In breve: La Cassazione (ordinanza n. 35527/2023) ha dichiarato illegittimo il licenziamento della madre lavoratrice intimato dopo il fallimento dell’azienda entro l’anno di vita del figlio: la deroga per «cessazione dell’attività» (art. 54 T.U. maternità) vale solo se l’impresa è davvero cessata, non se prosegue in esercizio provvisorio o a qualsiasi altro titolo.
La Corte di Cassazione ha stabilito con ordinanza n. 35527/2023 che è illegittimo il licenziamento comunicato alla madre lavoratrice a seguito della dichiarazione di fallimento dell’azienda poco dopo il rientro dal periodo di congedo di maternità obbligatorio e, comunque, entro l’anno dalla nascita del figlio.
La lettura rigorosa della «cessazione dell’attività»
I giudici, rigettando il ricorso proposto dall’azienda, hanno dato una lettura più rigorosa del concetto di “cessazione dell’attività” contenuto nell’art. 54 co.3 lett. b) del T.U. Maternità, intendendo lo stesso quale esclusione di ogni possibilità che comporti la continuazione o la persistenza dell’impresa, a qualsiasi titolo essa avvenga, avvalorando pertanto il profilo sostanziale e non formale del fenomeno “cessazione”.
Pertanto, nel caso in esame, hanno evidenziato che “la questione dirimente riguarda la verifica se, in ipotesi di una impresa, in cui l’esercizio provvisorio non sia stato disposto né con la sentenza dichiarativa di fallimento, né successivamente autorizzato dal giudice delegato, l’azienda possa o meno considerarsi cessata ai fini dell’operatività della deroga al divieto di licenziamento”.
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Deroghe al divieto di licenziamento: limiti precisi
Alla luce dell’oramai consolidato orientamento giurisprudenziale dell’art. 54, sono previsti limiti precisi e circoscritti per la deroga al generale divieto di licenziamento
“in considerazione del fatto che l’estinzione del rapporto si presenta come evento straordinario o necessitato e che tale deroga non può essere interpretata in senso estensivo”
L’esito: licenziamento illegittimo
Ne consegue che il licenziamento intimato alla lavoratrice, nella fattispecie, non risponde ai principi richiamati e viene quindi giudicato illegittimo.
Autore: Avv. Giorgia Cicuti, Salary Partner dello Studio Legale Lombardo · Ordine degli Avvocati di Roma, n. A51579. Ultima revisione: 29 agosto 2026.
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