In breve: Chi lavora tramite piattaforme digitali (rider, traduttori, assistenza online) è tutelato come lavoratore subordinato se l’attività è organizzata dalla piattaforma, mentre chi opera in modo occasionale resta autonomo. La direttiva europea 2024/2831 introduce una presunzione di subordinazione, obblighi di trasparenza sugli algoritmi che assegnano gli incarichi e regole di tracciabilità, da recepire entro il 2 dicembre 2026.
Nota di aggiornamento: la direttiva (UE) 2024/2831 sul lavoro mediante piattaforme digitali è stata adottata il 23 ottobre 2024; gli Stati membri devono recepirla entro il 2 dicembre 2026.
Cos’è il lavoro tramite piattaforme digitali
Il lavoro mediante piattaforme digitali è divenuto un fenomeno ormai ampiamente diffuso che ha avuto nel corso degli ultimi anni un incremento a livello occupazionale cui è seguito un aumento dell’interesse da parte del Legislatore, e che pertanto necessita di adeguata regolamentazione.
Con questa definizione ci si riferisce infatti a coloro che svolgono attività di vario genere attraverso l’impiego di piattaforme digitali come, ad esempio, chi si occupa di consegna di merci o cibo da asporto, servizi di traduzione e assistenza o comunque di attività che vengano svolte esclusivamente on-line.
Si stima che in Italia il numero di lavoratori rientranti nella c.d. platform economy abbia già raggiunto il mezzo milione e si tratti di un fenomeno in rapida evoluzione, complici il progresso tecnologico e la digitalizzazione di lavori che prima venivano svolti esclusivamente presso sedi fisiche.
La proposta di direttiva europea
Ed è proprio per questo che sempre maggiore è divenuta l’esigenza di definire a livello europeo un quadro normativo che riconosca tutele, diritti e garanzie nei confronti di questi lavoratori, al fine di regolarne il rapporto di lavoro.
L’obiettivo della proposta proveniente dalla Commissione Europea è di cercare di assimilare ed estendere le tutele oggi previste per il lavoro subordinato a chi presti attività in forma equipollente mediante l’impiego esclusivo di piattaforme digitali.
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Autonomo o subordinato: la distinzione nella normativa italiana
Per quel che riguarda la nostra normativa interna è tuttavia necessario prima distinguere tra chi presti tali attività in forma occasionale, e che pertanto potrà essere considerato quale lavoratore autonomo, con conseguente diritto alle tutele riconosciute secondo tale inquadramento, e chi invece lo svolga in forma equiparabile al lavoro subordinato.
I tre obiettivi dell’Unione Europea
In tale secondo caso, diversi sono stati gli argomenti sottoposti all’attenzione degli Stati membri da parte dell’Unione Europea, che mira a perseguire tre obiettivi principali.
Il primo riguarda la garanzia sulla corretta qualificazione giuridica del lavoro e del dipendente. Da ciò ne discende l’esigenza di inquadrare il lavoratore entro una data categoria e figura professionale, riconoscendo a sua tutela diritti e garanzie necessari al regolare svolgimento dell’attività.
Il secondo obiettivo riguarda l’uso della funzione algoritmica delle piattaforme digitali con la quale vengono assegnate mansioni ed incarichi. A tal proposito, si impone l’obbligo di garantire la massima trasparenza ed equità nella gestione di tali strumenti, al fine di evitare discriminazioni o forme di abuso.
Da ultimo, ritiene la Commissione, è di assoluta importanza il miglioramento delle regole di trasparenza e tracciabilità di lavoratori e società, anche con riguardo ai rapporti transfrontalieri, trattandosi di un ambito di mercato che facilmente si presta anche ai rapporti internazionali.
É ritenuto inoltre di enorme importanza giungere ad una regolamentazione di questa categoria di lavoratori al fine di garantire tutele e diritti che sono già posti a difesa degli altri lavoratori dipendenti al fine di evitare forme di sfruttamento ed anche di c.d. “autosfruttamento”. Come noto, infatti, molti aspetti della prestazione lavorativa, senza adeguate tutele e mezzi a livello normativo, dipendono dalle proprie disponibilità di tempo e strumenti, e si corre pertanto il rischio che al fine di raggiungere perfomance che vengano privilegiate dagli algoritmi nella suddivisione degli incarichi, vengano meno forme di protezione e sicurezza essenziali.
Cosa succede in attesa della regolamentazione
In attesa di un’adeguata regolamentazione al riguardo, è dunque rimesso ai singoli Stati membri definire le procedure necessarie ad identificare e correttamente inquadrare i lavoratori che svolgano attività mediante l’uso di piattaforme digitali e di conseguenza regolamentare ed estendere le tutele oggi previste per i lavoratori dipendenti.
Autore: Avv. Giorgia Cicuti, Salary Partner dello Studio Legale Lombardo · Ordine degli Avvocati di Roma, n. A51579. Ultima revisione: 29 agosto 2026.
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