Studio Legale Lombardo Specializzati in diritto del lavoro

Home / Approfondimenti / Interessi moratori e usura sui mutui:…

Interessi moratori e usura sui mutui: la sentenza della Sezioni Unite

Avv. Danilo Lombardo Avv. Danilo Lombardo 16 minuti di lettura
Interessi moratori e usura sui mutui: la sentenza della Sezioni Unite

Nell’ambito del diritto bancario, uno degli argomenti di maggior rilievo in ambito dottrinale e giurisprudenziale concerne l’usura e interessi di mora sui contratti di mutuo. Sul tema si è recentemente espressa la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020. Chiamata a rispondere sulla questione se la disciplina prevista dall’ordinamento con riguardo agli interessi usurari sia estensibile agli interessi moratori, la Suprema Corte si è pronunciata in senso affermativo, concludendo per l’applicabilità della disciplina sull’usura agli interessi di mora.

Prima di giungere a tale conclusione, gli Ermellini hanno riassunto sinteticamente le due contrapposte tesi esistenti al riguardo in dottrina e in giurisprudenza, ovvero quella estensiva e quella restrittiva, evidenziando come ai fini della loro decisione non abbiano ritenuto dirimenti né l’argomento letterale (non essendo univoci i relativi indici), né l’argomento storico (dal momento che la disciplina è mutevole ed è cambiata nel tempo).

Per la Cassazione il criterio guida, invece, è rappresentato della ratio del divieto di usura e dalle finalità che il legislatore ha inteso perseguire tramite il medesimo.

Una breve analisi delle tesi discusse dai Giudici della Cassazione si rende necessaria per evidenziare l’argomentazione proposta nella sentenza sotto esame su usura e interessi di mora.

Tesi Restrittiva

Nella sua disamina della tesi restrittiva, il Supremo Consesso rammenta che i suoi sostenitori si richiamano ai seguenti argomenti:

  • Alla lettera delle norme e, principalmente, all’art. 1815, comma 2, cod. civ. che si riferisce ai soli interessi corrispettivi e all’art. 644, comma 1, c.p. che incrimina chi si fa «dare o promettere» interessi usurari «in corrispettivo di una prestazione di denaro»; del pari, poi, l’inciso «a qualunque titolo» contenuto nell’art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, con riferimento agli interessi da considerare usurari, inserito dopo le parole «promessi o convenuti» e non subito dopo il termine «interessi» nonché il d.l. 185 del 2008, che nel dettare disposizioni sulla commissione di massimo scoperto ha affermato che, ai fini delle norme civili e penali sull’usura, rilevano solo gli interessi corrispettivi, quale remunerazione rispetto all’utilizzo dei fondi concessi;
  • I lavori preparatori non hanno valore normativo, con ciò volendo privare di rilevanza i lavori preparatori della legge n. 24 del 2001, laddove si affermava di voler considerare l’usurarietà di ogni interesse, sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio;
  • ALla funzione degli interessi, richiamando la diversità di causa e di funzione tra interesse corrispettivo e moratorio, dal momento che gli interessi corrispettivi hanno funzione remunerativa per il godimento del denaro mentre i moratori, risarcitoria, rappresentando, ex art. 1224 cod. civ., il danno conseguente l’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria;
  • Ratio della norma, per cui il fondamento della disciplina antiusura non è quello di mantenere basso il costo del denaro bensì quello di mitigare il “rischio bancario”;
  • Evoluzione storica, con rilevanza della distinzione degli interessi in base alla loro funzione;
  • Alla previsione dell’art. 1284, comma 4, cod. civ. secondo cui se «le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali»; invero, essendo il tasso di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 di sovente superiore al tasso- soglia usurario, ai fini dell’usura non potrebbero rilevare gli interessi moratori convenzionali, dal momento che, altrimenti, la norma ammetterebbe una “usura legale”;
  • Alla circostanza del mancato rilievo degli interessi moratori nel tasso soglia dei d.m.: nelle voci computate dai decreti ministeriali al fine della rilevazione del tasso medio gli interessi di mora non erano inclusi; difatti, dovendo essere omogenei il T.e.g. del singolo rapporto ed il T.e.g.m. determinante il tasso soglia, nel T.e.g. del singolo rapporto gli interessi moratori non dovevano essere conteggiati.

