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Crediti per le imposte anticipate e differite applicate alle NPL

Avv. Danilo Lombardo Avv. Danilo Lombardo 14 minuti di lettura
Crediti per le imposte anticipate e differite applicate alle NPL

Crediti per le imposte anticipate e differite applicate alle NPL

In sintesi, l’articolo 55, riscrivendo integralmente l’art. 44-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (decreto Crescita), norma in origine volta ad incentivare le aggregazioni societarie nelle Regioni del Sud Italia, introduce una nuova disciplina che consente, alle società che entro il 31 dicembre 2020 cedono a terzi, crediti pecuniari verso debitori inadempienti, di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferibili alle seguenti “componenti rilevanti” maturate dall’impresa:

  • “Perdite fiscali pregresse” ancora computabili in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 del Tuir alla data della cessione
  • Importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto (articolo 1, comma 4, del Dl 201/2011, convertito, con modificazioni, in legge 214/2011), purché non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.

Premessa. La disciplina in tema di attività per imposte anticipate (DTA)

In via generale, al solo fine di inquadrare la fattispecie e senza spirito di esaustività, si evidenzia che le imposte anticipate rappresentano imposte rilevate anticipatamente, che verranno recuperate negli esercizi successivi.

Il loro importo si determina come differenza fra le imposte di competenza, calcolate sul reddito imponibile di un determinato esercizio e le imposte correnti, conteggiate sul reddito imponibile determinato tenendo conto anche delle differenze temporanee che generano anticipi di tassazione (differenze temporanee deducibili).

Per effetto delle diversità tra le norme civilistiche e le norme fiscali l’ammontare delle imposte correnti (o dovute) raramente coincide con l’ammontare delle imposte di competenza dell’esercizio e, di conseguenza, i valori attribuiti ad un’attività o passività di una azienda, secondo i criteri civilistici, generalmente differiscono dai valori riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali.

Quando le imposte correnti risultano essere maggiori rispetto alle imposte di competenza si crea una differenza temporanea che genera anticipi di tassazione, ad una certa data, destinata ad annullarsi negli esercizi successivi con il loro recupero.

Le DTA possono derivare, oltre che dalle differenze temporanee deducibili che generano anticipi di tassazione, anche dal “riporto a nuovo” di perdite fiscali.

In tale circostanza, la perdita, nascendo da un imponibile negativo, può essere portata in diminuzione del reddito imponibile degli esercizi futuri. Ai fini IRES (imposta sul reddito delle società), la disciplina del riporto delle perdite è contenuta nell’art. 84 del TUIR, in base al quale la perdita fiscale di un esercizio può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi.

In tale contesto, nell’ottica di migliorare il trattamento fiscale degli enti creditizi e finanziari, colmando il divario di incidenza delle imposte anticipate nei bilanci degli operatori italiani rispetto a quelli europei, è stata introdotta la disciplina delle DTA (imposte differite attive) di cui all’articolo 2, commi da 55 a 57, del Dl n. 225/2010, che consente di qualificare come crediti d’imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relative a:

  • Svalutazioni di crediti degli enti finanziari e creditizi, non ancora dedotte ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del TUIR e al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi in più periodi d’imposta o alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti, non ancora dedotte dalla base imponibile IRAP; (art. 2, comma 55 del Dl n. 225/2010);
  • A perdite fiscali rilevanti ai sensi dell’articolo 84 del TUIR (art. 2, comma 56-bisinserito dall’articolo 9 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201);
  • A componenti negative IRAP (56-bis1 introdotto dall’articolo 1, commi da 167 a 171, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 “legge di stabilità 2014”)

 

Il D.L. n. 83 del 2015 ha poi previsto che le disposizioni sulle DTA non trovino applicazione per le attività per imposte anticipate relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all’esercizio in corso al 27 giugno 2015, mantenendo valide le altre ipotesi di trasformazione in crediti per le imposte anticipate.

Il comma 850 della legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016) ha poi disciplinato il trattamento tributario delle DTA per gli istituti nei confronti dei quali sono adottate azioni di risoluzione.

Infine, con la risoluzione n. 94/E del 2011 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disciplina sulla trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito può essere applicata anche dalle società che svolgono attività diverse da quella bancaria, limitatamente alla sola fattispecie relativa al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali.

Le componenti rilevanti agli effetti dell’agevolazione di cui all’art. 55 del Decreto “Cura Italia”

Come anticipato in premessa, le componenti rilevanti ai fini dell’agevolazione in esame sono:

  • Le “perdite fiscali pregresse”;
  • Le cd. “eccedenze ACE”.

 

Le perdite fiscali pregresse sono costituite dalle perdite fiscali conseguite in un periodo d’imposta e utilizzabili a riduzione dei redditi dei periodi successivi a quello in cui sono maturate secondo le modalità di seguito indicate:

  • In misura non superiore all’80% del reddito in ciascun periodo d’imposta e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare, cd. “perdite utilizzabili in misura limitata”;
  • Senza alcuna limitazione e, dunque, entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta successivo e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare se relative ai primi 3 periodi d’imposta dalla data di costituzione, “perdite utilizzabili in misura piena” (Art. 84 del TUIR, cfr. nota n. 4).

