In breve: Il lavoro in nero può essere denunciato in tre modi: alla Guardia di Finanza (anche con modulo online o numero verde), all’Ispettorato territoriale del Lavoro con richiesta di intervento ispettivo o conciliazione monocratica, oppure tramite il sindacato con una vertenza. La segnalazione può essere anonima e il lavoratore ha cinque anni dalla cessazione del rapporto per far valere i propri diritti.
Il lavoro come diritto e come dovere
L’articolo 1 della Costituzione statuisce che “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro (…)”, ne deriva, pertanto, che il lavoro rappresenta una delle attività fondamentali che compongono la vita di una persona.
Tuttavia, sebbene lavorare consista in un vero e proprio diritto riconosciuto dall’ordinamento, sempre più spesso viene associato esclusivamente a quel dovere che spinge la persona ad accettare condizioni lavorative poco convenienti.
La piaga del lavoro in nero
Invero, negli ultimi anni, il fenomeno del lavoro in nero sta crescendo in modo esponenziale, diffondendosi maggiormente nei settori alberghiero e nella ristorazione; trovare un lavoro garantito da un regolare contratto sta diventando una realtà sempre più lontana. Sicché il lavoratore “sommerso” si vede costretto a rinunciare ad ogni tutela sia giuridica che economica.
Al fine di contrastare il dilagante fenomeno, sono state introdotte tre diverse modalità con le quali è possibile effettuare le opportune segnalazioni alle autorità competenti:
- Presso la Guardia di Finanza
- Presso l’Ufficio dell’Ispettorato provinciale del Lavoro
- Presso i sindacati
Come sporgere denuncia
Uno dei mezzi più sicuri ed efficienti per segnalare la pratica del lavoro in nero è sicuramente quello previsto dalla Guardia di Finanza. La denuncia può essere effettuata o attraverso la compilazione di un apposito modulo disponibile online, ovvero contattando direttamente il numero verde.
In alternativa, è possibile recarsi sia personalmente sia attraverso un delegato, presso gli Uffici di riferimento. Ad ogni modo non verrà rivelata all’azienda l’identità di chi ha effettuato la denuncia.
La via più economica e semplice, invece, è quella che fa riferimento all’Ufficio dell’Ispettorato territoriale del Lavoro. La procedura si sostanzia in una “conciliazione monocratica” che non prevede l’ausilio di un legale e consiste nella possibilità di transigere in sede amministrativa su questioni inerenti al rapporto di lavoro aventi ad oggetto retribuzioni o contribuzioni.
È sufficiente compilare il modulo per la denuncia di lavoro in nero per determinare l’apertura del procedimento avente natura chiaramente conciliativa tra le parti. In aggiunta, l’INL ha predisposto uno specifico modulo: “INL 31 – Richiesta di intervento ispettivo” che ne consente l’utilizzo ogniqualvolta si abbia intenzione di regolarizzare il proprio rapporto di lavoro, ovvero richiedere spettanze economiche o ancora far emergere altre irregolarità sul posto di lavoro quali turni, orari lavorativi, riposi.
Qualora si vogliano evitare ripercussioni sul posto di lavoro, è altresì prevista la possibilità di effettuare segnalazioni anche in forma anonima, attraverso l’invio di una missiva che contenga con estrema precisione gli stremi dell’azienda, la sede, gli orari di apertura e chiusura. Va da sé che anche soggetti terzi, estranei all’azienda, possono usufruire di tale modalità. Per mera completezza, è bene ricordare che, di regola, la denuncia sporta in forma anonima deve contenere i dati anagrafici dell’esponente, dati che verranno chiaramente trattati nel rispetto della privacy e della riservatezza.
Da ultimo, è prevista una terza procedura: la vertenza sindacale. In tal ipotesi, il lavoratore sprovvisto di regolare contratto può rivolgersi al proprio sindacato di categoria denunciando la situazione. Il sindacato potrebbe suggerire un previo tentativo di conciliazione con l’azienda, coinvolgendo anche altri enti quali l’INPS, l’INAIL, l’Ispettorato del Lavoro. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, l’interessato potrà adire il Giudice del Lavoro e chiedere un risarcimento per i contributi non versati durante il periodo di attività irregolare.
In ultima analisi, segnaliamo che il lavoratore irregolare intenzionato a denunciare il rapporto di lavoro in nero, avrà tempo fino a cinque anni dalla cessazione dello stesso per procedere.
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Autore: Avv. Ugo Papa, Partner dello Studio Legale Lombardo · Ordine degli Avvocati di Roma, n. A30615. Ultima revisione: 29 agosto 2026.
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