Ad ogni modo, anche tale tesi offrirebbe tutela in caso di usura e interessi di mora atteso che, pur escludendo che la disciplina antiusura sanzioni anche la pattuizione degli interessi di mora, prevede comunque che questi ultimi, quale sanzione per l’inadempimento, siano inquadrabili nella disciplina di cui all’art. 1382 cod. civ. e, quindi, laddove ritenuti eccessivi potrebbero essere ridotti d’ufficio dal giudice, ai sensi dell’art. 1384 cod. civ., restando invero inapplicabile l’art. 1815, comma 2, cod. civ.

Tesi Estensiva

Quanto alla contraria tesi estensiva, la Suprema Corte ricorda che i suoi sostenitori si appellano invece ai seguenti argomenti:

  • Sempre alla lettera delle norme, sottolineando che la legge (art. 1815, comma 2, cod. civ., art. 644, comma 4, cod. pen., art. 2, comma 4, I. n. 108 del 1996 e art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, conv. dalla I. n. 24 del 2001) non distingue tra le diverse tipologie di interessi e, anzi, in alcuni di tali articoli si parla espressamente di pattuizione «a qualsiasi titolo»;
  • Ai lavori preparatori della legge n. 24 del 2001, ove si afferma che si voleva considerare l’usurarietà di ogni interesse «sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio»;
  • Anche in questo caso alla funzione degli interessi, atteso che entrambi gli interessi costituiscono la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto, nel primo caso volontariamente, nel secondo caso involontariamente;
  • Alla ratio della norma o interpretazione finalistica: la legge n. 108 del 1996 intende tutelare le vittime dell’usura e l’interesse pubblico al corretto svolgimento delle attività economiche, fini che potrebbero venire frustrati in caso di esclusione degli interessi moratori dall’ambito di applicazione della disciplina in esame. Peraltro, in caso contrario, per il creditore potrebbe addirittura rivelarsi più conveniente l’inadempimento;
  • Alla previsione dell’art. 1284, comma 4, cod. civ, laddove il maggior tasso degli interessi legali ha una funzione sanzionatorio/deflattiva a carico del debitore inadempiente, per i casi in cui l’inadempimento perseveri dopo la proposizione della domanda giudiziale e non discende dalla semplice mora;
  • Alla irrilevanza della mancata rilevazione degli interessi moratori nel tasso soglia dei decreti ministeriali, in quanto il giudice non può essere vincolato alla normativa secondaria.

Si esclude, in ogni caso, la cogenza del cd. principio di simmetria sub punto g) della tesi estensiva.

La sentenza delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite, dopo aver evidenziato che entrambe le tesi conducono ad “una tutela del soggetto finanziato, sia pure attraverso percorsi argomentativi diversi” e che il dato letterale e i diversi argomenti si equivalgano quanto a persuasività e non definitività, hanno di fatto aderito alla tesi estensiva, sostenendo l’applicabilità della disciplina repressiva sull’usura agli interessi di mora, al fine di garantire al debitore una tutela più compiuta.

Tutela che, ad avviso del Collegio, non sarebbe equivalente in caso di applicazione della disciplina di cui all’art. 1384 cod. civ. (riduzione della penale ad equità), dal momento che questa soluzione potrebbe dare adito ad applicazioni differenti sul piano nazionale e, verosimilmente, condurre al mero abbattimento dell’interesse pattuito al tasso soglia anziché al minor tasso degli interessi corrispettivi.

Peraltro, secondo la ricostruzione fornita dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, l’applicazione della normativa sull’usura agli interessi di mora appare coerente con le plurime “ratione legis” che si riscontrano nella normativa stessa, quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario.

E quanto alla posizione del debitore, nella sentenza si legge che il primario interesse è quello di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore; dunque, sarebbe incongruente subordinare il finanziatore al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito e poi consentire che, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, gli interessi applicati sfuggano al controllo.

Una scelta diversa non sarebbe conforme ai principi di diritto pubblico riaffermati a partire dalla riforma del 1996 e alla severità del trattamento che il legislatore riserva agli interessi usurari con la disciplina di cui all’art. 1815 c.c.

Ricondotti gli interessi moratori nell’ambito della disciplina antiusura, i giudici di legittimità hanno affermato di dover risolvere una pluralità di questioni relative, da una parte, alle concrete modalità di verifica del rispetto del tasso soglia di usura per gli interessi di mora e, dall’altra, alle conseguenze in caso di sforamento.

Concrete modalità di verifica

“La disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato”.

