Studio Legale Lombardo Specializzati in diritto del lavoro

Home / Approfondimenti / Sviluppi sul tema di nullità delle…

Sviluppi sul tema di nullità delle fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI 2003

Avv. Erika Chiaramonte Avv. Erika Chiaramonte 9 minuti di lettura
Sviluppi sul tema di nullità delle fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI 2003

Nell’ambito del diritto bancario, uno degli argomenti più discusso e di maggior rilievo per il consumatore riguarda l’uso dell’istituto della fideiussione omnibus e suoi i potenziali profili di nullità. Le fideiussioni omnibus concesse a garanzia agli istituti di credito sono quelle con cui viene garantito non solo un debito già esistente in dipendenza di operazioni bancarie di qualsivoglia natura bensì qualsiasi altra obbligazione che il debitore dovesse assumere nei confronti della banca.

Cosa prevede il modello abi 2003

Nel 2003, l’Abi, l’associazione bancaria italiana, ha sottoposto alle associate uno schema di fideiussione affinché tutte adottassero il medesimo testo. Il modello in questione fu sottoposto al vaglio della Banca d’Italia che, con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, sancì la contrarietà di alcuni articoli in esso contenuti, in particolare i numeri 2, 6 ed 8 alla normativa antitrust e, dunque, giudicandolo anticoncorrenziale, ingiunse all’ABI di trasmettere alle imprese aderenti un modello emendato da quegli articoli al fine di rendere meno gravosa la posizione dei garanti. Conseguentemente, l’A.B.I. ha eliminato e in parte modificato dal proprio schema fideiussorio le clausole di reviviscenza e sopravvivenza della garanzia, nonché di rinuncia al termine per agire di cui all’art. 1957 c.c. che configurerebbero – nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme dall’intero sistema bancario – un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza.

Come cambiano le clausole n2, n6 e n8 nel nuovo modello

Nei nuovi testi di fideiussione, dunque, sono state eliminate le seguenti clausole: la n.2 rubricata “Annullamento, inefficacia e revoca dei pagamenti” e la n.8 rubricata “Invalidità dell’obbligazione garantita”.

La prima clausola, che dispone la «reviviscenza» della garanzia dopo l’estinzione del debito principale e che impegna il fideiussore a tenere indenne la banca da vicende successive all’avvenuto adempimento, anche quando egli abbia confidato nell’estinzione della garanzia a seguito del pagamento del debitore e abbia conseguentemente trascurato di tutelare le proprie ragioni di regresso nei confronti di quest’ultimo, è stata eliminata dal momento che, dalle previsioni ivi contenute, derivavano conseguenze particolarmente pregiudizievoli per il garante quando l’obbligo di restituzione della banca era determinato dalla declaratoria di inefficacia o dalla revoca dei pagamenti eseguiti dal debitore a seguito di fallimento dello stesso.

La seconda clausola, invece, è stata eliminata in quanto, estendendo la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore, derivanti dall’invalidità del rapporto principale, non appare connaturata all’essenza del rapporto di garanzia e potrebbe, per converso, indurre la banca, in sede di concessione del credito, a dedicare una minore attenzione alla validità o all’efficacia del rapporto instaurato con il debitore principale. Essa, infatti, potrebbe comunque contare sulla permanenza dell’obbligazione di garanzia in capo al fideiussore omnibus al fine di ottenere il rimborso delle somme a qualsivoglia titolo erogate.

La clausola n. 6 rubricata “Responsabilità del fideiussore”, che prevedeva una deroga all’art. 1957 cod. civ. e, dunque, al termine semestrale per agire per l’adempimento, è stata invece modificata, con la previsione che “il termine entro il quale agire per l’adempimento, in deroga a quanto previsto dall’art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 (trentasei) mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita.” La previsione precedente, invero, appariva suscettibile di arrecare un significativo vantaggio non tanto al debitore in difficoltà quanto, piuttosto, alla banca creditrice, che in questo modo avrebbe disposto di un termine molto lungo (coincidente con quello della prescrizione dei suoi diritti verso il garantito) per far valere la garanzia fideiussoria.

