In breve: Il preavviso di licenziamento è il periodo, fissato dal CCNL in base a livello e anzianità, che deve trascorrere tra la comunicazione e la fine del rapporto; non è dovuto solo nel licenziamento per giusta causa. Il datore può sostituirlo con l’indennità equivalente, che concorre a TFR e contributi; durante il preavviso restano retribuzione e diritti pieni.
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Introduzione
Il preavviso del licenziamento riveste un ruolo fondamentale nel contesto del diritto del lavoro, in quanto rappresenta un atto di rispetto reciproco tra le parti. Ed invero, comunicare in anticipo il licenziamento dà al lavoratore non solo la possibilità di prepararsi sia emotivamente che finanziariamente, ma anche la sicurezza di continuare a percepire lo stipendio durante il periodo di transizione. Questo è un aspetto particolarmente importante per chi ha impegni finanziari o familiari.
Per tali ragioni, il preavviso di licenziamento viene considerato come un importante strumento giuridico per garantire una separazione equa e programmata tra datore di lavoro e dipendente
Normative sul Preavviso
Il preavviso di licenziamento regola il periodo di tempo che deve intercorrere tra la comunicazione del licenziamento e la cessazione effettiva del rapporto di lavoro.
La fonte normativa si rinviene tanto nella legge quanto nel Contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.
Ed invero, l’art. 2118, comma 1, del Codice Civile dispone, a tal riguardo, che “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità”.
Ne consegue che la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto a tempo indeterminato è riconosciuta tanto al datore di lavoro quanto al dipendente ed i termini, da rispettarsi obbligatoriamente, sono individuabili direttamente nel contratto di lavoro o, in assenza, nel Contratto collettivo.
Dunque, il datore di lavoro non potrà licenziare in tronco, ma dovrà comunicare la cessazione del rapporto in anticipo, nel rispetto di un periodo di preavviso, salvo sussista una giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c.
Di contro, nel rapporto a tempo determinato, sempre a norma dell’art. 2119 c.c. non è possibile cessare il rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza salvo che per giusta causa
In tale tipologia contrattuale, infatti, le parti si sono “vincolate” a vicenda fino ad una data precisa. Tuttavia, è possibile per le parti stabilire una quantificazione preventiva e forfetaria del danno, che una parte deve corrispondete all’altra, in caso di recesso anticipato.
Quanti giorni di preavviso spettano in caso di licenziamento?
Non esiste un numero fisso di giorni. L’art. 2118 c.c. rinvia alle norme del contratto collettivo, agli usi o all’equità. La durata dipende dal CCNL applicato al tuo rapporto, dal tuo livello di inquadramento e dalla tua anzianità di servizio. Per il numero esatto devi leggere l’articolo sul preavviso del tuo CCNL, nella versione in vigore alla data del licenziamento.
Come trovare la tua durata:
- Individua il CCNL. Lo trovi nella lettera di assunzione e di norma in busta paga.
- Cerca l’articolo sul preavviso (spesso dentro le norme sulla risoluzione del rapporto) e incrocia il tuo livello con gli anni di anzianità. Per quadri e dirigenti la durata cresce con l’anzianità e può essere molto più lunga.
- Controlla la decorrenza. Alcuni CCNL la fanno partire dal 1° o dal 16° del mese. I giorni sono di calendario.
- Verifica le eccezioni. Il preavviso non è dovuto nel licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.). Se il datore non lo rispetta, spetta l’indennità sostitutiva.
Se il contratto individuale prevede condizioni diverse, conta la più favorevole a te, se consentito dal CCNL. Hai ricevuto una lettera di licenziamento? Porta in videoconferenza la lettera, il contratto e le ultime buste paga: l’avvocato calcola con te preavviso e indennità.
Durata e Calcolo del Preavviso
Il preavviso decorre dal momento in cui la comunicazione di licenziamento giunge a conoscenza del lavoratore, da individuarsi con la data in cui questi riceve materialmente la lettera.
La durata del preavviso è stabilita dal contratto collettivo e, pertanto, non è fissa ma varia in base alla tipologia di contratto, alle mansioni del lavoratore, al suo inquadramento e all’anzianità di servizio del dipendente.
Nel contratto Commercio (CCNL Terziario, distribuzione e servizi), ad esempio, i termini di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni dipendono dall’anzianità di servizio e dal livello contrattuale e vanno da 15 a 120 giorni di calendario, decorrenti dal giorno 1° o 16° del mese. In caso di inosservanza del periodo di preavviso, scatta l’obbligo di erogare l’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione di fatto (paga base, indennità di contingenza, EDR, scatti di anzianità), comprensiva di ratei di tredicesima e quattordicesima.
Il calcolo del periodo di preavviso si fa retrocedendo dalla data della cessazione del rapporto e comprende tutti i giorni di calendario, compresi i festivi.
Il periodo di preavviso deve essere effettivamente lavorato; pertanto, non sarà possibile godere delle ferie maturate (che dovranno essere fruite prima della sua decorrenza). Le uniche assenze ammesse riguardano scioperi, partecipazioni a seggi elettorali, partecipazione a sedute per cariche pubbliche.
Il periodo di preavviso non decorre a fronte: malattia, ferie, maternità, infortunio.
In tali casi, il decorso del preavviso si sospende, determinando uno slittamento della data di cessazione del rapporto.
In questi casi il computo ripartirà dal giorno di rientro a lavoro del dipendente.
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Per i dirigenti la durata del preavviso è fissata dal contratto collettivo di categoria e cresce con l’anzianità di servizio: prima di fare qualsiasi conto, la fonte da consultare è sempre il CCNL applicato al rapporto, nella versione vigente alla data del recesso.
