Diritto a non nascere se non sani

Diritto a non nascere se non sani

Come già rilevato in un precedente intervento, le delicate questioni sottoposte all’attenzione delle Sezioni Unite vertevano, da una parte, sull’onere della prova gravante sulla madre che, non informata correttamente delle malformazioni genetiche del feto, non abbia potuto esercitare il suo diritto all’interruzione della gravidanza e, dall’altra, sull’esistenza nel nostro ordinamento di un “diritto a non nascere se non sani”.
Con sentenza 22 dicembre 2015 n. 25767 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione si sono pronunciate in materia di risarcimento del danno da nascita indesiderata, risolvendo così l’annoso contrasto giurisprudenziale sorto in materia.
Quanto al primo quesito, le Sezioni Unite hanno ribadito come sia diritto della madre ad essere correttamente informata circa le condizioni di salute del feto. Solo in tal modo la stessa potrà essere messa nella condizione di esercitare coscientemente il proprio diritto ad abortire – sempre che ricorrano, ovviamente, tutti i requisiti previsti dalla legge.
Pertanto, in mancanza di tale corretta informazione, la madre potrà senz’altro agire in giudizio nei confronti dei medici e della struttura sanitaria per il risarcimento del danno patito. In tal sede la donna sarà tenuta a fornire la prova della propria volontà di interrompere la gravidanza, qualora fosse stata correttamente informata circa le malformazioni del feto. Detta prova, hanno chiarito le Sezioni Unite, potrà essere fornita anche mediante presunzioni semplici. La madre dovrà quindi provare, attraverso una serie di circostanze (ad esempio, “pregresse manifestazioni di pensiero”) la propria volontà abortiva in caso di gravi malformazioni del feto, mentre sul medico graverà l’onere di fornire la “prova contraria” che la donna non si sarebbe determinata comunque all’aborto.
Quanto invece al secondo e forse più controverso quesito, le Sezioni Unite hanno svolto un’attenta analisi della giurisprudenza che negli anni si è interrogata circa la possibilità per il “nato non sano” di agire per il risarcimento del danno da cd. wrongful life.
Preso atto di un risalente orientamento secondo cui era senz’altro riconoscibile il diritto del minore ad agire per il risarcimento del danno dallo stesso patito in ragione della sua ‘nascita malformata’, le Sezioni Unite hanno tuttavia ritenuto di doversi discostare dallo stesso sulla base di una peculiare analisi del concetto di danno risarcibile. Secondo i giudici di legittimità, infatti, in ipotesi di nascita malformata il danno risarcibile sarebbe da identificarsi nella vita stessa e l’assenza di danno nella “non-nascita” del bambino, cioè nella sua morte. Ciò di fatto porterebbe ad una contraddizione insuperabile: la morte non può essere considerata un bene della vita. Non si può quindi parlare di un diritto a non nascere.
Dunque, a composizione del contrasto giurisprudenziale sorto in materia – ma non anche del dibattito etico e morale sul punto – le Sezioni Unite della Cassazione hanno concluso che il nato con disabilità non è legittimato ad agire per il risarcimento del danno da “vita ingiusta”, poiché l’ordinamento italiano ignora il “diritto a non nascere se non sano”.

Articoli correlati

RICONOSCIMENTI

YouTube video

Premiazione come
Eccellenza in Diritto del Lavoro

YouTube video

Premiazione come Eccellenza in Diritto Bancario

YouTube video

Premiazione come Eccellenza in Diritto Bancario

PREMI
E RICONOSCIMENTI

CASI
DI SUCCESSO

I nostri casi di successo testimoniano il nostro impegno nel diritto del lavoro. Abbiamo assistito lavoratori e aziende in situazioni complesse, come licenziamenti ingiustificati e dispute contrattuali.

Le esperienze dei nostri clienti sottolineano la nostra dedizione a proteggere i loro diritti e a ottenere risultati concreti, dimostrando che insieme possiamo affrontare qualsiasi sfida.

APPROFONDIMENTI
SUL DIRITTO DEL LAVORO

Rimani aggiornato sulle ultime novità e tematiche rilevanti nel diritto del lavoro. Analizziamo questioni cruciali e offriamo guide pratiche per orientarsi in un panorama legale in continua evoluzione, a tutela di lavoratori e aziende.

Dicono di noi

LE VOCI
DEI NOSTRI CLIENTI

Le esperienze dei nostri clienti nel diritto del lavoro parlano di fiducia, professionalità e risultati concreti. Ogni testimonianza riflette il nostro impegno a tutelare i diritti e a fornire soluzioni efficaci per ogni esigenza legale.

Prenota una consulenza con un nostro esperto

Oppure compila il form, verrai ricontattato dalla nostra Office Manager per avere tutte le informazioni relativa al nostro servizio di consulenza.

Consulenza gratuita in caso di conferimento dell’incarico.