Tuttavia, medio tempore, e in realtà già prima della predisposizione da parte dell’ABI del modello di cui si discute, le banche avevano fatto uso del modello poi dichiarato in parte illegittimo per violazione della normativa antitrust e, ritenendo si trattasse per certi versi di una questione dormiente, nella maggior parte dei casi non hanno provveduto ad adeguare i testi delle garanzie ormai acquisite, sicché in pressoché tutte le fideiussioni successive al provvedimento n. 55/2005 della Banca di Italia e, ancora oggi, si riscontra la presenza delle clausole in esame e, segnatamente, gli artt. 2, 6 e 8 della garanzia.

Riconoscimento della nullità della fideiussione omnibus

Un contributo certamente importante ad aprire il dibattito sul tema è stato offerto dalla ordinanza n. 29810 del dicembre 2017 della Sezione Prima della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell’accertamento della violazione dell’art. 2 della normativa antitrust, norma imperativa di ordine pubblico che vieta intese restrittive della concorrenza, riconoscendo in tal modo la potenziale nullità di tutti i contratti stipulati a valle che costituirebbero applicazione di intese illecite. Gli Ermellini sono così giunti a sostenere la nullità dei contratti «a valle» ritenendo che debba riconoscersi ai consumatori il diritto a “una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza”, diritto leso dalle intese vietate, delle quali il cosiddetto contratto a valle costituisce “lo sbocco […] essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti”. Secondo la ricostruzione fornita dalla pronuncia in esame la nullità delle fideiussioni omnibus interesserebbe altresì tutte le fideiussioni omnibus stipulate successivamente all’entrata in vigore della legge antitrust, laddove attuative di comportamenti concertati vietati, anche se stipulate prima dell’accertamento della violazione della disciplina antitrust compiuto dalla Banca d’Italia. Dette fideiussioni omnibus, invero, costituirebbero “lo sbocco” di una intesa anticoncorrenziale attuata dagli istituti di credito mediante il ricorso a schemi giuridici “unilaterali” e conformi tra loro in violazione della legge n. 287 del 1990, poi formalizzata con la creazione del modello ABI del 2003.

Tale modello, difatti, come emerge dalle considerazioni espresse nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia, sarebbe stato adottato raccogliendo una prassi già diffusa presso gli istituti di credito di formulare e redigere le fideiussioni omnibus tutte nello stesso modo in violazione della normativa antitrust. Nel dichiarare la nullità fideiussione omnibus, la Cassazione, però, non si era soffermata sul tipo di patologia che potrebbe sorgere, lasciando aperta la questione circa gli effetti della rilevata nullità. In particolare, la Cassazione non ha chiarito se la nullità della fideiussione omnibus sia da considerarsi totale o parziale.

Sentenze relative alla nullità totale o parziale della fideiussione omnibus

A seguito della ordinanza n. 29810 del dicembre 2017, la giurisprudenza di legittimità ha alternato arresti a pronunce conformi sulla questione della natura della nullità della fideiussione omnibus. Con alcune successive pronunce conformi (tra cui la sentenza n. 21878 del 15/6/2019), è stato ad esempio alleggerito l’onere della prova di colui che eccepisce la nullità della fideiussione omnibus in situazioni assimilabili a quelle sanzionate dal provvedimento della Banca d’Italia del 02.05.2005, essendo stato previsto che basterebbe dimostrare che le clausole contenute nella fideiussione siano conformi a quelle menzionate nel provvedimento della Banca d’Italia, per eccepirne la nullità per la violazione della normativa anticoncorrenziale.

Con la sentenza n. 24044 del 26 settembre 2019, invece, di fronte all’alternativa tra nullità assoluta e parziale della fideiussione omnibus, i giudici di legittimità hanno optato per la seconda, dal momento che la nullità totale della fideiussione contenente le clausole dello schema ABI andrebbe esclusa, in quanto tali disposizioni non sarebbero contrarie a norme imperative. In conformità al principio di conservazione del negozio contrattuale, dovrebbe pertanto trovare applicazione l’art. 1419, comma 1, c.c. “laddove l’assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle sole clausole rivenienti dalle intese illecite”. Peraltro, prosegue la Corte, dette clausole erano assolutamente funzionali ad assecondare l’interesse della banca e non dei fideiussori e, quindi, il fideiussore avrebbe senz’altro stipulato il contratto senza la presenza di tali clausole.

