Il licenziamento disciplinare dei dirigenti è un tema di grande rilevanza, caratterizzato da dubbi interpretativi e orientamenti giurisprudenziali diversi. In particolare, affronteremo la tematica attinente alla decorrenza degli effetti.
Innanzitutto, preme evidenziare la natura speciale del rapporto di lavoro dirigenziale, sottolineando il ruolo chiave del dirigente come “alter ego” dell’imprenditore. Ed invero, tra le due categorie sussiste uno stretto legame fiduciario che giustifica una regolamentazione differente rispetto ai lavoratori subordinati, differenza dettata anche dall’autonomia e delle maggiori responsabilità poste in capo al dirigente.
In secondo luogo, sebbene la giurisprudenza abbia affermato che il rapporto dei dirigenti sia di natura speciale, ciò nonostante, è ferma nell’applicare anche ad essi le garanzie procedurali contenute all’interno dello Statuto dei Lavoratori, previste in caso di licenziamento disciplinare.
Appare, pertanto, opportuno chiarire quando un licenziamento possa definirsi di natura disciplinare.
Ora, affinché un licenziamento disciplinare (per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo) possa essere intimato, è sufficiente l’aver posto in essere quei comportamenti segnalati nel contratto collettivo di categoria applicato in azienda.
In particolare, la contestazione può riguardare sia fatti e comportamenti individuati all’interno del Codice Disciplinare presente in azienda, sia comportamenti contenuti nel contratto di assunzione o comunque collegati a condotte colpevoli e/o negligenti posti in essere dal dirigente, tali da recidere in modo irreversibile il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.
Nel momento in cui viene rilevato un episodio punibile con il licenziamento disciplinare si avvia una procedura mirata a consentire al lavoratore di potersi difendere, sia che si tratti di una giusta causa (licenziamento senza preavviso) o di giustificato motivo soggettivo (licenziamento con preavviso).
Tale procedura, pertanto, prende avvio attraverso la contestazione dell’addebito.
A partire da tale momento, ovvero a partire dal giorno in cui il dirigente riceve la lettera di licenziamento, gli effetti del licenziamento disciplinare iniziano a decorrere.
Come detto sopra, la giurisprudenza è granitica nel ritiene che anche ai dirigenti si debbano applicare le garanzie previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, indipendentemente dal livello di managerialità che rivestono all’interno dell’organizzazione aziendale.
Pertanto, quando il licenziamento è frutto di sanzione per motivi disciplinari al dirigente deve essere dato modo di contestare gli addebiti, anche oralmente.
Se il licenziamento disciplinare viene irrogato al dirigente senza il rispetto delle sopra citate garanzie, e quindi senza la possibilità di valutare le condotte causative del recesso, violando il rispetto del principio del contraddittorio, il licenziamento sarà privo di giustificazione, con conseguente obbligo del datore di lavoro di corrispondere al dirigente sia l’indennità sostitutiva del preavviso, che un’indennità supplementare.
A riprova di quanto sopra detto citiamo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2007, la quale ha stabilito che “le garanzie procedimentali dettate dall’articolo 7, commi 2 e 3, della legge 300/70 devono trovare applicazione nell’ipotesi di licenziamento di un dirigente (sia apicale, sia medio, sia minore) – a prescindere dalla specifica collocazione che lo stesso assume nell’impresa ‑ sia se il datore di lavoro addebiti al dirigente stesso un comportamento negligente (o in senso lato colpevole) sia se a base del detto recesso ponga, comunque, condotte suscettibili di farne venir meno la fiducia. Dalla violazione di dette garanzie, che si traduce in una non valutabilità delle condotte causative del recesso, ne scaturisce l’applicazione delle conseguenze fissate dalla contrattazione collettiva di categoria per il licenziamento privo di giustificazione, non potendosi per motivi, oltre che giuridici, logico sistematici assegnare all’inosservanza delle garanzie procedimentali effetti differenti da quelli che la stessa contrattazione fa scaturire dall’accertamento della sussistenza dell’illecito disciplinare o di fatti in altro modo giustificativi del recesso”.
Dubbi, invece, permangono in merito alla possibilità di estendere ai dirigenti tutte le regole inerenti al procedimento di cui all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, anche se non inserite nella medesima disposizione e valevoli nei confronti della generalità dei dipendenti.
In particolare, se è vero che si applicano anche ai dirigenti le garanzie procedimentali di cui all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, è vero anche che si possano applicare agli stessi tutte le regole vigenti in materia disciplinare quali, nello specifico, le regole relative alla decorrenza degli effetti del licenziamento disciplinare?