Calcolo risarcimento danni sinistro stradale

La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da sinistro stradale con la sentenza 19211 del 29 settembre 2015.

In particolare, la pronuncia in esame affronta nuovamente la spinosa questione relativa al calcolo risarcimento danni sinistro stradale di natura non patrimoniale, rimessa alla valutazione equitativa del giudice di merito.

Tale valutazione – chiariscono i giudici di legittimità – deve essere condotta esaminando ogni circostanza del caso concreto, tenendo presente in particolare tutti i fattori relativi alla gravità della lesione, per conferire l’integrale ristoro del danno subito dal danneggiato.

COME SI CALCOLA IL DANNO?

Quanto alle concrete modalità di quantificazione e calcolo del danno, la giurisprudenza ha in più occasioni rilevato l’opportunità di ricorrere a criteri di base predeterminati, quale punto di partenza per la liquidazione del danno non patrimoniale. In ogni caso, non è possibile ipotizzare una preventiva ‘tariffazione’ oggettiva del danno.

È da escludersi, dunque, tanto la possibilità di applicare in modo puro parametri preventivamente predisposti, i quali non consentano una valutazione caso per caso dell’effettiva incidenza delle lesioni subite dal danneggiato, quanto la possibilità di rimettere la valutazione del danno alla mera discrezionalità del giudice, non essendoci una regola che possa esser valida per tutti i danneggiati a parità di lesioni.

Chiarita la necessità di provvedere ad un adeguato bilanciamento tra esigenze di omogeneità dei criteri di valutazione e personalizzazione del danno, la Suprema Corte è tornata quindi ad interrogarsi sulla validità del sistema delle tabelle quale congruo strumento di quantificazione del risarcimento dovuto.

Sul punto, i giudici di legittimità hanno ribadito come l’impiego di tale sistema, ed in particolar modo il ricorso alle Tabelle di Milano, abbia assunto nel tempo una vocazione nazionale tanto che la giurisprudenza di legittimità è ormai incline a considerare tali tabelle criteri validi di valutazione equitativa delle lesioni di non lieve entità derivanti da sinistro stradale.

Tale favor nei confronti delle Tabelle milanesi ha portato la Corte a ritenere censurabile la sentenza del giudice di merito in cui non risulti adeguatamente motivato il ricorso a parametri diversi, la cui applicazione porti ad una quantificazione sproporzionata rispetto a quella derivante dal ricorso alle tabelle medesime.

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