Tuttavia, alcuna pronuncia di legittimità ha ancora risolto in via definitiva il contrasto sorto circa le conseguenze dell’eventuale declaratoria di nullità della fideiussione omnibus in esame e che vede la giurisprudenza di merito ancora particolarmente divisa. Secondo alcune pronunce (tra le più note si citano, Corte d’Appello di Bari, Sezione 2, con Sentenza del 19 maggio 2020 n. 730 e del 2 settembre 2020 n. 1510), una volta accertata l’illecita condotta anticoncorrenziale posta in essere dal sistema bancario, concretatasi nella predisposizione di modelli negoziali uniformi e che sarebbe idonea ad inficiare la validità di tutti i successivi contratti che di essa sono diretta applicazione, dovrebbe concludersi per la nullità totale anziché parziale del contratto di fideiussione omnibus, dal momento che la clientela non concorre alla formazione delle condizioni generali di contratto adottate dagli istituti bancari per disciplinare in modo uniforme i rapporti fra le banche ed i clienti, cosicché ben difficilmente si può ipotizzare che la banca avrebbe acconsentito ugualmente a stipulare il contratto di fideiussione qualora il fideiussore si fosse opposto alla inserzione nel contratto delle clausole “incriminate”. Ed ancora, il Tribunale di Salerno, con sentenza del 13 ottobre 2020, ha ritenuto che il contratto di garanzia per cui era controversia dovesse essere dichiarato totalmente nullo perché la gravità delle violazioni in esame, – che incidono pesantemente sulla posizione del garante, aggravandola in modo significativo – ben giustifica che sia sanzionato l’intero agire dei responsabili di quelle violazioni.

Si contrappongono invece le pronunce che ipotizzano la sola nullità limitata della fideiussione omnibus con la sopravvivenza del contratto e delle clausole non oggetto di censura (tra queste si veda il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 744 del 15.10.2020), anche in forza del principio generale di conservazione del negozio giuridico. O ancora, il Tribunale di Brescia, con sentenza 23 giugno 2020, n. 1176, che, in contrapposizione alle pronunce sopra esaminate, rileva che la nullità̀ delle clausole contrattuali non travolge automaticamente l’intero contratto di fideiussione se non risulta che il contraente non l’avrebbe stipulato in loro assenza.

È in questa cornice di incertezza che si inseriscono i numerosi giudizi attualmente pendenti nei Tribunali italiani, con cui è stata lamentata la nullità delle fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI. E in tale contesto, per i garanti particolarmente rilevanti saranno le decisioni circa la dedotta invalidità della deroga all’art. 1957 cod. civ. – che fissa in sei mesi il termine di decadenza della azione di recupero ad opera della Banca – presente nelle fideiussioni – che è stata eliminata dallo schema ABI, dal momento che, in caso di accoglimento, in molti casi per i fideiussori sarà possibile liberarsi dal proprio impegno nel caso in cui il creditore sia decaduto dal diritto di agire in loro danno.

Per ricevere una consulenza legale sulle questioni relative all’uso da parte degli istituti bancari della fideiussione omnibus e della nullità di tale fideiussione ominubs, contatta il nostro team di Professionisti. Oltre al consueto appuntamento in studio, lo Studio Legale Lombardo ti offre la possibilità di interagire con il Professionista prescelto anche in videoconferenza; in questo modo potrai ottenere assistenza legale ovunque ti trovi, e senza dover richiedere permessi a lavoro o affrontare il traffico cittadino.

Video approfondimento

Erika Chiaramonte

Scritto da

Erika Chiaramonte

Partner

Laureata all’Università “Luiss Guido Carli” nell’aprile 2009, con tesi di laurea in Diritto Bancario, ha svolto da subito la pratica forense presso lo Studio Legale Lombardo ed ha conseguito il…

Il profilo completo →

Parola agli esperti

Quando la notizia è di lavoro, ci chiamano.

Interventi e interviste dei professionisti dello Studio su testate nazionali.

LinkedIn
Il Tempo
Radiocor
Il Giornale
Radiocor
Il Sole 24 Ore
Libero

Assistenza in tutta Italia

Dove sei non cambia come ti difendiamo.

