Locazione ad uso commerciale e indennità di avviamento commerciale

Locazione ad uso commerciale e indennità di avviamento

Locazione ad uso commerciale e indennità di avviamento commerciale: ultimo intervento della Cassazione in materia.
Il conduttore di un immobile ad uso commerciale, una volta estinto il contratto di locazione, è liberato dall’obbligo di corrispondere i canone mensili qualora avanzi offerta formale di restituzione dell’immobile, ciò anche quando detta riconsegna sia subordinata al pagamento, da parte del locatore, dell’indennità di avviamento commerciale. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 890 del 20 gennaio 2016. Il Supremo Collegio, rilevata l’interdipendenza esistente tra l’obbligazione del locatore di corrispondere l’indennità di avviamento commerciale e quella del conduttore di restituire l’immobile locato alla cessazione del rapporto, ha ritenuto legittima la scelta del conduttore di subordinare detta riconsegna – formalmente offerta ai sensi dell’art. 1216 c.c. – al previo pagamento, da parte del locatore, dell’indennità di avviamento al stesso spettante.
I giudici di legittimità, infatti, hanno chiarito come debba operarsi un chiaro distinguo tra il caso di netto rifiuto del conduttore di procedere alla restituzione dell’immobile in caso di mancato pagamento dell’indennità in questione e il caso di mera subordinazione della riconsegna alla previa corresponsione di quanto dovuto dal locatore.
Nel primo caso, il conduttore potrà ritenersi esonerato esclusivamente dal pagamento del maggior canone dovuto in ragione della ritardata riconsegna, restando tuttavia obbligato al pagamento del canone ordinario; nel secondo, invece, il conduttore potrà ritenersi integralmente liberato dall’obbligo pagare il canone di locazione in attesa che il locatore adempia alla propria obbligazione. Ciò a condizione che il conduttore abbia provveduto ad offrire la riconsegna del bene locato nelle forme previste dall’art. 1216 del Codice Civile (offerta formale) o, alternativamente, attraverso altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 c.c.).
Una volta ricevuta l’offerta formale di riconsegna dell’immobile, dunque, il locatore inadempiente non potrà in alcun modo pretendere dal conduttore il pagamento del canone convenuto in contratto, salvo il rifiuto di procedere a detto pagamento non sia sorretto da una giusta causa.

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