Per giustificare tale assunto, la sentenza prende le mosse dalla diversità tra gli interessi corrispettivi e moratori, i primi dati dalla differenza tra la somma oggetto dell’obbligo di restituzione in un’operazione di finanziamento detratto il denaro ottenuto a prestito e i secondi, contemplati dall’art. 1224 c.c., rappresentanti il danno che il creditore subisce nelle obbligazioni pecuniarie a causa dell’inadempimento del debitore.

Per gli Ermellini, la natura degli interessi di mora quale liquidazione forfettaria e preventiva del danno non muta in caso di pattuizione negoziale della loro misura, sicchè andranno inquadrati come un tipo di clausola penale e ricondotti nella previsione di cui all’art. 1382 c.c..

E così, se gli interessi corrispettivi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l‘incertus an e l’incertus quando del pagamento, di talchè il creditore dovrà ricomprendervi anche il costo dell’attivazione degli strumenti di tutela del diritto rimasto insoddisfatto e anche tale costo deve soggiacere ai limiti antiusura.

Ed è per tale ragione, prosegue la pronuncia, che le direttive comunitarie, con riguardo al credito al consumo, prevedono correttamente che il t.e.g. sia determinato sulla base del costo totale del credito, ad eccezione di eventuali penali per l’inadempimento, non contrastando tale indicazione resa ai fini della “trasparenza per il consumatore” con l’autonomo rilievo della disciplina antiusura.

“La mancata indicazione, nell’ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica”.
La pronuncia in esame evidenzia poi che la mancata indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali dal momento che, qualora i predetti D.M. contengano anche l’indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario sebbene indicato separatamente dal T.E.G.M., in aderenza al principio di simmetria espresso nella sentenza n. 16303 del 2018 con riferimento alle CMS, di questo tasso medio di mora dovrà tenersi conto nell’individuazione della soglia di usura per gli interessi di mora.

Difatti, il tasso rilevato dai decreti ministeriali a fini conoscitivi può comunque costituire l’utile indicazione oggettiva idonea a determinare la soglia rilevante tenendo conto della maggiorazione prevista per gli interessi moratori.

La clausola sugli interessi moratori si palesa così usuraria quando è “fuori mercato”, ovvero come scrivono gli Ermellini “nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate”.

“Se i decreti non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del t.e.g.m. così come rilevato”.

Dunque, se il Decreto Ministeriale di riferimento non reca l’indicazione della maggiorazione media dei moratori (come verificatosi dall’entrata in vigore della legge antiusura sino al d.m. 25 marzo 2003), la Suprema Corte ritiene che “in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato”, ai fini dell’individuazione del tasso soglia resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione della metà ivi prevista per la determinazione della soglia di usura.

A sommesso avviso di chi scrive una siffatta conclusione introduce, però, una palese disparità nella disciplina dell’usura tra il periodo antecedente e quello successivo al 25 marzo 2003, in contrasto con il principio di omogeneità e di uguaglianza.

Cosa succede se non viene rispettata la soglia del tasso di usura per gli interessi di mora

Con specifico riguardo alle conseguenze di una accertata violazione del tasso soglia di usura per gli interessi di mora, la Corte di Cassazione è giunta alle seguenti conclusioni:

“Si applica l’art. 1815, comma 2, cod. civ., ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro”.

Nel caso in cui venga accertato l’avvenuto superamento della soglia di usura per gli interessi di mora, le Sezioni Unite ritengono che, diversamente da altri ordinamenti europei che escludono la nullità della clausola sugli interessi, debba applicarsi l’art. 1815 c.c., comma 2, ma in una lettura interpretativa.

La Corte ha difatti interpretato la norma nel seguente modo: pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, prevede che la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse sia limitata al tipo di interesse che quella soglia abbia superato.

In buona sostanza, “ove l’interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l’applicazione dell’art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti”.

D’altronde, la Corte ha inteso escludere che un’applicazione dell’art. 1815 c.c. non orientata nel senso sopra riportato potesse premiare il debitore (che otterrebbe un trattamento più favorevole del mutuatario adempiente), con la conseguenza che non saranno dovuti solo gli interessi moratori pattuiti mentre saranno comunque dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1224 c.c., ove lecitamente convenuti.

Ciò, al fine di ristorare il danno da inadempimento per il creditore rimasto insoddisfatto con la stessa misura degli interessi corrispettivi già pattuiti e dovuti.