Il colloquio si fa in video Nessuno spostamento e nessun permesso da chiedere al lavoro: basta un collegamento.
La distanza non pesa sul conto Le condizioni sono le stesse ovunque tu sia, senza costi di trasferta a tuo carico.
Sempre lo stesso team Il caso resta ai professionisti che lo hanno preso in carico, dal primo colloquio alla chiusura.
Documenti in digitale Contratti, lettere e buste paga si inviano online: li leggiamo prima dell’incontro.

Assistenza ovunque lavori

Da qualunque città, lo stesso team.

Non importa dove si trova la tua azienda: il caso viene affidato allo stesso gruppo di avvocati, con lo stesso metodo e le stesse condizioni. La videochiamata annulla la distanza, e quando serve andare in tribunale sono i nostri legali a spostarsi.

Milano Bologna Firenze Roma Napoli Bari Palermo Cagliari

Il tuo caso arriva sempre allo stesso team

Come si arriva al risultato

Videochiamata
2 mesi
Tempo medio
Conciliazione

Si parte sempre da qui: la videochiamata è il primo passo di ogni pratica, comprese quelle chiuse con i risultati più importanti. Dal colloquio alla conciliazione passano in media due mesi.

Risultati ottenuti

Numeri, non promesse.

Una selezione di casi conclusi, tra i tanti seguiti dallo Studio nel tempo. Nomi e dettagli identificativi omessi per riservatezza — ogni caso resta comunque documentabile su richiesta.

91%
Percentuale di successo Sui casi trattati dallo Studio, conclusi con esito favorevole per l’assistito.
Oltre € 4.974.994
Ottenuti nei casi selezionati

I casi presentati sono solo un estratto: tutte le pratiche seguite dallo Studio sono documentabili, nel rispetto della riservatezza degli assistiti.

Risultato ottenuto / Dirigenza
€ 800.000
VENT’ANNI DA DIRIGENTE. IL CONTRATTO NO.

Oltre 20 anni di funzioni direttive riconosciute in giudizio, con differenze retributive.

Studio Legale Lombardo Dati identificativi omessi per riservatezza
Risultato ottenuto / Licenziamenti
€ 400.000
DIRIGENTE APICALE. LICENZIATO SENZA GIUSTA CAUSA.

Licenziamento di un dirigente apicale, dichiarato illegittimo in giudizio.

Studio Legale Lombardo Dati identificativi omessi per riservatezza
Risultato ottenuto / Licenziamenti
€ 300.000
IL RUOLO, DICEVANO, NON SERVIVA PIÙ.

Soppressione del ruolo ritenuta non genuina, risolta con accordo economico.

Studio Legale Lombardo Dati identificativi omessi per riservatezza
Risultato ottenuto / Trasferimenti
€ 300.000
RICHIAMATO DALL’ESTERO. SENZA TUTELE.

Riconosciuti oltre 300.000 euro dopo il trasferimento dall’estero.

Studio Legale Lombardo Dati identificativi omessi per riservatezza
Risultato ottenuto / Licenziamenti
€ 300.000
IL PATTO VALEVA. IL LICENZIAMENTO NO.

Ottenuti oltre 300.000 euro per un licenziamento con un patto di non concorrenza.

Studio Legale Lombardo Dati identificativi omessi per riservatezza
Risultato ottenuto / Trasferimenti
€ 200.000
CINQUANTA CHILOMETRI, ZERO RAGIONI.

Trasferimento verso una sede oltre i 50 km, privo di reali esigenze organizzative.

Studio Legale Lombardo Dati identificativi omessi per riservatezza
Risultato ottenuto / Uscite
€ 200.000
L’USCITA GIUSTA VALE. ANCHE IN DENARO.

Incentivo all’esodo riconosciuto alla lavoratrice in sede di trattativa.

Studio Legale Lombardo Dati identificativi omessi per riservatezza
Risultato ottenuto / Inquadramento
€ 180.000
LAVORAVA DA DIPENDENTE. SENZA ESSERLO.

Ottenuti 180.000 euro per la mancata assunzione come lavoratore subordinato.

