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Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (così detto “Decreto Liquidità”) – Disposizioni temporanee in materia fallimentare, di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione a tutela delle imprese

Avv. Erika Chiaramonte Avv. Erika Chiaramonte 5 minuti di lettura
Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (così detto “Decreto Liquidità”) – Disposizioni temporanee in materia fallimentare, di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione a tutela delle imprese
Avv. Erika Chiaramonte

Il decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (così detto “Decreto Liquidità”) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 2020, n. 94, oltre a introdurre misure urgenti e straordinarie di sostegno alla liquidità delle imprese e di copertura di rischi di mercato al fine di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale,  al Capo II (rubricato “Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza COVID-19) interviene anche sulla legislazione della crisi d’impresa e in materia fallimentare, di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione.

(ART. 5 – DIFFERIMENTO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14)

Con la disposizione in esame si dispone il differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenzain attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, previsto per il prossimo 15 agosto 2020, al 1° settembre 2021.

L’intervento normativo si inserisce nel quadro delle gravissime ripercussioni economiche e finanziarie provocate dall’epidemia da COVID-19, che si ipotizza si protrarranno per un periodo temporale ampio, chiaramente al fine di garantire la certezza del diritto, consentendo agli operatori del settore di proseguire nell’applicazione della disciplina fallimentare (R.D. 267 del 1942) senza dubbi interpretativi, e a favorire il salvataggio del maggior numero possibile di imprese.

La novità più rilevante che verrà introdotta con il Codice delle imprese, difatti, è rappresentata dal sistema delle c.d. misure di allerta volte a intercettare tempestivamente lo stato di crisi delle imprese e ad intervenire prima che la crisi si trasformi in insolvenza irreversibile al fine di salvaguardare la continuità aziendale e nell’attuale contesto economico, caratterizzato da una grave forma di crisi ed in cui si ipotizza una contrazione degli investimenti e delle risorse necessarie per procedere a ristrutturazioni delle imprese, da un lato, non sarebbe possibile utilizzare gli strumenti predisposti solo per poche imprese che presentino criticità, dall’altro, il Codice presumibilmente mancherebbe l’obiettivo di preservare la continuità aziendale relegando il fallimento ad una extrema ratio cui ricorrere solo in assenza di concrete alternative.

(ART. 10 – DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RICORSI E RICHEISTE PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO E DELLO STATO DI INSOLVENZA)

Con l’art. 10 del testo normativo in esame, inoltre, si sottraggono temporaneamente le imprese di dimensioni tali da non potere essere soggette ad amministrazione straordinaria ai procedimenti di apertura di fallimento e di stato di insolvenza (ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 27), compresi quelli presentati dall’imprenditore, disponendone la improcedibilità fino al 30 giugno.

Tale previsione non si applica, tuttavia, alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all’art. 15, comma ottavo, del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267.

Anche tale misura eccezionale e temporanea si colloca nel solco della decretazione di urgenza  prodotta per far fronte alla straordinaria congiuntura sociale ed economica che il nostro paese sta affrontando, ed è volta a evitare l’introduzione, in danno degli imprenditori, di procedure viziate da fattori estranei all’operato dell’impresa che, oltretutto, non comporterebbero alcun vantaggio per i creditori dal momento che la liquidazione dei beni avverrebbe in un mercato fortemente instabile, nonché a bloccare il prevedibile aumento di istanze che graverebbe sul funzionamento degli uffici giudiziari, già pregiudicato dal prolungamento dello stato di emergenza.

Al fine di evitare distorsioni sulle forme di tutela della par condicio creditorum, il secondo comma della norma in commento prevede, inoltre, una “sospensiva” dei termini di cui all’articolo 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 per la proposizione delle azioni revocatorie.

(ART. 9 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO E DI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE)

Al fine di garantire l’efficacia degli strumenti di soluzione della crisi di impresa alternativi al fallimento e promossi in epoca anteriore all’emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19 nonchè la connessa tutela che attraverso gli stessi dovrebbe essere offerta a complessi imprenditoriali anche di rilevanti dimensioni, sono previsti altresì una serie di interventi inerenti le procedure di concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione.

Le misure introdotte con l’art. 9 del decreto – legge, in sintesi, consistono nel rinvio di sei mesi per i pagamenti in scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 relativamente a concordati e ad accordi di ristrutturazione già omologati e, nei procedimenti per l’omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, nella possibilità per il debitore di presentare, sino all’udienza fissata per l’omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell’articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  salvo che nell’ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale si è già tenuta l’adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall’articolo 177.


Si introduce inoltre una procedura più snella per consentire al debitore di modificare unilateralmente i termini di adempimento inizialmente prospettati nella proposta e nell’accordo, per un periodo non superiore a sei mesi rispetto alle scadenze originarie, che prevede il deposito, sino all’udienza fissata per l’omologa, di una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termini, nonché della documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini.

Il debitore che, nell’ambito della domanda di concordato (cd. in bianco) ha ottenuto la concessione del termine di cui all’articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 per la presentazione del piano, che sia già stato prorogato dal Tribunale, può,  prima della scadenza, presentare una istanza per la concessione di una ulteriore proroga di novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento, con l’indicazione degli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Uguale istanza può essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all’articolo 182 bis, comma settimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 per il deposito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

Erika Chiaramonte

Scritto da

Erika Chiaramonte

Partner

Laureata all’Università “Luiss Guido Carli” nell’aprile 2009, con tesi di laurea in Diritto Bancario, ha svolto da subito la pratica forense presso lo Studio Legale Lombardo ed ha conseguito il…

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