 

Per consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dalla norma in esame, i limiti sopra indicati di cui al secondo periodo del comma 1 dell’art. 84 TUIR non rilevano ai fini della trasformazione in crediti per imposte anticipate.

Con riguardo alle cosiddette “eccedenze ACE”, si osserva che l’”Aiuto alla crescita economica” (ACE) introdotto dall’articolo 1 del D.L. n. 201/2011 – c.d. Decreto Monti, convertito in Legge n. 214/2011, è un incentivo alla capitalizzazione delle imprese finalizzato a riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio, incentivando quest’ultimo mediante una riduzione dell’imposizione sui redditi.

In particolare, l’art.1, comma, 4, del Decreto Monti prevede che “la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi ovvero si può fruire di un credito d’imposta (…) utilizzato in diminuzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (…)”.

La parte del rendimento maturata in ciascun periodo d’imposta, che non trova capienza nel reddito d’impresa conseguito per il medesimo periodo, è denominata “eccedenza ACE” ed è riportabile in avanti (analogamente alle perdite fiscali pregresse) per essere scomputata dal reddito d’impresa dei periodi d’imposta successivi.

Ai fini dell’agevolazione di cui all’art. 55 del Decreto “Cura Italia” rileva l’ammontare delle due componenti (perdite pregresse e eccedenze ACE) “non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile … alla data della cessione” (da eseguirsi entro il 31 dicembre 2020) che, dunque, non sono ancora state utilizzate.

Le imposte anticipate riferite alle perdite pregresse e alle eccedenze, possono essere convertite in credito d’imposta anticipate anche se non sono state iscritte in bilancio (Art. 55, comma 1). In tal modo, come chiarito nella relazione illustrativa al Decreto “Cura Italia”, si tiene conto del fatto che alcune imprese potrebbero prudenzialmente aver evitato di rilevare in bilancio le relative imposte anticipate in caso di mancato superamento del c.d. “probability test”, ovvero qualora abbiano ritenuto di non conseguire redditi imponibili in misura idonea ad assorbirle.

Le finalità dell’intervento di cui all’art. 55 del Decreto “Cura Italia”

La disposizione in esame è volta ad incentivare la cessione di crediti deteriorati (Non Performing Loans, Npl), sia di natura commerciale sia di finanziamento anche non di origine bancaria, che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l’obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità, nel fronteggiare l’attuale contesto di incertezza economica.

L’art. 55 introduce per le società la possibilità di convertire in credito d’imposta anticipata, una quota di attività per imposte (DTA) riferite a perdite pregresse e alle eccedenze ACE, anche non iscritte in bilancio, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi.

Come si legge nella Relazione ministeriale illustrativa del Decreto-Legge, con tale intervento si auspica invero il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  • Ridurre gli oneri di cessione, dal momento che potrà essere valorizzato in sede di contrattazione l’indubbio vantaggio fiscale che il cedente ottiene grazie all’introduzione della agevolazione in commento;
  • Consentire alle imprese di anticipare come crediti d’imposta l’utilizzo delle perdite fiscali e delle eccedenze Ace riportabili, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi e solo in caso di realizzo di un reddito imponibile, determinando una immediata riduzione del carico fiscale;
  • Ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte e contributi, aumentando così la disponibilità di cassa in un periodo di crisi economica e finanziaria connessa con l’emergenza sanitaria, rispettando la coerenza complessiva del sistema fiscale posto che, a fronte di tale anticipazione, viene meno il meccanismo ordinario di riporto in avanti dei componenti oggetto di trasformazione.

Il credito d’imposta

La trasformazione in credito per imposte anticipate riferibili alle componenti rilevanti è subordinata alla cessione a terzi ed a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2020 di crediti “deteriorati”.

Le componenti (perdite fiscali e le eccedenze Ace) che possono generare DTA convertibili in credito d’imposta anticipate possono essere considerate per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti deteriorati ceduti.

Oltre alla suddetta soglia percentuale, il comma 1 dell’art. 44-bis prevede anche una soglia in valore assoluto, stabilendo che, ai fini della trasformazione, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro.

Per i soggetti appartenenti a gruppi, il limite si intende calcolato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. L’importo massimo di 2 miliardi deve, dunque, calcolarsi a livello aggregato di gruppo e, come si legge nella relazione illustrativa, se una società cede crediti per 1 miliardo di euro, potrà trasformare in credito d’imposta al massimo una quota di DTA riferibile a 200 milioni di euro di componenti indicati dalla norma (20% del valore nominale del credito ceduto), equivalente, supponendo che l’aliquota Ires applicabile sia quella ordinaria al 24 per cento, a 48 milioni di euro.

L’esercizio dell’opzione

Al fine di evitare che la conversione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate si risolvesse di fatto in un aiuto di Stato, con l’art. 11 del D.L. 3 maggio 2016 n. 59, il Legislatore aveva stabilito che la possibilità di attribuire il credito d’imposta in relazione alle componenti negative temporaneamente indeducibili indicate dal sopra citato art. 2, commi 55 e ss., del D.L. n. 225/2010, fosse subordinata ad una opzione irrevocabile, da esercitarsi mediante il versamento di un canone annuo pari all’1,5% della differenza tra l’ammontare delle attività per imposte anticipate e quello da versare.