Studio Legale Lombardo Dati identificativi omessi per riservatezza
Risultato ottenuto / Mobbing
Risarcimento
DIECI ANNI DI SERVIZIO, TRATTATO DA PESO.

Mobbing accertato nei confronti di un dipendente con oltre 10 anni di servizio.

Studio Legale Lombardo Dati identificativi omessi per riservatezza
Risultato ottenuto / Licenziamenti
Reintegra
QUINDICI ANNI DI ANZIANITÀ. CANCELLATI COSÌ.

Licenziamento disciplinare di un quadro, poi reintegrato.

Studio Legale Lombardo Dati identificativi omessi per riservatezza
Risultato ottenuto / Dirigenza
36 mensilità
TRENTASEI MESI. NERO SU BIANCO.

Riconosciute al Dirigente 36 mensilità, pari a 298.000 euro.

Studio Legale Lombardo Dati identificativi omessi per riservatezza
Risultato ottenuto / Licenziamenti
12 mensilità
MOTIVO SOGGETTIVO. SENZA SOSTANZA.

Licenziamento per giustificato motivo soggettivo, definito con il riconoscimento di 12 mensilità.

Studio Legale Lombardo Dati identificativi omessi per riservatezza

Assistenza in tutta Italia

Testimonianze

Chi ci ha scelto, e perché.

Pubblicate con il solo ruolo professionale, a tutela della riservatezza dei clienti.

★★★★★
Lo Studio Legale Lombardo mi accompagna da oltre quindici anni. Ormai consiglieri preventivi in un rapporto costante e costruttivo h.24 per un valore aggiunto che va ben oltre il classico rapporto cliente-avvocato-parcella.
Giornalista RAI Sport
★★★★★
Grandissima professionalità ed empatia con tutto lo staff dello studio. E l’avvocato Lombardo ha sempre dimostrato grandi capacità nelle situazioni anche più complesse che ho avuto modo di sottoporgli. Riesce puntualmente a capire le varie problematiche e a proporre soluzioni con grande…
Amministratore delegato
★★★★★
Mi sono rivolta allo Studio Legale Lombardo per un’importante questione di Diritto del Lavoro. Non avrei potuto fare scelta migliore. Gli avvocati sono tutti molto competenti e puntuali. Mi sono affidata totalmente all’avvocato che ha seguito il mio caso che con professionalità,…
Product manager 1° livello commercio
★★★★★
Professionisti seri, preparatissimi e molto attenti alle esigenze del cliente. Un ringraziamento speciale all’Avvocato Erika Chiaramonte per la dedizione e l’eccellente lavoro svolto nella mia pratica contro un’azienda multinazionale. Risultati concreti e assistenza costante. Studio legale consigliatissimo
Online marketplace manager 1° livello
★★★★★
Studio legale consigliatissimo, supporto in ogni momento, di elevata professionalità!
Lease Management Specialist 1° livello
★★★★★
Studio legale di altissimo livello specializzato in diritto del lavoro. Sono stato seguito dall’Avvocato Papa che e’ un ottimo professionista
Collaboratore tecnico Enti di Ricerca, 6° liv. CCNL Istruzione e Ricerca
★★★★★
Studio legale di altissimo livello specializzato in diritto del lavoro. Sono stato seguito dall’Avvocato Papa che e’ un ottimo professionista
Retail Manager 1° livello CCNL Commercio
★★★★★
La Dottoressa Chiaramonte è una grande professionista. Ha un’elevata capacità di ascoltare ed interpretare le esigenze dei suoi clienti , traducendole in difesa e rivendicazione dei diritti. La sua sensibilità unita a profonde conoscenze giuridiche ed abilità nelle trattative la rendono una…
HR Business Partner 1° livello
★★★★★
Lo studio legale Lombardo mi ha aiutato in tre casi, tutti risolti con successo e soddisfazione. molto gradita è stata la competenza, gentilezza e chiarezza sui costi
Ingegnere geologico
★★★★★
L’avvocato Lombardo è un vero professionista. Ho apprezzato su tutte lo studio e l’approfondimento del nostro caso prima del conferimento dell’incarico. Per me questo è un valore molto importante, che denota responsabilità e cura verso le esigenze del cliente
Amministratore delegato

200+

Recensioni Google

40+

Recensioni Meta

9.000+

Follower su LinkedIn

20.000+

Follower su Meta

20.000+

Follower su TikTok

I nostri incarichi

Casi reali, non slogan.