Secondo la Corte tale conclusione, oltre a fornire una soluzione coerente con il sistema, è anche confortata dalla primaria esigenza di coerenza e non contraddittorietà col diritto Europeo, come vive dalle interpretazioni rese dalla Corte di giustizia, che adita in più occasioni in via pregiudiziale con riguardo alle direttive in materia di consumatori ha chiarito come – pur caduta la clausola sugli interessi moratori – continuano ad essere dovuti quelli corrispettivi, dal momento che la direttiva 93/13/CEE non osta a che si giunga alla «soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto» (Corte di giustizia 7 agosto 2018, cit., punti 76-78): ciò in quanto «gli interessi corrispettivi hanno una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro da parte del mutuante fino al rimborso della somma stessa» (punto 76) e ove «la clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la direttiva 93/13 esige unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata» (punto 77).”

“Resta, quindi, la residua debenza degli interessi dopo la risoluzione per inadempimento del contratto di finanziamento”.
Quanto agli effetti concreti, la sentenza evidenzia che, caduta la clausola sugli interessi moratori, le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano integralmente dovute, comprensive degli interessi corrispettivi in esse già ricompresi, oltre agli interessi moratori sull’intero nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.

Per quanto attiene le rate a scadere, invece, sorge l’obbligo d’immediata restituzione dell’intero capitale ricevuto, sul quale saranno dovuti gli interessi corrispettivi, ma attualizzati al momento della risoluzione: e, difatti, sino al momento in cui il contratto ha avuto effetto, il debitore ha beneficiato della rateizzazione, della quale deve sostenere il costo, pur ricalcolato attualizzandolo, rispetto all’originario piano di ammortamento non più eseguito; da tale momento e sino al pagamento, vale l’art. 1224, comma 1, c.c.

A questo punto, il provvedimento in esame affronta due ulteriori questioni: la prima, se in corso di rapporto sussiste l’interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti e, la seconda, se una volta verificatosi l’inadempimento e, dunque, il presupposto per l’applicazione degli interessi di mora, la valutazione sulla usurarietà degli stessi attenga quelli dedotti in contratto o quelli in concreto applicati dopo l’inadempimento.

Le Sezioni Unite riconoscono l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per la presenza in contratto di una pattuizione usuraria, ma ritengono che l’eventuale pronuncia resa in favore del mutuatario avrebbe portata di mero accertamento valevole in caso di futura applicazione da parte del creditore del tasso usurario, sicchè deve escludersi che a seguito di una siffatta pronuncia il soggetto finanziato possa non adempiere e pretendere la mancata applicazione di interessi ulteriori rispetto a quelli corrispettivi inclusi nelle rate già dovute.

Secondo la ricostruzione fornita dalla Corte, a seguito dell’inadempimento rileva solo il tasso applicato in concreto al debitore inadempiente e, pertanto, laddove il debitore avesse agito per l’accertamento dell’usurarietà del tasso previsto contrattualmente, non ne conseguirebbe automaticamente l’effetto di rendere dovuto solo un interesse moratorio pari al tasso degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti (ex art. 1224 cod. civ.). Un siffatto effetto, invero, si verificherebbe soltanto qualora il tasso previsto in contratto fosse stato in seguito effettivamente applicato. Ove il tasso applicato in concreto sia, invece, sottosoglia, esso sarà dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di mero accertamento.

Conclusioni

Conclusivamente, le Sezioni Unite hanno enunciato i seguenti principi di diritto, ai sensi dell’art. 384, comma 1, cod. proc. civ.:

“La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso”.

“La mancata indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del T.e.g.m. non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.

“Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista”.

“Si applica l’art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l’art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”.

“Anche in corso di rapporto sussiste l’interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell’accordo; una volta verificatosi l’inadempimento ed il presupposto per l’applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all’interesse in concreto applicato dopo l’inadempimento”.

“L’onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l’ usura degli interessi di mora, ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall’altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto”.

Per ricevere una consulenza legale sulle questioni relative all’usura e interessi di mora, contatta il nostro team di Professionisti. Oltre al consueto appuntamento in studio, lo Studio Legale Lombardo ti offre la possibilità di interagire con il Professionista prescelto anche in videoconferenza; in questo modo potrai ottenere assistenza legale ovunque ti trovi, e senza dover richiedere permessi a lavoro o affrontare il traffico cittadino.