Sempre al fine di evitare la violazione della normativa in tema di aiuti di Stato, ai sensi del comma 3 del nuovo art. 44-bis, anche la trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate di cui si tratta è condizionata all’esercizio, entro la chiusura di quello in corso alla data in cui ha effetto la cessione, da parte della società cedente, dell’opzione di cui al sopra citato art. 11, comma 1, del Decreto Legge n. 59/2016 convertito, con modificazioni, in legge 119/2016.

Al pari della disciplina previgente è altresì stabilito che “l’opzione ha efficacia a partire dall’esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione”.

Tale previsione desta, tuttavia, qualche perplessità dal momento che, nella formulazione previgente, la postergazione dell’efficacia dell’opzione era stabilita coerentemente al fatto che la trasformazione delle imposte anticipate “decorre(va) dalla data di approvazione del primo bilancio della società risultante dall’aggregazione”.

Analoga esigenza, invece, non si dovrebbe più rinviene, dal momento che il penultimo periodo del comma 1 del nuovo art. 44-bis attribuisce efficacia alla trasformazione in credito d’imposta “alla data di efficacia della cessione dei crediti”.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, nell’ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività trasformabili in crediti d’imposta anticipata ai sensi del presente articolo, nonché quelli derivanti dalla trasformazione delle predette attività(Art. 55, comma 3, ultimo capoverso.

Effetti della cessione

La trasformazione in credito d’imposta delle imposte anticipate, ai sensi del penultimo periodo del comma 1 del nuovo art. 44-bis, avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti.

Come sopra anticipato, il comma 3 del medesimo art. 44-bis dispone, tuttavia, che “l’opzione ha efficacia a partire dall’esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione”.

Sembrerebbe, dunque, dubbio il momento in cui il credito d’imposta si rende fruibile per la compensazione.

In realtà, considerate le ragioni di ordine economico e finanziario che hanno indotto il Governo a introdurre questa nuova fattispecie di conversione di imposte per attività anticipate, sembra potersi affermare con un sufficiente grado di certezza che il credito d’imposta sorgerà interamente alla data di efficacia della cessione dei crediti e non anche a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui tale cessione ha avuto efficacia.

In tal senso depone anche la previsione (Art. 55, comma 1, ultimo capoverso) per cui a decorrere dalla data di efficacia della cessione degli Npl il cedente:

  • Non potrà più portare in compensazione dei redditi le perdite di cui all’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta ai sensi dell’articolo in esame;
  • Non potrà dedurre né utilizzare tramite credito d’imposta le eccedenze del rendimento nozionale corrispondenti alla quota di DTA trasformabili in credito d’imposta.

Utilizzo del credito d’imposta anticipata

I crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate non sono produttivi di interessi e vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e costituiscono un provento fiscalmente irrilevante (ai fini sia dell’IRES sia dell’IRAP), non concorrendo alla formazione né del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

I crediti d’imposta:

  • Possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 241/1997;
  • Possono essere ceduti al valore nominale secondo le procedure dell’articolo 43-bis e dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973;
  • Possono essere chiesti a rimborso (Art. 55, comma 2).

L’inadempimento

L’agevolazione in commento è prevista a favore delle società che entro il 31 dicembre 2020 cedono a terzi crediti pecuniari verso debitori inadempienti. E per gli effetti della normativa in questione, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto.

Soggetti destinatari e esclusioni

Con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione della normativa in esame, si osserva che la nuova formulazione dell’art. 44-bis fa genericamente riferimento alle società. Dunque, in attesa della conversione del decreto legge, allo stato possono escludersi le imprese individuali e gli altri soggetti non costituiti in forma di società.

Resta invece irrisolta la questione relativa alla operatività dell’agevolazione anche con riferimento alle società di persone, seppur il regime di trasparenza che caratterizza siffatte società dovrebbe indurre a una conclusione negativa.

Il comma 4 dell’art. 44-bis, inoltre, esclude espressamente dall’agevolazione le società per le quali sia stato accertato lo stato o il rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell’art. 5 della legge fallimentare o dell’art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che entrerà in vigore dal 1 settembre 2021 per effetto dello stesso Decreto “Cura Italia”).

Inoltre, in base al disposto del comma 6 dell’art. 44 –bis, sono esclusi dall’agevolazione anche le cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c. e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

La norma non esclude invece le cessioni di crediti da parte di soggetti diversi dall’originario creditore né contiene limiti in merito alla data di origine del credito, consentendoci di ipotizzare che diano diritto alla conversione di DTA anche le cessioni di crediti sorti dopo l’entrata in vigore del Decreto “Cura Italia”, purché scaduti da oltre 90 giorni alla data di cessione.

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Danilo Lombardo

Scritto da

Danilo Lombardo

Founder e Managing partner

Ha conseguito la laurea presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, nota come Luiss, nel 2001, conseguendo il titolo di avvocato nel 2004 ed iscrivendosi all’Albo degli…

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