Nomi e dettagli identificativi omessi per riservatezza.

Incarico: Socio lavoratore

Incarico: Socio lavoratore

Avv. Erika Chiaramonte
Incarico: Dirigente esautorato

Incarico: Dirigente esautorato

Avv. Danilo Lombardo
Incarico: Trasferimento illegittimo

Incarico: Trasferimento illegittimo

Avv. Raffaella Calamandrei
Incarico: Assunzione con inganno

Incarico: Assunzione con inganno

Avv. Rachele Fazzi
Incarico: Patto di non concorrenza

Incarico: Patto di non concorrenza

Avv. Ugo Papa
Incarico: Trasferimento del lavoratore

Incarico: Trasferimento del lavoratore

Avv. Chiara dal Molin
Incarico: Assunzione con inganno? Assolutamente no!

Incarico: Assunzione con inganno? Assolutamente no!

Avv. Rachele Fazzi
Incarico: dimostrare l’eccessivo caricodi lavoro ad un lavoratore disabile

Incarico: dimostrare l’eccessivo caricodi lavoro ad un lavoratore disabile

Avv. Cecilia Rinaldelli
Incarico: licenziamento per mancato raggiungimento dei target

Incarico: licenziamento per mancato raggiungimento dei target

Avv. Raffaella Calamandrei
Incarico: licenziamento per mancato superamento del periodo di prova

Incarico: licenziamento per mancato superamento del periodo di prova

Avv. Danilo Lombardo
Incarico: mancata progressione di carriera

Incarico: mancata progressione di carriera

Avv. Rachele Fazzi
Incarico: licenziamento illegittimo

Incarico: licenziamento illegittimo

Avv. Giorgia Cicuti

Approfondimenti sul diritto del lavoro

La clausola, spiegata.

Ogni contenuto parte da un documento vero e finisce con la norma che lo rende contestabile.

Avvocato, sono costretta ad accettare di passare ad contratto part time?

Avvocato, sono costretta ad accettare di passare ad contratto…

Lavoro
Avvocato,sono stata licenziata per aver svolto attività lavorativa presso un’altra azienda,.

Avvocato,sono stata licenziata per aver svolto attività lavorativa presso…

Lavoro
Avvocato, sono un dirigente e sono stata licenziata.

Avvocato, sono un dirigente e sono stata licenziata.

Lavoro
Avvocato, sono una dirigente e sono stata licenziata senza preavviso.

Avvocato, sono una dirigente e sono stata licenziata senza…

Lavoro
Avvocato, ho firmato un patto di non concorrenza biennale

Avvocato, ho firmato un patto di non concorrenza biennale

Lavoro
Avvocato, posso chiedere il trasferimento in una sede di lavoro più vicina?

Avvocato, posso chiedere il trasferimento in una sede di…

Lavoro
Avvocato, il mio orario di lavoro part time è stamo modificato senza il mio consenso; è legittimo?

Avvocato, il mio orario di lavoro part time è…

Lavoro
Avvocato, sono stata licenziata per giustificato motivo oggettivo

Avvocato, sono stata licenziata per giustificato motivo oggettivo

Lavoro
Dottore, mi contestano un illecito disciplinare sulla base delle email e dei log di connessione

Dottore, mi contestano un illecito disciplinare sulla base delle…

Lavoro
Avvocato, sono stata trasferita a 600 km senza preavviso; posso oppormi a trasferimento?

Avvocato, sono stata trasferita a 600 km senza preavviso;…

Lavoro
Dottore, la mia azienda usa il badge per monitorare le pause e mi ha contestato un abuso. E’ lecito?

Dottore, la mia azienda usa il badge per monitorare…

Lavoro
Avvocato, l’azienda non mi ha pagato il bonus MBO. Posso agire?

Avvocato, l’azienda non mi ha pagato il bonus MBO.…

Lavoro

Assistenza in tutta Italia

Il tuo caso merita una strategia, non una risposta standard.

Il colloquio si fa in videoconferenza. Più riservato, senza spostarti, ovunque in Italia.
Scrivici su whatsapp