 

 

 

Danilo Lombardo

Scritto da

Danilo Lombardo

Founder e Managing partner

Ha conseguito la laurea presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, nota come Luiss, nel 2001, conseguendo il titolo di avvocato nel 2004 ed iscrivendosi all’Albo degli…

Il profilo completo →

Parola agli esperti

Quando la notizia è di lavoro, ci chiamano.

Interventi e interviste dei professionisti dello Studio su testate nazionali.

LinkedIn
Il Tempo
Radiocor
Il Giornale
Radiocor
Il Sole 24 Ore
Libero

Assistenza in tutta Italia

Dove sei non cambia come ti difendiamo.

Il colloquio si fa in video Nessuno spostamento e nessun permesso da chiedere al lavoro: basta un collegamento.
La distanza non pesa sul conto Le condizioni sono le stesse ovunque tu sia, senza costi di trasferta a tuo carico.
Sempre lo stesso team Il caso resta ai professionisti che lo hanno preso in carico, dal primo colloquio alla chiusura.
Documenti in digitale Contratti, lettere e buste paga si inviano online: li leggiamo prima dell’incontro.

Assistenza ovunque lavori

Da qualunque città, lo stesso team.

Non importa dove si trova la tua azienda: il caso viene affidato allo stesso gruppo di avvocati, con lo stesso metodo e le stesse condizioni. La videochiamata annulla la distanza, e quando serve andare in tribunale sono i nostri legali a spostarsi.

Milano Bologna Firenze Roma Napoli Bari Palermo Cagliari

Il tuo caso arriva sempre allo stesso team

Come si arriva al risultato

Videochiamata
2 mesi
Tempo medio
Conciliazione

Si parte sempre da qui: la videochiamata è il primo passo di ogni pratica, comprese quelle chiuse con i risultati più importanti. Dal colloquio alla conciliazione passano in media due mesi.

Risultati ottenuti

Numeri, non promesse.

Una selezione di casi conclusi, tra i tanti seguiti dallo Studio nel tempo. Nomi e dettagli identificativi omessi per riservatezza — ogni caso resta comunque documentabile su richiesta.

91%
Percentuale di successo Sui casi trattati dallo Studio, conclusi con esito favorevole per l’assistito.
Oltre € 4.974.994
Ottenuti nei casi selezionati

I casi presentati sono solo un estratto: tutte le pratiche seguite dallo Studio sono documentabili, nel rispetto della riservatezza degli assistiti.

Risultato ottenuto / Dirigenza
€ 800.000
VENT’ANNI DA DIRIGENTE. IL CONTRATTO NO.

Oltre 20 anni di funzioni direttive riconosciute in giudizio, con differenze retributive.

Studio Legale Lombardo Dati identificativi omessi per riservatezza
Risultato ottenuto / Licenziamenti
€ 400.000
DIRIGENTE APICALE. LICENZIATO SENZA GIUSTA CAUSA.

Licenziamento di un dirigente apicale, dichiarato illegittimo in giudizio.

Studio Legale Lombardo Dati identificativi omessi per riservatezza
Risultato ottenuto / Licenziamenti
€ 300.000
IL RUOLO, DICEVANO, NON SERVIVA PIÙ.

Soppressione del ruolo ritenuta non genuina, risolta con accordo economico.

Studio Legale Lombardo Dati identificativi omessi per riservatezza
Risultato ottenuto / Trasferimenti
€ 300.000
RICHIAMATO DALL’ESTERO. SENZA TUTELE.

Riconosciuti oltre 300.000 euro dopo il trasferimento dall’estero.

Studio Legale Lombardo Dati identificativi omessi per riservatezza
Risultato ottenuto / Licenziamenti
€ 300.000
IL PATTO VALEVA. IL LICENZIAMENTO NO.

Ottenuti oltre 300.000 euro per un licenziamento con un patto di non concorrenza.

Studio Legale Lombardo Dati identificativi omessi per riservatezza
Risultato ottenuto / Trasferimenti
€ 200.000
CINQUANTA CHILOMETRI, ZERO RAGIONI.

Trasferimento verso una sede oltre i 50 km, privo di reali esigenze organizzative.

Studio Legale Lombardo Dati identificativi omessi per riservatezza
Risultato ottenuto / Uscite
€ 200.000
L’USCITA GIUSTA VALE. ANCHE IN DENARO.

Incentivo all’esodo riconosciuto alla lavoratrice in sede di trattativa.

