In breve: Le vittime dell’amianto già titolari di rendita INAIL per patologia asbesto-correlata ricevono dal Fondo per le vittime dell’amianto una prestazione aggiuntiva pari al 15% della rendita e, per i casi accertati dal 2021, un importo fisso di 10.000 euro per i malati di mesotelioma; la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha aumentato il sostegno economico.
Un fondo per le vittime dell’amianto
Il Fondo per le Vittime dell’Amianto è stato istituito con la L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) presso l’INAIL, al fine di riconoscere in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie derivanti da esposizione all’amianto (asbesto-correlate) e alla fibra fiberfrax o, in caso di loro morte, in favore degli eredi, un indennizzo dei danni patiti.
L’indennizzo riconosciuto dal Fondo per i danni da amianto consiste in una prestazione economica aggiuntiva rispetto alla rendita – sia erogata in favore del soggetto danneggiato sia degli eredi – fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall’INAIL. Le prestazioni economiche aggiuntive erogate dal Fondo non escludono, bensì si cumulano alle altre spettanti, in virtù di norme generali o speciali dell’ordinamento. L’indennizzo viene riconosciuto a chi abbia contratto una malattia professionale causata dall’esposizione all’amianto, nonché a coloro che sono stati vittima di esposizione ambientale e abbiano contratto un mesotelioma.
La normativa e i suoi aggiornamenti
La Legge di Bilancio 2021, a decorrere dal primo gennaio 2021, ha preveduto l’erogazione da parte dell’INAIL di una prestazione aggiuntiva, nella misura percentuale del 15 % della rendita in godimento, a ogni soggetto già titolare di rendita erogata per patologia asbesto-correlata oppure ai suoi eredi. L’accorgimento è valido per chiunque beneficiasse già di un riconoscimento elargito da INAIL o dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo. L’indennizzo aggiuntivo viene erogato mensilmente, unitamente alle rate della rendita. La misura è cumulabile con altre prestazioni spettanti al beneficiario, a qualunque titolo.
Lo stesso decreto prevede, per gli eventi accertati a decorrere dal primo gennaio 2021, l’erogazione da parte di INAIL, tramite il Fondo per le vittime dell’Amianto, di una prestazione di importo fisso pari a 10 mila euro. L’importo è destinato ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia non per motivi professionali, bensì per esposizione familiare a professionisti impegnati nella lavorazione dell’amianto, oppure esposizione ambientale. L’indennizzo viene corrisposto in unica soluzione, dietro istanza da presentare, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di accertamento della malattia. In caso di decesso dell’interessato ne mantengono il diritto gli eredi.
Da ultimo, la Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha previsto un incremento del sostegno economico in favore dei soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata, di origine professionale e non, riconosciuta da INAIL, ovvero dei loro eredi. In particolare, la misura della prestazione aggiuntiva destinata ai soggetti titolari di rendita a causa di una patologia asbesto-correlata è stata aumentata dal 15 al 17%. Restano validi i requisiti: deve trattarsi di malattia riconosciuta da INAIL, o dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo, e ne hanno diritto anche i superstiti del lavoratore vittima dell’amianto e titolare di rendita, qualora deceduto. La misura della prestazione una tantum da erogare in favore di malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale, è stata aumentata da 10 mila a 15 mila euro.
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