Diritti dei Lavoratori nel Preavviso
L’istituto del preavviso riguarda la quasi totalità dei casi di risoluzione del rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento) con alcune limitate eccezioni quali il licenziamento per giusta causa e la risoluzione consensuale.
Ne consegue che, il preavviso assolve alla specifica funzione di attenuare le conseguenze pregiudizievoli dell’improvvisa cessazione del rapporto per la parte che subisce l’iniziativa del recesso.
Il mancato rispetto del preavviso fa scattare il risarcimento del danno, quantificato economicamente nella retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per il periodo di lavoro non svolto.
Pertanto, quando il datore di lavoro non assolve tale onere, sarà tenuto a corrispondere al dipendente un importo aggiuntivo.
Detto importo è stabilito e quantificato dalla contrattazione collettiva, normalmente sulla base della qualifica.
Indennità Sostitutiva del Preavviso
Il datore di lavoro può decidere, con il consenso del dipendente, di interrompere il rapporto senza concedere alcun giorno di preavviso. In questo caso l’azienda è tenuta ad erogare in busta paga un’apposita indennità sostitutiva, ovvero una somma di denaro pari alla retribuzione che sarebbe spettata al dipendente se avesse lavorato durante il periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo di settore.
L’indennità dev’essere corrisposta con il cedolino relativo all’ultimo mese di lavoro insieme alle altre competenze di fine rapporto (escluso il TFR): ferie e permessi maturati e non goduti, mensilità aggiuntive.
L’indennità sostitutiva viene, altresì, riconosciuta nelle ipotesi in cui il datore di lavoro che intenda licenziare il dipendente, non rispetti il periodo di preavviso. Fanno eccezione le ipotesi di: recesso per giusta causa, recesso durante o al termine del periodo di prova, recesso allo scadere del termine per i contratti a tempo determinato, risoluzione per mancata ripresa del servizio a seguito di reintegrazione conseguente ad un licenziamento.
L’indennità sostitutiva è assoggettata a contribuzione e va computata anche ai fini del trattamento di fine rapporto, secondo i criteri dell’articolo 2121 del codice civile: nel controllare il conteggio, verifica che la base di calcolo comprenda tutte le voci retributive continuative.
Risoluzione Anticipata del Rapporto di Lavoro
Con la risoluzione consensuale, le parti reciprocamente manifestano e comunicano la volontà di porre fine al rapporto di lavoro.
Pertanto, anche durante il periodo del preavviso, è prevista la possibilità di optare ad una risoluzione anticipata.
Il dipendente, ad esempio, potrebbe aderire a tale ipotesi per un maturato desiderio di lasciare l’azienda in modo amichevole, senza problemi o conflitti. Altre volte, invece, potrebbe considerare l’accordo come un’opportunità per ottenere un pacchetto di uscita migliore rispetto a quello che potrebbe ricevere in caso di licenziamento disciplinare o individuale.
Tuttavia, in caso di risoluzione concordata, potrebbero venire meno alcune tutele, quali ad esempio la NASPI (l’indennità di disoccupazione riconosciuta in caso di perdita involontaria del lavoro);
Consigli per la Difesa Legale
In caso di preavviso per licenziamento è essenziale comprendere, in via preliminare, i propri diritti e doveri al fine di agire prontamente per la tutela degli stessi.
Pertanto, è opportuno dapprima consultare il contratto collettivo di riferimento per conoscere la durata specifica del preavviso.
In secondo luogo, è sempre consigliabile rispettare il periodo del preavviso stabilito dal contratto, anche quando si ritiene essere stati ingiustamente licenziati.
Da ultimo, mantenere traccia di tutte le comunicazioni con il datore di lavoro in quanto utili documenti da utilizzare in caso di controversie o azioni legali future
Conclusioni
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, nonché a fronte della delicatezza della tematica, qualora si dovessero nutrire dubbi sulla legalità del preavviso, è consigliabile rivolgersi ad un avvocato specializzato nella materia del diritto del lavoro; ogni situazione è unica ed è quindi importante adattare quanto detto alle circostanze concrete.
Per una difesa efficace dei tuoi diritti, scegli un esperto avvocato per il licenziamento a Roma che sappia come muoversi nelle dinamiche complesse del diritto del lavoro. Oppure prenota una consulenza rapida e professionale con un Avvocato del lavoro online.
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Autore: Avv. Rachele Fazzi dello Studio Legale Lombardo · Ordine degli Avvocati di Roma, n. A54421 · Ultima revisione: 30 settembre 2026.
Domande frequenti
Quando il preavviso di licenziamento non è dovuto?
Non è dovuto in caso di licenziamento per giusta causa, quando la causa non consente nemmeno la prosecuzione provvisoria del rapporto (art. 2119 c.c.). Non è previsto neppure nella risoluzione consensuale. In tutti gli altri recessi dal contratto a tempo indeterminato serve il preavviso previsto dal CCNL (art. 2118 c.c.).
Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso?
Il datore deve pagare l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso (art. 2118 c.c.). L’indennità è soggetta a contributi e rientra nel calcolo del TFR secondo l’art. 2121 c.c.: verifica che la base di calcolo includa tutte le voci continuative.
Da quando decorre il preavviso e si sospende per malattia?
Il preavviso decorre da quando ricevi la lettera di licenziamento. malattia, maternità e infortunio sospendono il decorso: il conteggio riprende al rientro e la data di cessazione slitta. La durata dipende dal CCNL, dal livello e dall’anzianità: va verificata nel tuo contratto.
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