Illegittima segnalazione in CR: le voci di danno risarcibili

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 9 luglio 2014 n. 15609, è tornata a pronunciarsi in materia di illegittima segnalazione in CR da parte di un Istituto di Credito di un soggetto – nel caso in esame della Corte, una società – in Centrale Rischi.

Detta recente pronuncia, in particolare, assume rilievo per l’analisi svolta dai giudici di legittimità in ordine alle specifiche voci di danno risarcibili in ipotesi di comportamento illegittimo della Banca.

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La Cassazione, partendo dall’assunto per cui la segnalazione in Centrale Rischi trova giustificazione in ragione dello “stato di insolvenza” del debitore – stato che andrà determinato operando una valutazione complessiva della capacità del cliente a fronteggiare con mezzi normali le obbligazioni assunte, non potendo scaturire da un mero ritardo nel pagamento del debito e/o dalla contestazione del credito – ha ribadito che qualora detta segnalazione sia operata in assenza dei requisiti che la rendono legittima, sorge in capo all’Intermediario uno specifico obbligo risarcitorio in favore del cliente.

Quanto alle voci di danno risarcibili, hanno chiarito i giudici di legittimità che i pregiudizi ricollegabili alla segnalazione illegittima non hanno natura esclusivamente patrimoniale. Ed invero, accanto alla classica voce del danno patrimoniale, derivante dalla perdita del volume di affari e da considerazione di mercato, deve ritenersi risarcibile altresì anche il danno morale all’immagine ed alla reputazione economica del soggetto che, in ragione dell’illegittima segnalazione, viene qualificato come “cattivo pagatore”.

Per tali ragioni, qualora il cliente ravvisi che la segnalazione in Centrale Rischi non sia intervenuta in presenza dei presupposti che la legittimano ed agisca in giudizio, l’Istituto di Credito sarà tenuto al risarcimento del danno patrimoniale occorso nonché al risarcimento in favore della società cliente dei danni morali, da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c..

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