del metodo di insegnamento; mancata giustificazione delle proprie assenze; pagamento al raggiungimento dell’obiettivo). Pertanto, il collegio romano ha ritenuto corretta la decisione assunta dal Tribunale di Roma che, in primo grado, aveva ritenuto di configurare il rapporto di lavoro svolto dalla ricorrente come rapporto di lavoro autonomo. La sentenza citata va ad aggiungersi alla serie di provvedimenti favorevoli ottenuti dallo Studio Legale Lombardo in materia di lavoro.
Un principio confermato anche dal Tribunale di Foggia
Da ultimo, si riporta la recente pronuncia del Tribunale di Foggia che, con sentenza n. 1975 del 17 marzo 2016 ha accolto le eccezioni sollevate dalla Studio Legale Lombardo in ordine all’impossibilità di qualificare come rapporto di lavoro subordinato la prestazione svolta da una lavoratrice a cui era stato conferito mandato di promuovere la vendita di corsi di preparazione agli esami universitari. Tali pronunce sono la prova della professionalità e profonda conoscenza della complessa materia del diritto del lavoro da parte dei professionisti dello Studio Legale Lombardo.
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Autore: Avv. Erika Chiaramonte, Partner dello Studio Legale Lombardo · Ordine degli Avvocati di Roma, n. A46871. Ultima revisione: 29 agosto 2026.
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