Oggi commentiamo una recente pronuncia del 4 ottobre 2024 con cui la Corte di Cassazione ha affermato il diritto anche del socio lavoratore subordinato di cooperativa a percepire il trattamento di fine rapporto previsto dall’articolo 2120 del Codice civile.
La sentenza giunge a conclusione di un giudizio intrapreso dal socio lavoratore, al quale era stata negata la corresponsione del TFR sul rilievo che nessun obbligo contrattuale era stato assunto in tal senso dalla Cooperativa al momento della assunzione e la legge speciale non attribuiva espressamente tale diritto.
A conclusione diametralmente opposte giunge invece la Suprema Corte di Cassazione, secondo cui, ancorché la disciplina del socio lavoratore sia prevista da una legge speciale, la n. 142 del 2001, che nulla prevede in punto di pagamento del TFR, tale disciplina non deroga ma anzi rimane integrata dalle comuni disposizioni generali del codice civile.
Per tale ragione, anche ai soci lavoratori subordinati di cooperative spetta il TFR, che deve considerarsi un diritto di tutti i lavoratori subordinati, a prescindere da una espressa previsione contrattuale in tal senso e indipendentemente dalla effettiva disponibilità delle necessarie risorse economiche in capo al Datore di Lavoro.
Al riguardo, infatti, la Corte richiama una risposta del ministero del Lavoro ad un interpello del 2008, dove espressamente veniva precisato, non solo, il diritto dei soci lavoratori con rapporto di lavoro di tipo subordinato al trattamento di fine rapporto, ma anche, l’estensione in favore di questi ultimi delle tutele previste dal Fondo di garanzia per il pagamento del TFR.
Autrice: Avv. Raffaella Calamandrei, Salary Partner dello Studio Legale Lombardo.