Studio Legale Lombardo Dati identificativi omessi per riservatezza
Risultato ottenuto / Inquadramento
€ 180.000
LAVORAVA DA DIPENDENTE. SENZA ESSERLO.

Ottenuti 180.000 euro per la mancata assunzione come lavoratore subordinato.

Studio Legale Lombardo Dati identificativi omessi per riservatezza
Risultato ottenuto / Mobbing
Risarcimento
DIECI ANNI DI SERVIZIO, TRATTATO DA PESO.

Mobbing accertato nei confronti di un dipendente con oltre 10 anni di servizio.

Studio Legale Lombardo Dati identificativi omessi per riservatezza
Risultato ottenuto / Licenziamenti
Reintegra
QUINDICI ANNI DI ANZIANITÀ. CANCELLATI COSÌ.

Licenziamento disciplinare di un quadro, poi reintegrato.

Studio Legale Lombardo Dati identificativi omessi per riservatezza
Risultato ottenuto / Dirigenza
36 mensilità
TRENTASEI MESI. NERO SU BIANCO.

Riconosciute al Dirigente 36 mensilità, pari a 298.000 euro.

Studio Legale Lombardo Dati identificativi omessi per riservatezza
Risultato ottenuto / Licenziamenti
12 mensilità
MOTIVO SOGGETTIVO. SENZA SOSTANZA.

Licenziamento per giustificato motivo soggettivo, definito con il riconoscimento di 12 mensilità.

Studio Legale Lombardo Dati identificativi omessi per riservatezza

Assistenza in tutta Italia

Testimonianze

Chi ci ha scelto, e perché.

Pubblicate con il solo ruolo professionale, a tutela della riservatezza dei clienti.

★★★★★
Lo Studio Legale Lombardo mi accompagna da oltre quindici anni. Ormai consiglieri preventivi in un rapporto costante e costruttivo h.24 per un valore aggiunto che va ben oltre il classico rapporto cliente-avvocato-parcella.
Giornalista RAI Sport
★★★★★
Grandissima professionalità ed empatia con tutto lo staff dello studio. E l’avvocato Lombardo ha sempre dimostrato grandi capacità nelle situazioni anche più complesse che ho avuto modo di sottoporgli. Riesce puntualmente a capire le varie problematiche e a proporre soluzioni con grande…
Amministratore delegato
★★★★★
Mi sono rivolta allo Studio Legale Lombardo per un’importante questione di Diritto del Lavoro. Non avrei potuto fare scelta migliore. Gli avvocati sono tutti molto competenti e puntuali. Mi sono affidata totalmente all’avvocato che ha seguito il mio caso che con professionalità,…
Product manager 1° livello commercio
★★★★★
Professionisti seri, preparatissimi e molto attenti alle esigenze del cliente. Un ringraziamento speciale all’Avvocato Erika Chiaramonte per la dedizione e l’eccellente lavoro svolto nella mia pratica contro un’azienda multinazionale. Risultati concreti e assistenza costante. Studio legale consigliatissimo
Online marketplace manager 1° livello
★★★★★
Studio legale consigliatissimo, supporto in ogni momento, di elevata professionalità!
Lease Management Specialist 1° livello
★★★★★
Studio legale di altissimo livello specializzato in diritto del lavoro. Sono stato seguito dall’Avvocato Papa che e’ un ottimo professionista
Collaboratore tecnico Enti di Ricerca, 6° liv. CCNL Istruzione e Ricerca
★★★★★
Studio legale di altissimo livello specializzato in diritto del lavoro. Sono stato seguito dall’Avvocato Papa che e’ un ottimo professionista
Retail Manager 1° livello CCNL Commercio
★★★★★
La Dottoressa Chiaramonte è una grande professionista. Ha un’elevata capacità di ascoltare ed interpretare le esigenze dei suoi clienti , traducendole in difesa e rivendicazione dei diritti. La sua sensibilità unita a profonde conoscenze giuridiche ed abilità nelle trattative la rendono una…
HR Business Partner 1° livello
★★★★★
Lo studio legale Lombardo mi ha aiutato in tre casi, tutti risolti con successo e soddisfazione. molto gradita è stata la competenza, gentilezza e chiarezza sui costi
Ingegnere geologico
★★★★★
L’avvocato Lombardo è un vero professionista. Ho apprezzato su tutte lo studio e l’approfondimento del nostro caso prima del conferimento dell’incarico. Per me questo è un valore molto importante, che denota responsabilità e cura verso le esigenze del cliente
Amministratore delegato

200+

Recensioni Google

40+

Recensioni Meta

9.000+

Follower su LinkedIn

20.000+

Follower su Meta

20.000+

Follower su TikTok

I nostri incarichi

Casi reali, non slogan.

Nomi e dettagli identificativi omessi per riservatezza.

Incarico: Dirigente esautorato

Incarico: Dirigente esautorato

Avv. Danilo Lombardo
Incarico: Socio lavoratore

Incarico: Socio lavoratore

Avv. Erika Chiaramonte
Incarico: Trasferimento illegittimo

Incarico: Trasferimento illegittimo

Avv. Raffaella Calamandrei
Incarico: Assunzione con inganno

Incarico: Assunzione con inganno

Avv. Rachele Fazzi
Incarico: Patto di non concorrenza

Incarico: Patto di non concorrenza

Avv. Ugo Papa
Incarico: Trasferimento del lavoratore

Incarico: Trasferimento del lavoratore

Avv. Chiara dal Molin
Incarico: Assunzione con inganno? Assolutamente no!

Incarico: Assunzione con inganno? Assolutamente no!

Avv. Rachele Fazzi
Incarico: dimostrare l’eccessivo caricodi lavoro ad un lavoratore disabile

Incarico: dimostrare l’eccessivo caricodi lavoro ad un lavoratore disabile

Avv. Cecilia Rinaldelli
Incarico: licenziamento per mancato raggiungimento dei target

Incarico: licenziamento per mancato raggiungimento dei target

Avv. Raffaella Calamandrei
Incarico: licenziamento per mancato superamento del periodo di prova

Incarico: licenziamento per mancato superamento del periodo di prova

Avv. Danilo Lombardo
Incarico: mancata progressione di carriera

Incarico: mancata progressione di carriera

Avv. Rachele Fazzi
Incarico: licenziamento illegittimo

Incarico: licenziamento illegittimo

Avv. Giorgia Cicuti

Approfondimenti sul diritto del lavoro

La clausola, spiegata.

Ogni contenuto parte da un documento vero e finisce con la norma che lo rende contestabile.

Avvocato, sono costretta ad accettare di passare ad contratto part time?

Avvocato, sono costretta ad accettare di passare ad contratto…

Lavoro
Avvocato,sono stata licenziata per aver svolto attività lavorativa presso un’altra azienda,.

Avvocato,sono stata licenziata per aver svolto attività lavorativa presso…

Lavoro
Avvocato, sono un dirigente e sono stata licenziata.

Avvocato, sono un dirigente e sono stata licenziata.

Lavoro
Avvocato, sono una dirigente e sono stata licenziata senza preavviso.

Avvocato, sono una dirigente e sono stata licenziata senza…

Lavoro
Avvocato, ho firmato un patto di non concorrenza biennale

Avvocato, ho firmato un patto di non concorrenza biennale

Lavoro
Avvocato, posso chiedere il trasferimento in una sede di lavoro più vicina?

Avvocato, posso chiedere il trasferimento in una sede di…

Lavoro
Avvocato, il mio orario di lavoro part time è stamo modificato senza il mio consenso; è legittimo?

Avvocato, il mio orario di lavoro part time è…

Lavoro
Avvocato, sono stata licenziata per giustificato motivo oggettivo

Avvocato, sono stata licenziata per giustificato motivo oggettivo

Lavoro
Dottore, mi contestano un illecito disciplinare sulla base delle email e dei log di connessione

Dottore, mi contestano un illecito disciplinare sulla base delle…

Lavoro
Avvocato, sono stata trasferita a 600 km senza preavviso; posso oppormi a trasferimento?

Avvocato, sono stata trasferita a 600 km senza preavviso;…

Lavoro
Avvocato, mi è stato assegnato un ruolo dal contenuto professionale inferiore. Come posso tutelarmi?

Avvocato, mi è stato assegnato un ruolo dal contenuto…

Lavoro
Avvocato, lavoro in smart working e ho avuto un incidente. E’ coperto dall’INAIL?

Avvocato, lavoro in smart working e ho avuto un…

Lavoro

Assistenza in tutta Italia

Il tuo caso merita una strategia, non una risposta standard.

Il colloquio si fa in videoconferenza. Più riservato, senza spostarti, ovunque in Italia.
Scrivici su whatsapp